L’articolo 26 della Legge 24/11/1981, n. 689 prevede che l'autorità amministrativa che ha applicato una sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta.

Per fruire del pagamento rateale, in alternativa al versamento in unica soluzione, l’interessato, a seguito del ricevimento di una ordinanza-ingiunzione, deve presentare apposita istanza all’Ufficio regionale territorialmente competente, di cui si fornisce l’unito elenco.

Il dirigente dell’Ufficio regionale (o un suo delegato) decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di rateazione e comunica al richiedente l'esito mediante apposita comunicazione, recante la motivazione ed i criteri adottati al fine della decisione.

Il provvedimento di accoglimento dell’istanza definisce, tra l’altro, le scadenze di ciascuna rata e dispone la riscossione, mese per mese, degli interessi dovuti in conseguenza della rateizzazione. E’ prevista, inoltre, la stesura e la consegna al richiedente di un apposito piano di ammortamento.

 

 

Istruzioni generali

A seguito del ricevimento di una Ordinanza-ingiunzione, l’interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può chiedere la rateazione delle somme dovute in rate mensili, ai sensi dell’articolo 26 della Legge 689/1981.