FAQ: le risposte alle domande più frequenti in materia di Accise

 

Aliquote

 

Quesito - Aliquote di accisa vigenti in ambito nazionale e nei Paesi dell'Unione Europea
Come posso conoscere la misura delle aliquote di accisa vigenti in Italia e negli altri Stati membri dell'Unione Europea?
Risposta - Per conoscere la misura delle aliquote di accisa vigenti al 1° gennaio 2019 potranno essere consultate le apposite Tabelle, disponibili sul sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it).

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Alcolici

 

Quesito - Trasporto di prodotti alcolici (vino, birra, . . . ) al seguito del viaggiatore proveniente da altro Paese dell'U.E.
Sono in procinto di rientrare in Italia da un altro Paese dell'Unione Europea: posso portare con me delle bottiglie di prodotti alcolici?
Risposta – L'articolo 11 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che, per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per uso proprio e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui detti beni sono stati acquistati.
Al comma 2 del citato articolo sono specificati i prodotti ed i limiti quantitativi entro i quali si configura l'uso proprio: tali limiti sono riferibili a ciascun viaggiatore che, acquistati i prodotti alcolici per uso proprio a titolo di privato consumatore ed in possesso della documentazione commerciale comprovante il loro acquisto, li trasporta al proprio seguito.
Per ulteriori informazioni al riguardo, potrà farsi riferimento alla "Carta doganale del viaggiatore", disponibile sul sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it).

 

Quesito - Deposito commerciale di prodotti alcolici che vende ad aziende commerciali di altro Paese U.E.
Ho un deposito commerciale di prodotti alcolici e vorrei vendere i miei prodotti ad operatori commerciali stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise?
Risposta – La circolazione e la tassazione di prodotti alcolici già immessi in consumo in uno Stato e trasferiti in altri Stati dell'U.E. sono disciplinati dalla Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008. In particolare, l'articolo 33 della Direttiva dispone che i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato e detenuti per scopi commerciali in un altro Stato da parte di un soggetto diverso da un privato sono sottoposti ad accisa in quest'ultimo Paese, che è quello di effettivo utilizzo, con le modalità previste dal successivo articolo 34. Per "detenzione per scopi commerciali", si intende la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato o da parte di un privato per scopi diversi dal suo uso personale e da esso trasportati.
Ne consegue che, per lo speditore nazionale, sarà necessario acquisire informazioni presso l'Amministrazione fiscale dello Stato membro di destinazione dei prodotti, al fine di verificare le modalità di attuazione dei sopraccitati articoli (33 e 34) della Direttiva in quel Paese.
Per la movimentazione di prodotti ad accisa assolta verso altri Paesi dell'U.E., come previsto all'articolo 9 del Decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, dovrà essere emesso il documento DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato) e, in base all'articolo 11 del medesimo Decreto, lo speditore sarà tenuto a prestare, anche in solido con il destinatario, una cauzione a garanzia del pagamento dell'accisa nel Paese di destinazione. Tali adempimenti sono richiesti per attestare la ricezione dei prodotti nel Paese di destinazione e garantire l'applicazione della corretta tassazione sugli stessi.
Ulteriori informazioni di carattere operativo, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Relativamente agli adempimenti previsti dalla disciplina dell'IVA da applicare agli scambi intracomunitari, si invita a consultare l'apposita sezione Intrastat.

 

Quesito - Attività di produzione di vino per la vendita ad aziende commerciali di altro Paese dell'U.E. da parte di "piccolo produttore di vino"
Gestisco  una piccola azienda agricola che produce vino e vorrei vendere il mio prodotto ad operatori commerciali stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise?
Risposta – L'articolo 37, comma 1, del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, stabilisce che, fino a quando in Italia il vino viene assoggettato ad un'aliquota d'accisa pari a "0", i cosiddetti "piccoli produttori di vino" (aziende agricole con produzione annuale inferiore a 1.000 ettolitri, determinata con riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio), sono esentati dall'obbligo della licenza di deposito fiscale e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo, propri del regime generale delle accise.
Nei trasferimenti ad operatori con sede in altro Paese dell'U.E., i piccoli produttori di vino hanno l'obbligo di spedire il prodotto in regime sospensivo a soggetti preventivamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria dello Stato di appartenenza ad operare come "depositario autorizzato", oppure di "destinatario registrato" anche "occasionale", ed identificati con codice accisa. Essi possono utilizzare il Documento MVV - Documento di accompagnamento prodotti vitivinicoli di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 7490 del 2 luglio 2013 (anziché l'e-AD - Documento Amministrativo elettronico).
Per la spedizione in regime sospensivo è obbligatoria la prestazione di idonea garanzia a copertura sia dei rischi connessi alla circolazione che del pagamento dell'accisa nel Paese di destinazione.
Dovranno essere, inoltre, osservati anche gli altri adempimenti previsti dal citato articolo 37 e, come disposto dall'art. 8, comma 2 del Decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, dovrà essere informato l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente delle operazioni intracomunitarie effettuate presentando, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese, una distinta delle medesime operazioni.
Ulteriori informazioni di carattere operativo, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM.
Relativamente agli adempimenti previsti dalla disciplina dell'IVA da applicare agli scambi intracomunitari, si invita a consultare l'apposita sezione Intrastat.

