10.1. Appuramento

Il regime di perfezionamento attivo è appurato quando i prodotti compensatori o le merci tal quali vengano dichiarate presso uno degli uffici indicati quali uffici di appuramento per un'altra destinazione doganale ammessa e quando siano state soddisfatte tutte le condizioni previste per l'impiego del regime stesso.

10.2. Conto di appuramento (sistema delle sospensioni)

Entro 30 giorni dal termine previsto per l'esportazione, il titolare dell'autorizzazione deve presentare all'ufficio di controllo un conto di appuramento, contenente le informazioni seguenti:

  • gli estremi dell'autorizzazione;
  • la quantità per specie, delle merci di importazione con riferimento alle dichiarazioni di vincolo al regime;
  • il codice della nomenclatura combinata delle merci di importazione;
  • il valore in dogana delle merci di importazione nonché l'ammontare dei dazi all'importazione relativi a tali merci;
  • il tasso di rendimento stabilito;
  • la natura, la quantità e la destinazione doganale dei prodotti compensatori, con i riferimenti alle dichiarazioni a fronte delle quali sono Stati vincolati a tale destinazione;

inoltre se del caso:

  • il valore dei prodotti compensatori, se l'appuramento avviene in base alla chiave valore;
  • le merci di importazione vincolate al regime nel quadro del traffico triangolare, ove tale modalità si stata concessa;
  • ove il titolare dell'autorizzazione sia stato autorizzato globalmente all'immissione delle merci in libera pratica, il conto di appuramento evidenzia anche la quantità di tali merci ritenuta immessa in libera pratica (le merci non riesportate sono considerate immesse in libera pratica).

10.3. Rimborso o sgravio dei dazi (sistema del rimborso)

Una volta esportate le merci per cui ha diritto al rimborso, il titolare dell'autorizzazione può presentare all'ufficio di controllo una domanda di rimborso, contenente le informazioni seguenti:

  • gli estremi dell'autorizzazione;
  • la quantità, per specie, delle merci di importazione per le quali si chiede il rimborso o lo sgravio dei dazi;
  • il codice NC delle merci di importazione;
  • il valore in dogana delle merci di importazione nonché le aliquote dei dazi all'importazione di tali merci, riconosciute dall'autorità doganale all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica nel quadro del sistema del rimborso;
  • la data di immissione in libera pratica delle merci di importazione nel quadro del sistema del rimborso;
  • gli estremi delle dichiarazioni a fronte delle quali le merci di importazione sono state immesse in libera pratica nel quadro del sistema del rimborso;
  • la natura, la quantità e la destinazione doganale dei prodotti compensatori;
  • il valore dei prodotti compensatori se l'appuramento è effettuato in base alla chiave valore;
  • il tasso di rendimento stabilito;
  • gli estremi delle dichiarazioni a fronte delle quali i prodotti compensatori sono stati vincolati al regime di transito (importazione in vista della successiva riesportazione), all'ammissione temporanea, al deposito doganale o al perfezionamento attivo (sistema della sospensione), oppure posti in zone franche o depositi franchi;
  • l'importo dei dazi all'importazione da rimborsare o da abbonare, nonché gli interessi cornpensativi eventualmente riscossi, tenendo conto dei dazi all'importazione applicabili agli altri prodotti compensatori.

Al fine di determinare l'importo dei dazi all'importazione da rimborsare o da abbonare, deve essere calcolata la parte di merci di importazione incorporata nei prodotti compensatori. Ciò non è tuttavia necessario se tutti i prodotti compensatori vengono destinati all'esportazione ovvero - in vista della riesportazione - al regime di transito, al deposito doganale, all'ammissione temporanea, al perfezionamento attivo (sistema della sospensione), a una zona franca o a un deposito franco.

La domanda di rimborso viene poi esaminata dall'autorità doganale e, se le prove dell'esportazione sono suflicienti, si dà luogo alla concessione del rimborso stesso.