I Partecipanti Ufficiali possono importare in regime di ammissione temporanea(1) merci destinate ad essere riesportate dopo l'evento, in particolare:

  • materiali da utilizzare per la realizzazione e l’allestimento dei propri spazi espositivi;
  • merci destinate ad essere utilizzate per la presentazione di prodotti del proprio Paese;
  • merci destinate ad essere esposte o a costituire oggetto di una dimostrazione;
  • utensili, materiali e mezzi di trasporto necessari ai lavori da effettuare per la realizzazione dello spazio espositivo;
  • materiale pubblicitario o dimostrativo non di consumo, registrazioni sonore, film, diapositive e relative apparecchiature utilizzate per la propaganda dei prodotti.

Le merci in regime di ammissione temporanea devono essere identificabili per permettere il riconoscimento delle stesse all’atto della riesportazione, per cui alla dichiarazione doganale di ammissione temporanea deve essere allegata una lista dettagliata delle merci con l’indicazione del mezzo di identificazione che si intende utilizzare (matricole, numeri di serie, foto...).

Per vincolare le merci al regime di ammissione temporanea deve essere presentata una dichiarazione doganale per tale regime che funge anche da autorizzazione.

Non è richiesto il deposito di fondi a garanzia del pagamento dei diritti doganali per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea, tenuto conto che il Commissariato Generale di Sezione è garante per l’eventuale pagamento.

Le merci in ammissione temporanea che non sono riesportate devono essere definitivamente importate, ed è dovuto il pagamento dei relativi diritti doganali.

Per l’applicazione del regime di ammissione temporanea può essere utilizzato anche il carnet ATA. La merce in ingresso e in uscita dal territorio dell’Unione scortata dal carnet deve essere presentata all’ufficio doganale per espletare le formalità previste dalla Convenzione ATA (presa in carico del carnet, identificazione della merce, apposizione di attestazioni...).

Si tenga presente che il ricorso al carnet ATA non assicura le agevolazioni logistico/procedurali (priorità nei controlli, fast corridor per l’inoltro delle merci al punto di sdoganamento...) in quanto la Convenzione ATA non prevede la gestione informatizzata del carnet.

 


(1) Trattamento previsto dall’Allegato alla Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, in cui sono indicate le facilitazioni nell’applicazione del regime di ammissione temporanea.