 

Quesito - Attività di produzione di vino per la vendita ad aziende commerciali di altro Paese dell'U.E. da parte di soggetto diverso dal "piccolo produttore di vino"
Gestisco una azienda di produzione di vino e vorrei vendere il mio prodotto ad operatori commerciali stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise?
Risposta – La spedizione di vino diretto ad un altro Paese dell'U.E. deve avvenire in regime sospensivo, tra soggetti operatori economici (speditore/destinatario) preventivamente autorizzati dalle Amministrazioni fiscali del Paese di appartenenza.
Gli esercenti l'attività di produzione e deposito di vino che intendono movimentare tale prodotto in ambito intracomunitario [comma 2, lettera f) dell'articolo 28 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche], quindi, devono operare in regime di deposito fiscale acquisendo la necessaria licenza di esercizio, sono identificati con il codice di accisa e devono versare il relativo diritto annuale con le modalità e nella misura indicate dall'art. 63 del citato Testo Unico.
Per spedire i prodotti, l'esercente il deposito fiscale (depositario autorizzato), dovrà presentare, attraverso il sistema informatizzato, il documento di accompagnamento denominato e-AD (Documento Amministrativo elettronico).
Il destinatario del vino dovrà avere la qualifica di "depositario autorizzato" o di "destinatario registrato", anche "occasionale" e, all'atto della presa in consegna della merce,  provvederà a chiudere il flusso informatico del documento e-AD predisposto dallo speditore ed effettuerà il pagamento dell'accisa nella misura e con le modalità vigenti nel proprio Paese.
Per la spedizione in regime sospensivo è obbligatoria la prestazione di idonea garanzia a copertura sia dei rischi connessi alla circolazione che del pagamento dell'accisa nel Paese di destinazione.
Ulteriori informazioni di carattere operativo, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Relativamente agli adempimenti previsti dalla disciplina dell'IVA da applicare agli scambi intracomunitari, si invita a consultare l'apposita sezione Intrastat.

 

Quesito - Ristorante (o esercizio similare) italiano che acquista da produttore di altro Paese dell'U.E. prodotti alcolici che non hanno ancora assolto l'accisa
Ho un ristorante e vorrei acquistare prodotti alcolici da un produttore stabilito in un altro Paese dell'Unione Europea: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise?
Risposta – Se lo speditore delle merci dell'altro Paese dell'U.E. è un "depositario autorizzato" ed effettua la movimentazione dei prodotti in regime sospensivo, il destinatario nazionale degli stessi, deve essere abilitato a riceverli in regime sospensivo e quindi essere autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad operare come "destinatario registrato", anche "occasionale", pagando l'accisa all'aliquota vigente in Italia all'atto del ricevimento delle merci.
Per la spedizione dei prodotti, in base all'articolo 8 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, l'esercente il deposito fiscale dell'altro Paese dovrà presentare, attraverso il sistema informatizzato, il documento di accompagnamento denominato e-AD (Documento Amministrativo elettronico), il cui flusso informatico dovrà essere chiuso dal destinatario nazionale all'atto della presa in consegna della merce.
Il  versamento dell'accisa da parte del "destinatario registrato" (anche "occasionale"), deve essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti.
Per conoscere la misura delle aliquote di accisa vigenti al 1° gennaio 2019 potrà essere consultata l'apposita Tabella, disponibile sul sito di questa Agenzia (www.adm.gov.it).
Ulteriori informazioni di carattere operativo, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM.
Relativamente agli adempimenti previsti dalla disciplina dell'IVA da applicare agli scambi intracomunitari, si invita a consultare l'apposita sezione Intrastat.

 

Quesito - Deposito commerciale di prodotti alcolici che vende a soggetti privati di altro Paese dell'U.E.
Ho un deposito commerciale di prodotti alcolici ad accisa assolta e vorrei vendere i miei prodotti ad acquirenti privati stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise?
Risposta – Dal momento che i prodotti sottoposti ad accisa devono essere assoggettati a tale imposta nel luogo in cui vengono consumati, per poter vendere e trasferire prodotti che hanno già assolto l'accisa (in Italia) a soggetti privati stabiliti in un altro Stato membro dell'U.E., lo speditore nazionale deve registrarsi presso la competente. Amministrazione fiscale del Paese di destinazione delle merci, ovvero, se previsto dalla legislazione dello Stato di destinazione, nominare un proprio rappresentante fiscale in tale Paese. Tali adempimenti sono previsti ai fini dell'assolvimento degli obblighi tributari nello Stato di destinazione dei prodotti (art. 36 della Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 - Vendite a distanza). Ne consegue che è necessario che lo speditore nazionale acquisisca  presso l'Amministrazione fiscale dello Stato di destinazione, le necessarie informazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi a suo carico.
Per conoscere la misura delle aliquote di accisa vigenti negli altri Paesi membri dell'Unione Europea potrà essere consultata l'apposita Tabella, disponibile sul sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it).
Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM.
Relativamente agli adempimenti previsti dalla disciplina dell'IVA da applicare agli scambi intracomunitari, si invita a consultare l'apposita sezione Intrastat.

 

Quesito - Ristorante (o altro esercizio similare) italiano che acquista da deposito commerciale di altro Paese dell'U.E. prodotti alcolici che hanno già assolto l'accisa
Ho un ristorante e vorrei acquistare prodotti alcolici da un commerciante stabilito in un altro Paese dell'Unione Europea: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise?
Risposta – La circolazione e la tassazione di prodotti alcolici che hanno già assolto l'accisa in un altro Stato membro sono disciplinate dalla Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008. In particolare, l'art. 33 della Direttiva dispone che i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro e detenuti per scopi commerciali (per "scopi commerciali" si intende la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato o da parte di un privato per scopi diversi dal suo uso personale e da esso trasportati) da parte di un soggetto diverso da un privato in un altro Stato dell'U.E., sono sottoposti ad accisa in quest'ultimo Paese con le modalità previste dal successivo art. 34.
I prodotti movimentati sono scortati dal DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato) emesso dallo speditore.
In Italia, le citate disposizioni unionali sono state recepite con l'art. 10 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, che dispone, tra l'altro, che i prodotti immessi in consumo in altro Stato membro possono essere detenuti (in Italia) da un soggetto diverso da un privato che, qualora non sia un esercente di deposito fiscale, deve avere la qualifica di "destinatario registrato" (anche occasionale) e garantire il pagamento dell'accisa, che dovrà essere versata entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti (comma 6 dell'articolo 10). In base al comma 3 del medesimo art. 10, inoltre, il destinatario in questione deve presentare, prima della spedizione, apposita dichiarazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente rispetto al luogo di arrivo della merce.
Per ulteriori indicazioni in ordine agli adempimenti a carico del destinatario si fa rinvio all'art. 13, comma 3 del Decreto Ministeriale 25 marzo 1996, n. 210.
Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Relativamente agli adempimenti previsti dalla disciplina dell'IVA da applicare agli scambi intracomunitari, si invita a consultare l'apposita sezione Intrastat.

