A seguito del ricevimento della comunicazione d’irregolarità, il contribuente può versare, entro i trenta giorni successivi, le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, usufruendo dei benefici di legge evidenziati nella comunicazione medesima. Tale versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero in forma rateale secondo le disposizioni previste all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

Al riguardo, l'articolo 30-bis, comma 3, del D.L. 29/11/2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28/01/2009 n. 2) prevede che le disposizioni di cui al summenzionato D.Lgs. n. 462/1997 si applicano:

  • alle somme dovute a norma dell'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) per quanto attiene al Prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento con vincita in denaro;
  • alle somme dovute a norma dell'articolo 14-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per quanto riguarda l’Imposta sugli intrattenimenti (ISI), applicata agli apparecchi senza vincita in denaro.

Da ultimo, l’art. 24, comma 7, del D.L. 6/7/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15/7/2011, n. 111, ha adottato analogo rimando alle disposizioni sulla rateazione dell’Imposta unica (IU) sulle scommesse e sui concorsi pronostici, di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.

Pertanto, per fruire del pagamento rateale dei tributi sopra cennati (PREU - ISI - IU), è necessario presentare apposita istanza al competente Ufficio dell’Area Monopoli (in pratica, l’Ufficio che ha inviato la comunicazione d’irregolarità e che provvederà a fornire il piano di rateazione) e versare la prima rata entro i 30 giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione.

 

Istruzioni generali

A seguito del ricevimento di una comunicazione d’irregolarità relativa:

  • al Prelievo Erariale Unico;
  • all’Imposta sugli Intrattenimenti;
  • all’imposta unica sulle scommesse e sui concorsi pronostici;

 

il contribuente può chiedere la rateazione delle somme dovute in rate trimestrali di pari importo.