Le somme che risultano dovute dal contribuente a seguito dei controlli e degli accertamenti effettuati dall’Agenzia, sono richieste con avviso di pagamento. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo, come stabilito dall’art. 12 dello Statuto del contribuente L. 27 luglio 2000, n. 212.

Qualora il contribuente ritenga infondato l’addebito può proporre ricorso, ai sensi degli art. 19 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di pagamento. In caso di mancata impugnazione dell’avviso di pagamento e di mancato versamento degli importi dovuti, le somme richieste al contribuente sono iscritte a ruolo e la riscossione è successivamente posta in essere dagli Agenti per la riscossione.