 

Quesito - Privato che acquista prodotti alcolici da commerciante di altro Paese dell'U.E.
È possibile per un soggetto privato acquistare prodotti alcolici da commercianti stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea?
Risposta – In linea di principio, i prodotti sottoposti ad accisa devono essere assoggettati a tale imposta nel luogo in cui vengono consumati. Lo speditore stabilito in un altro Paese dell'U.E., per poter effettuare il trasferimento di prodotti ad accisa assolta verso un soggetto privato stabilito in uno Stato membro diverso da quello di partenza, deve registrarsi presso l'Amministrazione fiscale del Paese di destinazione delle merci, ovvero, se previsto dalla legislazione dello Stato membro di destinazione, nominare un proprio rappresentante fiscale in tale Paese (art. 36 della Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 - Vendite a distanza). Tali adempimenti sono previsti ai fini dell'assolvimento degli obblighi tributari nello Stato di destinazione dei prodotti.
Nell'ordinamento legislativo nazionale, l'acquisto da parte di privati di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro è disciplinato dall'art. 10-bis del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche. In particolare, il comma 2 dell'art. 10-bis stabilisce che il debitore dell'accisa è il rappresentante fiscale designato dal venditore, avente sede nel territorio dello Stato e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria.
Sarà necessario, quindi, che il venditore provveda alla nomina di un proprio rappresentante fiscale in Italia, il quale dovrà procedere agli adempimenti descritti nella Determinazione Direttoriale prot. n. 24211/RU, del 14 novembre 2012, reperibile sul sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it).
Per conoscere la misura delle aliquote di accisa vigenti al 1° gennaio 2019 potranno essere consultate le apposite Tabelle, anch'esse disponibili sul sito web dell'Agenzia.

 

Quesito - Produzione artigianale di prodotti alcolici
Sono in procinto di avviare un'attività di produzione artigianale di liquori a scopo commerciale: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise?
Risposta – L'art. 27, comma 2, del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che l'attività di produzione di bevande alcoliche deve essere svolta in regime di deposito fiscale, in una delle tipologie di stabilimento indicate all'art. 28 del medesimo Testo Unico, per la cui attivazione devono essere rispettate le prescrizioni ed osservati gli adempimenti indicati nel Decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153. Il regime del deposito fiscale consente anche di detenere prodotti ad accisa sospesa e di assolvere il tributo a seguito dell'estrazione del prodotto dal deposito fiscale.
È tuttavia consentita la produzione in impianti diversi dai depositi fiscali se vengono utilizzati prodotti ad accisa assolta e l'accisa complessiva pagata sui singoli componenti non è inferiore a quella dovuta sul prodotto finale derivante dalla loro miscela.
In tale caso, gli esercenti impianti di trasformazione, di confezionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche che operano con prodotti ad accisa assolta devono presentare al locale Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la denuncia di esercizio prevista dall'articolo 29 del Testo Unico, a seguito della quale sarà rilasciata la relativa licenza fiscale con pagamento di un diritto annuale da versare nella misura e con le modalità indicate all'art. 63 del Testo Unico.
Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM.

 

Quesito - Produzione di liquore  in casa
Sono un soggetto privato: posso produrre liquori per uso familiare con l'utilizzo di alcole acquistato al negozio?
Risposta – L'art. 27, comma 2, del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, prevede che la preparazione di prodotti alcolici da parte di un privato, con impiego di alcole ad imposta assolta, qualora destinati all'uso esclusivo del medesimo, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, non è soggetta ad autorizzazione, a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attività di vendita.

 

Quesito - Detenzione  di alcoli metilico, propilico e isopropilico per usi industriali e/o laboratori di analisi
Per lo svolgimento della mia attività ho la necessità di utilizzare gli alcoli metilico, propilico e isopropilico: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise?
Risposta – L'art. 66 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che gli alcoli  metilico, propilico e isopropilico sono sottoposti ad un particolare regime di vigilanza fiscale che impone specifici adempimenti a carico delle distinte figure dei produttori, dei commercianti e degli utilizzatori di tali prodotti. Al riguardo, si fa rimando alle disposizioni emanate con il Decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1986 ed all'art. 22 del Decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153.
Gli utilizzatori dei suddetti prodotti devono denunciare la loro attività all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività medesima ai fini dell'ottenimento della licenza di esercizio, ovvero, se le quantità detenute sono al di sotto della soglia di 10 metri cubi, per l'iscrizione negli appositi registri tenuti dall'Ufficio.
Detti soggetti, indipendentemente dalle quantità detenute, sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico.
Sono esonerati dalla tenuta del registro i laboratori di analisi e ricerca che detengono tali tipologie di prodotto da impiegare, come reagente, nell'ambito della loro attività, purché condizionato in recipienti di capacità non superiore a 2,5 litri [cfr.: lettera c) del citato art. 22].
Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM.

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Energia elettrica

 

Quesito - Adempimenti per l'installazione di officina di produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 20kW
Ho intenzione di installare un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica con potenza inferiore a 20 kw: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise?
Risposta – L'art. 52, comma 2-lettera a), del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza non superiore a 20 kW, non è sottoposta al regime delle accise e, pertanto, gli esercenti tali impianti non sono tenuti agli obblighi ed agli adempimenti altrimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico, sia che utilizzino l'energia elettrica prodotta per uso proprio, sia che la cedano alla rete. In caso di cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta è però opportuno che all'impianto sia assegnato da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, senza oneri a carico del titolare dell'impianto, un codice ditta allo scopo di consentire a chi assume in carico l'energia elettrica di poter indicare l'identificativo del cedente nella propria dichiarazione annuale. Ulteriori informazioni, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM.

