4.1. Compensazione per equivalenza

Quando la modalità della compensazione per equivalenza è concessa, i prodotti compensati possono essere ottenuti a partire da merci equivalenti. Tale modalità consente di sostituire merci comunitarie a merci di importazione, purché le merci sostitutive:

  • siano comunitarie e
  • siano da considerarsi equivalenti alle merci di importazione.

Per essere considerate equivalenti, le merci devono essere della stessa qualità commerciale, nonché avere le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di nomenclatura combinata (NC) a otto cifre. Per determinate categorie di merci e prodotti si applicano condizioni particolari in materia di equivalenza: ciò riguarda attualmente il riso, il frumento, lo zucchero, animali vivi e carni, granturco, olio di oliva, latte e prodotti lattiero caseari.

Per decidere dell'equivalenza fra due prodotti A e B può essere utile porsi le domande seguenti.

  • A e B sono reciprocamente intercambiabili?
  • Un cliente che abbia ordinato A sarebbe disposto a ricevere B al suo posto?
  • Il richiedente la compensazione per equivalenza fa distinzione fra A e B?

Se la risposta alle prime due domande è positiva e quella alla terza è negativa, se inoltre i due prodotti hanno lo stesso codice NC a otto cifre, allora tali prodotti sono probabilmente equivalenti agli effetti del perfezionamento attivo. Si noti che l'equivalenza è valutata in termini di prodotti primari, cioè di merci di importazione, e non di prodotti compensatori.

Le merci equivalenti sostituite a quelle di importazione possono trovarsi ad uno stadio di lavorazione leggermente più avanzato, purché vengano comunque lavorate o trasformate in misura prevalente dall'operatore di perfezionamento attivo. Di solito, tuttavia, le merci equivalenti si trovano allo stesso stadio delle merci di importazione.

La figura 3 (File GIF 14KB) illustra i principi fondamentali della compensazione per equivalenza (IM/EX). Le merci di importazione entrano nella Comunità e sono vincolate al regime. Quando vengono sostituite da merci equivalenti, queste risultano vincolate al regime di perfezionamento attivo al loro posto. Avviene pertanto uno scambio di posizione doganale, per effetto del quale le merci comunitarie divengono merci in perfezionamento attivo e viceversa.

La compensazione per equivalenza puo essere utile in quanto offre maggiore flessibilità sotto i seguenti aspetti:

  • immagazzinamento comune. Non è necessario tenere separate le merci di importazione in perfezionamento attivo dalle merci equivalenti: possono essere conservate insieme;
  • facilità di controllo doganale. Non importa se non è piu possibile distinguere fra i due tipi di merci: quelle esportate si scalano dal saldo di magazzino delle merci in perfezionamento attivo;
  • parti di ricambio. Se una merce viene importata per subire riparazioni, può essere esportata, al posto di essa, una parte di ricambio identica che è già stata riparata in precedenza;
  • possibilità di esportazione anticipata e di traffico triangolare (cfr. oltre).

4.2 Esportazione anticipata e traffico triangolare

L'esportazione anticipata permette di esportare prodotti ottenuti a partire da merci equivalenti prima di importare le merci in perfezionamento attivo (Importazione a reintegro).

Ciò consente di operare in modo ancora piu flessibile e di esportare i prodotti compensatori non appena siano stati ottenuti o non appena siano richiesti dai clienti esteri.

L'esportazione anticipata si presta particolarmente alle applicazioni seguenti:

ordini di esportazione urgenti. L'operatore il quale, ricevuto un ordine urgente non abbia in magazzino merci di importazione in perfezionamento attivo, può impiegare merci equivalenti e procedere immediatamente all'esportazione. Importerà poi, in franchigia, le merci non comunitarie, e le destinerà all'impiego che desidera;

esportazioni occasionali. Se l'operatore esporta solo in maniera occasionale, ovvero se le vendite di esportazione sono solo una piccola parte delle vendite totali, può essere scomodo ripartire le merci di importazione in anticipo tra perfezionamento attivo e libera pratica. Meglio destinarle tutte, inizialmente, alla libera pratica (o, se possibile, impiegare merci comunitarie), attendere finché siano stati esportati i prodotti compensatori e quindi importare, in regime di perfezionamento attivo, merci equivalenti a sostituzione di quelle utilizzate per l'esportazione.

traffico triangolare. In questa variante dell'esportazione anticipata, l'esportatore delle merci equivalenti può essere anche un soggetto diverso dalla persona che successivamente importa le merci in perfezionamento attivo, la quale può anche trovarsi in un altro Stato membro. Tale traffico si verifica ogni volta che l'esportazione e l'importazione non avvengono attraverso lo stesso ufficio doganale, ed offre pertanto la libertà di importare e di esportare attraverso uffici doganali comunitari diversi.

La figura 4 (File GIF 21KB) illustra i principi fondamentali dell'esportazione anticipata (EX/IM) e del traffico triangolare. L'operatore impiega merci comunitarie equivalenti per le operazioni di perfezionamento ed esporta i prodotti compensatori prima di importare le merci d'importazione corrispondenti. Tale esportazione conferisce all'operatore il diritto di importare, entro i termini stabiliti, una quantità di merci non comunitarie equivalente a quella delle merci comunitarie incorporate nei prodotti compensatori. Le merci importate vengono vincolate al regime di perfezionamento attivo. Grazie allo scambio di posizione doganale fra merci in perfezionamento attivo e merci comunitarie della stessa quantità e qualità, le merci in perfezionamento attivo possono ora venire immesse in libera pratica nella Comunità, senza bisogno di pagare dazi all'importazione. Se l'importazione e l'esportazione avvengono attraverso uffici doganali diversi (situati eventualmente in Stati membri diversi), si verifica un traffico triangolare. In tal caso, viene utilizzato il bollettino d'informazione INF 5.

4.3. Disposizioni particolari concernenti la compensazione per equivalenza

Limitazioni e particolari condizioni per l'utilizzo della modalità della compensazione per equivalenza sono stabilite nell'Allegato 78 delle disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario, al quale si fa rinvio, per taluni tipi di merci e separatamente:

  • riso;
  • frumento;
  • zucchero;
  • animali vivi e carni;
  • granturco (mais);
  • olii di oliva;
  • latte e prodotti lattiero-caseari.

Conoscendo ormai le principali possibilità offerte dal regime di perfezionamneto attivo nonchè le condizioni necessarie per avvalersene, individuati il sistema e la modalità più adatti per i propri prodotti, si può procedere a compilare una domanda di autorizzazione e dare così inizio alla procedura.