Dopo il perfezionamento, i prodotti compensatori vengono dichiarati per una delle destinazioni seguenti:

  • esportazione diretta;
  • esportazione dopo:
    • l'immagazzinamento in una zona franca;
    • l'immagazzinamento in un deposito doganale;
    • l'ammissione temporanea;
    • il transito;
    • un nuovo perfezionamento attivo;
  • immissione diretta in libera pratica;
  • immissione in libera pratica dopo la trasformazione sotto controllo doganale;
  • distruzione o abbandono (solo nel quadro del sistema della sospensione)

Qualora le merci vengano esportate direttamente, le obbligazioni derivanti dal perfezionamento attivo sono considerate soddisfatte e non sorge alcuna obbligazione doganale; nel sistema del rimborso, può essere richiesto il rimborso dei dazi all'importazione. Qualora invece le merci passino per un altro regime doganale o per una zona franca, devono essere espletate tutte le formalità relative. La destinazione usuale dopo il perfezionamento attivo è l'esportazione. Al fine di semplificare le formalità doganali, gli utenti abituali del regime possono avvalersi delle stesse procedure semplificate previste per il vincolo delle merci al regime: il DAU incompleto, il documento commerciale o amministrativo oppure l'scrizione nelle scritture contabili.

Ove per qualsiasi motivo le merci di importazione o i prodotti compensatori non vengano riesportati, bensì immessi in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, i dazi all'importazione e l'IVA il cui pagamento sia stato sospeso (sistema della sospensione) devono essere versati. Devono inoltre essere versati interessi compensativi, calcolati sulla base del dazio il cui pagamento sia stato sospeso, nonché della durata di tale sospensione. Solitamente tale dazio viene calcolato in proporzione alla quantità di merci di importazione utilizzate per realizzare i prodotti immessi in libera pratica. Se tuttavia le merci di importazione vengono utilizzate per realizzare diversi tipi di prodotti, esistono più metodi di calcolo. Si noti poi che taluni prodotti compensatori sono soggetti a imposte particolari. L'IVA deve essere versata al tasso applicabile nello Stato membro in cui avviene l'immissione in libera pratica, sulla base del valore delle merci, compreso il dazio all'importazione, al momento del vincolo al regime di perfezionamento attivo. Gli interessi compensativi non vengono inclusi in tale valore agli effetti IVA.

Le merci importate nel quadro del sistema del rimborso sono già state immesse in libera pratica e possono pertanto circolare liberamente senza ulteriori formalità (la mancata esportazione implica semplicemente il mancato rimborso delle imposte versate al momento del vincolo al regime nell'ambito del sistema del rimborso).

Qualora, prima di essere immesse in libera pratica, le merci vengano vincolate al regime di trasformazione sotto controllo doganale, esse sono assoggettate alle formalità relative a tale regime. Quest'ultimo presenta il vantaggio di consentire il pagamento del dazio all'aliquota dei prodotti finiti, in caso di anomalie tariffarie per cui tale aliquota sia particolarmente bassa.

Le merci iimportate nell'ambito del sistema della sospensione possono inoltre essere distrutte o abbandonate allo Stato.

La dichiarazione formale delle merci per una nuova destinazione doganale ammessa, allo stesso modo di quella di vincolo al regime di perfezionamento attivo, avviene attraverso il DAU, con procedura normale o semplificata.