 

Quesito - Adempimenti per l'installazione di officina di produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20kW
Ho intenzione di installare un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica con potenza superiore ai 20 kw: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise?
Risposta – Gli adempimenti fiscali che l'esercente di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è tenuto ad osservare si differenziano a seconda che l'energia elettrica prodotta venga auto-consumata (anche in minima parte), oppure interamente ceduta alla rete.
In caso di energia elettrica prodotta e consumata per uso proprio (compresa quella utilizzata per il funzionamento dell'impianto), in base all'art. 53 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, il soggetto esercente l'officina di produzione deve farne preventiva denuncia (N.B.: il fac-simile del modello è reperibile accedendo all'apposita sezione "Modulistica") all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio il quale, effettuati i dovuti controlli, rilascia la licenza di esercizio soggetta al pagamento del diritto annuale nella misura indicata dall'art. 63, comma 3, del Testo Unico; il titolare dell'officina è anche tenuto ad ottemperare agli ulteriori adempimenti previsti dal citato articolo 53.     
Nel secondo caso (assenza di consumi per uso proprio, per cui tutta l'energia elettrica prodotta è ceduta alla rete, mentre i consumi dei servizi ausiliari sono alimentati da distinta fornitura), il soggetto esercente l'officina di produzione, ai sensi dell'art. 53-bis del Testo Unico, deve darne comunicazione al medesimo Ufficio territoriale contestualmente all'avvio dell'attività di produzione.
In entrambi i casi sopra esposti, dovrà essere inviata (telematicamente) la dichiarazione annuale prevista, rispettivamente, al comma 8 dell'art. 53 e al comma 3 dell'art. 53-bis del richiamato Testo Unico. Indicazioni sulle modalità di compilazione della dichiarazione potranno essere acquisite consultando l'apposita sezione "Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e per il gas naturale", accessibile dal sito www.adm.gov.it.
Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM.

 

Quesito - Utilizzo gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica
Quali sono gli adempimenti previsti dalla disciplina delle accise per l'utilizzo di un gruppo elettrogeno per la produzione di energia elettrica?
Risposta – L'esercente l'attività di produzione di energia elettrica è tenuto all'osservanza degli adempimenti indicati all'art. 53 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche.
Qualora l'attività di produzione avvenga per mezzo di un gruppo elettrogeno di potenza superiore a 1 kW, in base al comma 4 del medesimo art. 53, l'esercente l'officina di produzione dovrà presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente sull'impianto la denuncia di esercizio ed acquisire la relativa licenza (comma 7, art. 53), soggetta al pagamento di un diritto annuale da corrispondere con le modalità e nella misura indicate all'art. 63 del Testo Unico.
L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica consumata per uso proprio, come stabilito al comma 1, dell'art. 55 del Testo Unico, sono effettuati dal competente Ufficio, sulla base della dichiarazione annuale di consumo prevista al comma 8, dell'art. 53, dalla quale devono risultare tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta (tra cui le letture dei contatori dell'elettricità prodotta, consumata o ceduta) da versare con le modalità indicate al comma 1 dell'art. 56 del Testo Unico.
Per le officine non fornite di misuratori o di altri strumenti per la misura dell'energia utilizzata, come previsto al comma 5 dell'art. 55,  l'accisa è corrisposta con il pagamento di un canone annuo di abbonamento, determinato dal competente Ufficio delle dogane (cosiddetta "convenzione"). La misura del canone è determinata in base alla potenzialità dell'impianto, alle ore di funzionamento dello stesso ed agli assorbimenti elettrici degli apparecchi utilizzati per gli impieghi sottoposti ad accisa.
Ai prodotti energetici da utilizzare per la produzione dell'energia elettrica, in base all'art. 21, comma 9 del Testo Unico, si applicano le aliquote di accisa indicate al punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico.
Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM.

 

Quesito - Utilizzo gruppo elettrogeno di soccorso di potenza inferiore a 200 kW
Ho installato per la mia attività un gruppo elettrogeno di soccorso di potenza inferiore a 200 kW: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise?
Risposta – Il comma 2-lettera d) dell'art. 52 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore ai 200 kW e, pertanto, gli esercenti tali impianti non sono tenuti agli obblighi ed agli adempimenti altrimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del medesimo Testo Unico.

 

Quesito - Utilizzo gruppo elettrogeno di soccorso di potenza superiore a 200 kW
Ho installato per la mia attività un gruppo elettrogeno di soccorso di potenza superiore a 200 kW: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise?
Risposta – L'art. 53, comma 4 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che per l'esercizio di un gruppo elettrogeno di soccorso di potenza superiore ai 200 kW, deve essere presentata la denuncia di esercizio all'Ufficio dell'ADM competente sull'impianto ed acquisita la relativa licenza (comma 7 dell'art. 53), soggetta al pagamento di un diritto annuale da corrispondere con le modalità e nella misura indicate all'art. 63 del Testo Unico.
L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica consumata per uso proprio è effettuata dal competente Ufficio dell'Agenzia sulla base della dichiarazione annuale di consumo (comma 1 dell'art. 55), nella quale sono contenuti tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta (tra cui le letture dei contatori dell'elettricità prodotta, consumata o ceduta) da versare con le modalità indicate al comma 1 dell'art. 56 del Testo Unico.
Per le officine non fornite di misuratori o di altri strumenti per la misura dell'energia utilizzata, come previsto al comma 5 dell'art. 55,  l'accisa è corrisposta con il pagamento di un canone annuo di abbonamento, determinato dal competente Ufficio dell'ADM (cosiddetta "convenzione"); la misura del canone è determinata in base alla potenzialità dell'impianto, alle ore di funzionamento dello stesso ed agli assorbimenti elettrici degli apparecchi utilizzati per gli impieghi sottoposti ad accisa.
Ai prodotti energetici da utilizzare per la produzione dell'energia elettrica, in base all'art. 21, comma 9 del Testo Unico, si applicano le aliquote di accisa indicate al punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico.
Ulteriori informazioni anche di carattere operativo, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM.

