Il sistema del rimborso consente di impiegare merci immesse in libera pratica in una o più operazioni di perfezionamento, fruendo del rimborso o dello sgravio dei dazi all'importazione quando tali merci siano riesportate sotto forma di prodotti compensatori. Pertanto, nel sistema del rimborso, al momento dell'immissione delle merci in libera pratica nella Comunità è necessario versare il dazio, ottenere tutti i certificati e le licenze del caso ed espletare ogni altra formalità doganale. Quando poi i prodotti cornpensatori vengono riesportati, si può richiedere il rimborso.

La figura 2 (File GIF 24KB) illustra le caratteristiche principali del sistema del rimborso. Le merci di importazione vengono immesse in libera pratica nella Comunità, in vista della riesportazione e del rimborso delle imposte versate all'importazione. Tutti gli oneri vengono versati all'importazione. Le merci sono destinate al regime di perfezionamento attivo, purché vengano rispettate le condizioni economiche, le merci non siano escluse dal regime e sia stata concessa l'autorizzazione di perfezionamento attivo. Esse vengono poi perfezionate secondo la natura delle operazioni di perfezionamento autorizzate, il tasso di rendimento e il termine di riesportazione previsto. Al posto delle merci di importazione, si possono eventualmente usare merci equivalenti di provenienza comunitaria. Dopo il perfezionamento, i prodotti compensatori ricevono una nuova destinazione che consenta il rimborso; altrimenti, le merci restano immesse in libera pratica. Quando i prodotti compensatori risultano uscire dalla Comunità, i dazi all'importazione possono essere rimborsati.

Nell'ambito del sistema suddetto, è consentita la compensazione per equivalenza fra merci di importazione e merci comunitarie equivalenti, ma non sono possibili l'esportazione anticipata né il traffico triangolare.