Origine non preferenziale
Il principio di origine non preferenziale, ex art. 60 CDU, si basa sul concetto di interamente ottenuto e di ultima trasformazione sostanziale.
I prodotti interamente ottenuti sono quelli chiaramente originari di un determinato Paese perché, ad esempio, ivi cresciuti (animali e vegetali) o estratti (minerali). I prodotti sostanzialmente trasformati sono quelli – caratteristici dell’odierno processo di produzione traversale a vari Paesi – ottenuti nel Paese che contribuisce, per il conferimento del carattere originario, con «l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».
L’elenco dei prodotti interamente ottenuti si ritrova nell’art. 31 RD, mentre la norma anti-elusione nell’art. 33 RD.
Le disposizioni su certificati di origine, cooperazione amministrativa e controllo a posteriori per i prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali, di cui agli artt. da 57 a 59 RE, riguarda tutti i prodotti in generale. Normativamente, l’allegato 22-01 RD, con note introduttive e regole di lista non preferenziali, costituisce un corpo robusto di regole, ordinate seguendo le Sezioni del Sistema Armonizzato (SA).
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Nota n. 70339 del 16 luglio 2018 - Origine non preferenziale. Art. 59-60 del Reg. (UE) n.952/2013, artt. 31/36 del Reg. Delegato (UE) n.2446/2015. Linee guida