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Gas naturale

 

Quesito - Applicazione dell'aliquota di accisa "usi industriali" sul gas naturale
Vorrei sapere per quali attività può essere chiesta l'applicazione dell'aliquota di accisa usi industriali sui consumi di gas naturale.
Risposta – L'art. 26 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, differenzia la tassazione del gas naturale impiegato come combustibile in "usi civili", da quella (più favorevole) del gas naturale impiegato come combustibile in "usi industriali". Le tipologie di impiego alle quali si rende applicabile l'aliquota di accisa "usi industriali" sono indicate al comma 3 del medesimo art. 26.
Il fornitore del gas naturale, in qualità di "soggetto obbligato", è responsabile della corretta applicazione del regime fiscale vigente e del conseguente versamento dell'accisa in relazione al  quale ha diritto di rivalsa sui propri clienti. Tale accisa viene esposta nella fattura riferita alla fornitura.
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di accisa "usi industriali", il cliente consumatore del gas naturale dovrà farne richiesta al proprio fornitore mediante la presentazione del certificato camerale o di una dichiarazione sostitutiva resa in base a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale attesta la sussistenza dei requisiti per usufruire dell'aliquota di accisa "usi industriali", specificando l'attività da svolgere e gli impieghi a cui il prodotto è destinato, nonché il quantitativo annuo che si prevede di consumare per i medesimi impieghi.

 

Quesito - Vendita di gas naturale a gestori di impianti di distribuzione stradale
Effettuo la vendita di gas naturale a gestori di impianti di distribuzione stradale: sono soggetto a obblighi fiscali previsti dal regime delle accise?
Risposta – L'art. 26, comma 1, del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che il gas naturale destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'Allegato I al citato Testo Unico, al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.
Il medesimo articolo, al comma 7, ricomprende tra i "soggetti obbligati al pagamento dell'imposta" nel settore gas naturale coloro che "procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali" e al  comma 9, statuisce che "si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai".
Sono quindi obbligati al pagamento dell'accisa, i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale anche per le forniture agli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.
Se la fornitura è, invece, nei confronti di impianti di distribuzione stradale muniti di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai, il soggetto obbligato ai fini accise è l'esercente l'impianto di distribuzione stradale.

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Oli lubrificanti

 

Quesito - Acquisto oli lubrificanti provenienti da altro Stato membro dell'U.E.
Sono un rivenditore di oli lubrificanti e vorrei acquistare tali prodotti da un commerciante stabilito in un altro Paese dell'Unione Europea: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina dell'imposta di consumo?
Risposta – Gli oli lubrificanti non destinati a usi di combustione e carburazione (impieghi per i quali sono assoggettati ad accisa armonizzata) sono assoggettati ad imposta di consumo non armonizzata.  Le disposizioni di riferimento per i soggetti che detengono e/o commercializzano oli lubrificanti sono contenute negli articoli 61 e 62 del Testo Unico delle accise, approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche e nel Decreto 17 settembre 1996, n. 557, cui è seguita l'emanazione della Circolare n. 266 del 30 ottobre 1996.
In particolare:

  • l'art. 61, comma 1, lettera b) – punto 2 del Testo Unico dispone che l'imposta è dovuta dal soggetto che effettua la prima immissione in consumo, in territorio nazionale, di oli lubrificanti di provenienza comunitaria;
  • l'art. 62, comma 1 del Testo Unico dispone che sono sottoposti ad imposta di consumo gli oli lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o dalla carburazione;
  • l'art. 62, comma 7 del Testo Unico dispone, per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti assoggettati ad imposta, l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 25 del medesimo Testo Unico.

In forza di tale ultimo rinvio non sono soggetti all'obbligo della denuncia gli esercenti depositi commerciali che detengono una quantità non superiore a 500kg di olio lubrificante destinato alla vendita al minuto.
Ulteriori informazioni potranno essere chieste al locale Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

Quesito - Imposta di consumo dovuta sull'olio lubrificante contenuto in merci provenienti dall'estero (altro Paese U.E. o extra-U.E.)
Gestisco una concessionaria di autoveicoli provenienti dall'estero. Devo corrispondere l'imposta di consumo sull'olio lubrificante contenuto in detti autoveicoli?
Risposta - Il comma 3 dell'art. 62 del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che l'imposta di consumo "si applica anche agli oli lubrificanti … contenuti … negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria".
Sono obbligati al pagamento dell'imposta: il fabbricante, l'importatore (per i prodotti di provenienza da Paesi terzi) e il soggetto che effettua la prima immissione in consumo di prodotti di provenienza comunitaria. Per i prodotti provenienti da altro Paese dell'U.E. l' "immissione in consumo" si realizza all'atto del ricevimento dei beni da parte del soggetto acquirente, ovvero, nel momento in cui  si considera effettuata, ai fini IVA, la cessione dei prodotti da parte del venditore residente nell'altro Stato membro.
Il Decreto 17 settembre 1996, n. 557 contiene le norme che disciplinano l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti. In particolare,  l'art. 2, comma 8 e l'art. 4, comma 2, prevedono l'obbligo di presentazione della denuncia d'esercizio e l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti anche se contenuti in altre merci; l'art. 6, comma 3, stabilisce che la ricezione delle partite di oli lubrificanti deve essere comunicata all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio entro 3 giorni dall'arrivo del prodotto. In relazione alle disposizione del Decreto è utile consultare la circolare n. 266 del 30 ottobre 1996 [N.B.: l'atto normativo e di prassi sopra richiamati potranno essere reperiti nella banca dati della documentazione tributaria presente sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze(www.finanze.gov.it)].
L'imposta di consumo dovuta sugli oli lubrificanti [cfr.: consultare per l'aliquota vigente la Tabella disponibile sul sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it)] dovrà essere versata entro 30 giorni dall'arrivo della merce. Entro lo stesso termine dovrà essere versato anche il contributo al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, nella misura e con le modalità da quest'ultimo stabilite.
Ulteriori informazioni potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM destinatario della denuncia di cui al citato art. 2, comma 8 del Decreto.

