Una volta concessa l'autorizzazione di perfezionamento attivo, viene presentata. presso uno degli uffici di vincolo specificati nell'autorizzazione stessa una dichiarazione di vincolo al regime (sistema della sospensione) ovvero di immissione in libera pratica (sistema del rimborso). La dichiarazione di immissione in libera pratica deve specificare che viene utilizzato il sistema del rimborso e fornire dettagli sull'autorizzazione, la quale, in linea di principio, deve essere allegata alla dichiarazione stessa. Ogni dichiarazione può essere presentata secondo la procedura normale, ovvero, nel caso di importazioni frequenti, secondo una delle procedure semplificate consentite.

6.1. Procedura normale

Sia nel caso della sospensione che in quello del rimborso, l'operatore compila il documento amministrativo unico (DAU), inserendo nella casella 37 un codice iniziante per 51 nel primo caso e per 41 nel secondo (N.B. se le operazioni di vincolo al perfezionamento attivo hanno luogo in un deposito doganale, deposito franco o zona franca, ciò comporta l'indicazione di un codice diverso nella casella 37). Pur trattandosi rispettivamente di una dichiarazione di vincolo al regime di perfezionamento attivo e di una dichiarazione di immissione in libera pratica, la procedura da seguire è la medesima. La designazione delle merci deve corrispondere alle specificazioni indicate nell'autorizzazione, e ove si applichi il sistema della compensazione per equivalenza, gli elementi figuranti nella dichiarazione devono essere sufficientemente precisi per consentire di identificare le merci equivalenti. Il documento viene firmato e contiene tutte le informazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni concernenti il perfezionamento attivo. La casella 44 viene riempita opportunamente.

La dichiarazione è accompagnata dai seguenti documenti, se richiesti dalle autorità doganali:

  • la fattura sulla base della quale viene dichiarato il valore doganale delle merci;
  • la dichiarazione di informazioni necessarie per la valutazione del valore doganale delle merci;
  • i documenti prescritti per l'applicazione di tariffe preferenziali, se del caso;
  • i documenti di trasporto e le distinte di carico, se del caso;
  • l'autorizzazione di perfezionamento attivo.

6.2. Procedure semplificate

Al fine di semplificare al massimo le formalità doganali, senza tuttavia pregiudicare la regolarità delle operazioni, l'operatore può avvalersi di una delle tre procedure semplificate previste. Tali procedure si applicano in caso di importazioni frequenti.

1) DAU incompleto. Si riempiono solo le caselle 14, 21, 31, 37, 40 e 54 (come minimo). Alla casella 44, si fa riferimento all'autorizzazione o alle informazioni fornite nel documento che accompagna la domanda di autorizzazione nell'ambito della procedura semplificata (cfr. la procedura semplificata di rilascio dell'autorizzazione par.5.3.).

2) Documento commerciale o amministrativo (dichiarazione semplificata). Le merci vengono vincolate al regime di perfezionamento attivo utilizzando un documento commerciale o amministrativo invece del normale DAU.

3) Iscrizione nelle scritture contabili (domiciliazione). La dichiarazione delle merci al regime in questione avviene con l'iscrizione delle stesse nelle scritture contabili; in tal caso, l'autorità doganale può dispensare il dichiarante dal presentare le merci in dogana. L'iscrizione nelle scritture deve essere datata.

Nell'ambito di ognuna delle tre procedure semplificate, devono essere fornite le indicazioni necessarie all'identificazione delle merci.

Oltre ad una delle tre dichiarazioni suddette, il dichiarante deve presentare una dichiarazione complementare, che può essere a carattere globale, periodico o riepilogativo. La presentazione di quest'ultima dichiarazione non può avvenire dopo quella del conto di appuramento (nel sistema della sospensione) o della domanda di rimborso (nel sistema del rimborso).