Il regime di perfezionamento passivo permette di esportare temporaneamente merci unionali fuori dal territorio dell’Unione per sottoporle a trasformazione e reimportare i prodotti trasformati in esonero totale/parziale dei dazi all’importazione.

Scopo del regime è quello di permettere alle imprese europee di effettuare le lavorazioni presso aziende extraunionali usufruendo di un costo della manodopera inferiore a quello praticato in Europa oppure di usufruire di tecnologie più avanzate.

Caratteristiche e modalità di utilizzo

Il regime di perfezionamento passivo deve essere autorizzato dall’ufficio doganale competente sul luogo ove è tenuta la contabilità ai fini doganali dell’operatore e dove vengono svolte parte delle attività oggetto dell’autorizzazione (art. 22 del Reg.to UE n.952/2013).

L’istanza per un’autorizzazione di perfezionamento attivo deve essere presentata utilizzando il sistema CDS (Customs Decision System). Tale sistema unionale permette la presentazione delle istanze e il rilascio delle autorizzazioni da parte degli uffici doganali in maniera informatizzata.

L’autorizzazione viene rilasciata quando è possibile accertare che i prodotti ottenuti (prodotti trasformati) sono quelli risultanti dalla lavorazione delle merci in temporanea esportazione. La merce viene quindi identificata all’atto dell’esportazione attraverso campioni, foto, matricole, ecc..

All’atto della reimportazione dei prodotti trasformati, vengono pagati i diritti doganali (dazio e IVA) relativi al maggior valore acquisito dalle merci per effetto delle lavorazioni o trasformazioni ricevute all’estero (compenso di lavorazione) inserire: in applicazione dell’art. 86 p.5 del Reg.to UE 952/2013.

In regime di perfezionamento passivo è possibile effettuare le seguenti operazioni:

· la trasformazione di merci;

· lavorazione di merci compreso il montaggio, l’assemblaggio, l’adattamento ad altre merci;

· la riparazione di merci compreso il riattamento e la messa a punto.

In quest’ultimo caso è possibile la reimportazione per equivalenza di prodotti di sostituzione (sistema degli scambi standard). I prodotti importati in sostituzione di quelli inviati in riparazione devono essere classificati nella stessa sottovoce tariffaria e avere le stesse qualità commerciali e caratteristiche tecniche della merce inviata in riparazione. I prodotti di sostituzione possono anche essere importati prima di effettuare la temporanea esportazione.

Nel regime di perfezionamento passivo è possibile inoltre l’utilizzo di merci equivalenti non unionali e l’importazione anticipata dei prodotti trasformati in applicazione dell’art. 223 del Reg.to UE 952/2013.

Normativa di riferimento:

Art. 211 – Artt. 259-262 del reg.to UE n.952/2013 (Codice doganale dell’Unione)

Artt. 166-183 e art. 240 del Reg.to Ue 2446/2015 (Regolamento delegato)

Disposizioni nazionali e documenti di prassi normativa:

Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016 

Circolare n. 1/D del 30 gennaio 2018