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Trasporto merci e persone

 

Quesito - Aliquota di accisa sul gasolio commerciale utilizzato nell'attività di trasporto merci
Sono un autotrasportatore: vorrei conoscere quali sono i requisiti per poter ottenere l'applicazione dell'aliquota di accisa prevista per il gasolio utilizzato nell'attività di trasporto merci.
Risposta – Per poter fruire del trattamento fiscale previsto dall'art. 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche e dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, per il gasolio acquistato sul territorio nazionale (quindi fatturato in Italia) e usato come carburante dalle imprese "esercenti l'attività di autotrasporto merci" mediante l'impiego di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e di categoria euro 3 o superiore, è necessario essere:

  • imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • imprese munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
  • impresa stabilita in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione Europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Dovrà quindi essere presentata, per ciascun trimestre solare, una dichiarazione dalla quale risultino i consumi del carburante acquistato ed impiegato per l'attività di autotrasporto durante il periodo di riferimento, nonché i mezzi utilizzati per lo svolgimento di tale attività. La dichiarazione dovrà essere presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il mese successivo a quello di scadenza del trimestre al quale la dichiarazione si riferisce.
Ulteriori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite consultando le comunicazioni periodicamente  pubblicate nell'apposita sezione denominata "Benefici per il gasolio da autotrazione", disponibile sul sito www.adm.gov.it, nelle quali sono contenute anche indicazioni sulle tipologie dei soggetti aventi diritto, la misura del beneficio rimborsabile e le fattispecie escluse. Nella citata sezione sono anche disponibili i modelli di dichiarazione periodica ed il software per la loro compilazione.
Ulteriori informazioni potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM destinatario delle dichiarazioni.

 

Quesito - Requisiti richiesti ad un autotrasportatore di altro Paese U.E. per ottenere l'applicazione  dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale utilizzato per l'attività di trasporto merci
Sono un autotrasportatore stabilito in un altro Paese dell'Unione Europea: vorrei conoscere quali sono i requisiti per poter ottenere l'applicazione dell'aliquota di accisa prevista per il  gasolio  utilizzato nell'attività di trasporto merci.
Risposta – Le imprese esercenti l'attività di autotrasporto, stabilite in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso della licenza comunitaria per i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo Regolamento, possono ottenere l'applicazione del trattamento fiscale  previsto dall'art. 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche, e dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, sul gasolio acquistato sul territorio nazionale (quindi fatturato in Italia), utilizzato in veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e di categoria euro 3 o superiore.
Gli esercenti comunitari, che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia,  possono ottenere il beneficio in questione unicamente mediante rimborso in denaro, a seguito di consegna o invio di istanza completa del supporto informatico e della relativa documentazione, all'Ufficio delle dogane di Roma 1 competente a ricevere tali richieste di rimborso.
Ulteriori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite consultando le comunicazioni periodiche contenenti le indicazioni sulle tipologie dei soggetti aventi diritto, sulla misura del beneficio rimborsabile e sulle fattispecie escluse. Le citate comunicazioni, come pure il modello della dichiarazione ed il software per la compilazione, sono isponibili nell'apposita sezione denominata "Benefici per il gasolio da autotrazione", disponibile sul sito www.adm.gov.it.

 

Quesito - Caratteristiche degli automezzi nei quali deve essere utilizzato il gasolio commerciale per trasporto merci
Sono un autotrasportatore ed ho un veicolo di massa massima complessiva superiore a 7,5 tonnellate e di categoria euro 2, dotato di un dispositivo per ridurre le emissioni inquinanti: posso ottenere l'applicazione dell'aliquota di accisa prevista per il  gasolio  utilizzato nell'attività di trasporto merci?
Risposta – Il trattamento fiscale  previsto dall'art. 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche e dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, spetta alle imprese "esercenti l'attività di autotrasporto merci" per il gasolio acquistato sul territorio nazionale (quindi fatturato in Italia) impiegato in veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e di categoria euro 3 o superiore.
Le modifiche tecniche apportate ai mezzi di categoria inferiore alla "euro 3", al fine di equipararli a tale categoria o superiore, hanno valenza solamente sotto il profilo ambientale; tali mezzi, seppure provvisti di sistemi utili a ridurre il particolato, rimangono ascritti alla loro categoria originaria (inferiore alla "euro 3") ed il loro utilizzo non dà titolo all'applicazione del trattamento fiscale in questione. A tale riguardo si veda la nota n. 28154/RU del 7 marzo 2016, disponibile sul sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it).

 

Quesito - Modalità di presentazione della dichiarazione trimestrale per l'applicazione  dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale utilizzato per l'attività di trasporto merci
Sono un autotrasportatore: vorrei conoscere quali sono le modalità per la presentazione della dichiarazione trimestrale.
Risposta – La presentazione della dichiarazione (il cui modello e software per la compilazione sono disponibili nell'apposita sezione denominata "Benefici per il gasolio da autotrazione" presente sul sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it), può avvenire con le modalità di seguito indicate:

  • consegna a mano o spedita per posta, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, su supporto informatico (CD-rom, DVD, Pen-drive USB) unitamente alla relativa stampa debitamente sottoscritta dall'utente interessato;
  • per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., previa abilitazione all'utilizzo (in tal caso non è richiesta la presentazione al competente Ufficio delle dogane della copia cartacea). È possibile ottenere l'abilitazione al citato Servizio Telematico accedendo all'apposita sezione del "Servizio Telematico Doganale".

Ulteriori informazioni, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM destinatario delle dichiarazioni.

