Si applicano i tassi d’interesse a tre mesi del mercato monetario pubblicati nell’allegato statistico del bollettino mensile della Banca Centrale Europea (sito internet BCE: http://www.ecb.int).
Il tasso da applicare è quello vigente due mesi prima del mese in cui è sorta l’obbligazione doganale nello Stato membro in cui ha avuto luogo, o avrebbe dovuto aver luogo, la prima operazione o utilizzazione, secondo quanto previsto nell’autorizzazione.

Gli interessi sono calcolati dalla data del primo vincolo delle merci al regime fino alla data dell'immissione in libera pratica. Il periodo minimo di applicazione degli interessi è di un mese; ogni periodo di durata inferiore viene considerato pari a un mese. Ai fini dell'applicazione degli interessi, la data del primo vincolo è il primo giorno del mese seguente la data effettiva del primo vincolo. La data dell'immissione in libera pratica è l'ultimo giorno del mese nel quale è stata richiesta tale immissione.

È compreso nel periodo di tempo su cui si calcolano gli interessi ogni lasso di tempo in cui le merci si siano trovate in esportazione temporanea, in deposito doganale, in una zona franca o in ammissione temporanea prima dell'immissione in libera pratica.

Se le merci in perfezionamento attivo provengono da un altro Stato membro, il bollettino di informazione INF 1 evidenzia la data in cui tali merci sono state vincolate per la prima volta al regime in questione.

Gli interessi compensatori sono versati in base al DAU utilizzato per l'immissione in libera pratica. L'importo di tali interessi è evidenziato nella casella 44, insieme a quelli del dazio e dell'IVA. Non è soggetto interesse l'importo dell'IVA sospesa all'importazione.

Gli interessi in questione si possono applicare anche alle merci utilizzate nell'ambito del sistema del rimborso, quando esse siano state destinate a una zona franca o a un deposito doganale in vista dell'esportazione, e abbiano per ciò beneficiato di un rimborso, ma siano state successivamente reimmesse in libera pratica.

Gli interessi non si applicano.

  • quando le merci vengano distrutte e se ne immettano in libera pratica i rottami e i residui;
  • quando l'importo degli interessi dovuti sia inferiore a 20 ECU;
  • quando le merci immesse in libera pratica siano prodotti secondari, soggetti all'imposizione secondo l'aliquota loro propria, poiché i prodotti principali sono stati esportati;
  • quando si possa provare che l'ordine di acquisto debitamente documentato al momento della domanda di autorizzazione sia stato perduto in circostanze indipendenti dalla volontà dell'operatore, risultando impossibile eseguire la prevista esportazione;
  • in applicazione della regola "NO DRAWBACK" (vedi par. 10.2).