L’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell’accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.

Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato. Per i prodotti relativamente ai quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza,

  • entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione
  • ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all’atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d’imposta.

I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso dell’accisa, su richiesta dell’operatore nell’esercizio dell’attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta l’accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le citate operazioni. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell’imposta da utilizzare per il pagamento dell’accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.

Non vengono rimborsate somme inferiori o pari ad euro 30.
Modelli esemplificativi di istanza per richiedere i rimborsi in materia di accisa sui prodotti energetici ed alcolici sono disponibili nella sezione modulistica del sito dell’Agenzia.

Ultimo aggiornamento: 12/12/2020