 

Quesito - Documenti necessari per la presentazione della dichiarazione trimestrale per l'applicazione  dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale utilizzato per l'attività di trasporto merci
Sono un autotrasportatore: vorrei sapere quali documenti devo allegare alla dichiarazione trimestrale.
Risposta – Il comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. n. 277/2000 dispone che i documenti da allegare alla dichiarazione, il cui modello e software per la compilazione sono disponibili nell'apposita sezione denominata "Benefici per il gasolio da autotrazione" presente sul sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it), sono:

  • la copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al beneficio;
  • la copia dell'eventuale contratto di noleggio o di locazione con facoltà di compera o di locazione finanziaria o di acquisto con patto di riservato dominio o di usufrutto (vedere Circolare n. 4/D del 23 febbraio 2016);
  • un prospetto - che è parte integrante del modello di dichiarazione pubblicato sul sito web dell'Agenzia - dal quale risultino: il numero di targa / il chilometraggio registrato dal contachilometri alla chiusura del periodo in questione / il proprietario, ovvero, in caso di contratto di noleggio o locazione, l'intestatario dei predetti contratti.

La documentazione indicata ai punti a) e b) andrà allegata solo in occasione della prima dichiarazione trimestrale; in assenza di variazioni (dei mezzi utilizzati o del tipo di contratto) nelle successive dichiarazioni sarà sufficiente farvi riferimento.
Non è necessario allegare alla dichiarazione la copia delle fatture attestanti l'acquisto del gasolio (N.B.: sulle fatture dovrà essere indicato il numero di targa del veicolo rifornito), che devono comunque essere tenute a disposizione nel caso di richiesta da parte dell'Ufficio ai fini di eventuali controlli.
Ulteriori informazioni, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'ADM destinatario delle dichiarazioni.

 

Quesito - Termine per la presentazione della dichiarazione trimestrale per l'applicazione  dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale utilizzato per l'attività di trasporto merci
Sono un autotrasportatore: è possibile presentare la dichiarazione oltre il termine di scadenza previsto?
Risposta – Il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione è il mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stato consumato il gasolio (ad esempio: la dichiarazione relativa al trimestre gennaio/marzo di un anno va presentata dall'1 al 30 aprile del medesimo anno).
La presentazione tardiva della dichiarazione non preclude il riconoscimento al rimborso, anche se si dovrà tener conto del termine di decadenza biennale fissato dall'art. 14, comma 2, del Testo Unico delle accise, approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (ad esempio: per la dichiarazione relativa al 1° trimestre 2018, che avrebbe dovuto essere presentata dall'1 al 30 aprile 2018, il termine di decadenza biennale scade il 31 marzo 2020).
Ovviamente, qualora il termine ultimo di presentazione cada in un giorno festivo, la scadenza stabilita è prorogata di diritto al giorno seguente non festivo.
Si precisa, inoltre, che la presentazione tardiva della dichiarazione comporta l'automatica traslazione dei termini previsti per la maturazione del credito e per l'effettuazione della compensazione. In ogni caso, infatti, per poter compensare, occorrerà attendere il provvedimento espresso dell'Ufficio o il decorso dei 60 giorni (dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti)  che determinano il silenzio-assenso.
Ulteriori informazioni, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli destinatario delle dichiarazioni.

 

Quesito - Aliquota di accisa sul gasolio commerciale utilizzato per l'attività di trasporto persone
Ho un'impresa che svolge l'attività di trasporto persone: vorrei conoscere quali sono i requisiti per poter ottenere l'applicazione dell'aliquota di accisa prevista per il gasolio commerciale utilizzato in tale attività.
Risposta – In caso di attività di trasporto persone, il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il D.lgs. n. 504/1995 e successive modifiche, spetta ai seguenti soggetti:

  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422/1997;
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

Ulteriori informazioni, potranno essere chieste al locale Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli destinatario delle dichiarazioni.

 

Quesito - Aliquota di accisa sul gasolio commerciale impiegato  per l'attività di trasporto merci e persone – modalità di fruizione del credito (compensazione / rimborso)
Sono un autotrasportatore: vorrei sapere quali sono le modalità per fruire del credito d'imposta maturato.
Risposta – La modalità di fruizione del credito di imposta dovrà essere indicata sul frontespizio della dichiarazione (vedi immagine sottostante).

Modalità prescelta di fruizione del credito:

- Compensazione ai sensi dell'art.17 decreto legislativo n° 241/97 (Mod. F24) (20)

       

- Rimborso: Coord. Bancarie europee: (21)

IBAN

                              

BIC

               

       

       

 

Quesito - Aliquota di accisa sul gasolio commerciale impiegato  per l'attività di trasporto merci e persone – utilizzo del credito spettante con la modalità della compensazione
Sono un autotrasportatore: vorrei sapere da quando è possibile utilizzare il credito d'imposta maturato in diminuzione di debiti di imposta.
Risposta – Per poter fruire del credito di imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 9 luglio 1997, n. 241 è necessario, anzitutto, che detta modalità sia stata esplicitamente indicata sul frontespizio della dichiarazione (il cui modello e software per la compilazione sono disponibili nell'apposita sezione denominata "Benefici per il gasolio da autotrazione" presente sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it).
Decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in assenza di notifica di provvedimento di diniego del rimborso o di richiesta di documentazione integrativa da parte dell'Ufficio, l'istanza si considera accolta e, per effetto del formarsi del silenzio-assenso, a partire dal 61° giorno, l'importo del credito maturato potrà essere utilizzato in compensazione.
In tal caso,  l'Ufficio potrà comunque esercitare i propri poteri di verifica e di controllo nel rispetto dei termini di legge ed eventualmente annullare, con provvedimento motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato, procedendo ai previsti recuperi ed all'applicazione delle pertinenti  sanzioni, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine fissato dall'Ufficio stesso (art. 4 del D.P.R. n. 277/2000).
Se il soggetto richiedente riceve, invece, dall'Ufficio un provvedimento di espresso riconoscimento del credito spettante, è a partire da tale momento che potrà utilizzare tale credito in compensazione.
Non costituisce titolo per l'utilizzo del credito in compensazione l'eventuale attestazione con la quale l'Ufficio dichiara la regolarità della dichiarazione presentata.
Il credito d'imposta spettante può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto. Per l'eventuale credito residuo non utilizzato in compensazione, allo scadere di tale termine e quindi a partire dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo potrà essere presentata domanda di rimborso in denaro all'Ufficio dell'ADM destinatario della dichiarazione.

 

Quesito - Documentazione utile ad attestare l'acquisto di gasolio commerciale per l'attività di trasporto merci
Sono un autotrasportatore di merci: vorrei sapere qual è la documentazione richiesta per comprovare l'acquisto del gasolio commerciale.
Risposta – Per poter ottenere il rimborso di accisa spettante sui consumi di gasolio commerciale utilizzato per il trasporto merci, l'acquisto del carburante devono essere comprovati esclusivamente dalle relative fatture di acquisto (no schede carburante) sulle quali dovrà essere indicata la targa del veicolo rifornito.   

 

Quesito - Aliquota di accisa sul gasolio commerciale – modalità di compilazione della  dichiarazione trimestrale
Sono un autotrasportatore: vorrei sapere come devo indicare le fatture di acquisto ed i consumi del gasolio utilizzato nella dichiarazione trimestrale.
Risposta – Ai fini della determinazione dei quantitativi di carburante da indicare nella dichiarazione trimestrale (il cui modello e software per la compilazione sono disponibili nell'apposita sezione denominata "Benefici per il gasolio da autotrazione" presente sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it), per consumi ammessi all'agevolazione si intendono quelli riforniti, quali risultanti dalle indicazioni presenti in fattura (cfr.: nota n. 45963/RU del 20 aprile 2012).
Pertanto, nella dichiarazione trimestrale dovrà essere indicato il numero delle fatture di acquisto, indipendentemente dalla loro data di emissione e senza citarne gli estremi, riferite al gasolio consumato nel periodo di riferimento. Non è necessario allegare la copia delle fatture che attestano l'acquisto del gasolio (N.B.: sulle fatture dovrà essere indicato il numero di targa del veicolo rifornito), che devono comunque essere tenute a disposizione nel caso di richiesta da parte dell'Ufficio ai fini di eventuali controlli.

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Taxi - NCC

 

Quesito - Credito d'imposta sui carburanti utilizzati per lo svolgimento del servizio di taxi
Sono un tassista: vorrei avere informazioni in merito agli adempimenti richiesti per ottenere il credito d'imposta riconosciuto a chi svolge tale attività.
Risposta – Per il riconoscimento del beneficio spettante sui carburanti (benzina, gasolio, GPL, gas naturale) consumati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, previsto dai punti 12 e 13 della Tabella A allegata al Testo Unico delle accise, approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche, dovranno essere osservate le disposizioni dettate dal D.M. 29 marzo 1994 e successive modifiche.
Il titolare della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi deve presentare - entro i due mesi successivi alla scadenza dell'anno solare di riferimento - apposita istanza (il fac-simile del modello è reperibile accedendo all'apposita sezione "Modulistica" presente sul sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it), che dovrà contenere: le generalità - il domicilio - il codice fiscale dell'istante, la specie del servizio prestato, gli estremi della licenza, i dati identificativi dell'autovettura, ivi compreso il tipo di alimentazione, nonché la dichiarazione relativa ai giorni di effettivo servizio prestato.
La predetta istanza redatta in forma libera, prima della presentazione all'Ufficio dell'ADM territorialmente competente, dovrà essere sottoposta al visto preventivo della competente Autorità comunale dal quale risulti l'effettivo possesso della licenza, l'inesistenza di provvedimenti di sospensione o di revoca della licenza, gli eventuali periodi di assenza dal servizio e la convalida di quant'altro dichiarato nell'istanza.

 

Quesito - Presentazione in ritardo dell'istanza per ottenere il credito d'imposta sui carburanti utilizzati per lo svolgimento del  servizio di taxi
Sono un tassista che non ha presentato entro il mese di febbraio l'istanza per ottenere il credito d'imposta riconosciuto a chi svolge tale attività: sono ancora in tempo?
Risposta – Per poter usufruire dell'agevolazione prevista dai punti 12 e 13 della Tabella A allegata al Testo Unico delle accise, approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche e disciplinata  dal D.M. 29 marzo 1994 e successive modifiche, il titolare della licenza per lo svolgimento del servizio di taxi deve presentare al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro i due mesi successivi alla scadenza dell'anno solare di riferimento, apposita istanza (il fac-simile del modello è reperibile accedendo all'apposita sezione "Modulistica" presente sul sito www.adm.gov.it) contenente tutti gli elementi utili per la determinazione del corretto ammontare del rimborso. Qualora non sia stato possibile presentare l'istanza entro la scadenza prevista, la stessa potrà essere presentata anche tardivamente, ma comunque tenendo presente il termine di decadenza biennale fissato dall'art. 14, comma 2 del Testo Unico, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si consiglia di rivolgersi all'Ufficio dell'ADM territorialmente competente.

 

Quesito - Credito d'imposta sui carburanti utilizzati per il servizio di noleggio con conducente (NCC)
Svolgo un servizio di noleggio con conducente (NCC) regolarmente autorizzato: volevo sapere se per tale attività mi può essere riconosciuto il credito d'imposta sul carburante utilizzato.
Risposta – Il beneficio spettante sui carburanti (benzina, gasolio, GPL, gas naturale) consumati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, previsto dai punti 12 e 13 della Tabella A allegata al Testo Unico delle accise, approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche, è riconosciuto anche per il servizio di noleggio con conducente nei soli Comuni in cui non è istituito il servizio di TAXI e purché autorizzato allo stazionamento su aree pubbliche. Per le relative modalità di fruizione si osservano le disposizioni previste dal D.M. 29 marzo 1994 e successive modifiche.
Il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente – nei casi in cui ha titolo per essere ammesso al beneficio - deve presentare entro i due mesi successivi alla scadenza dell'anno solare di riferimento, apposita istanza (il fac-simile del modello è reperibile accedendo all'apposita sezione "Modulistica" presente sul sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it) diretta al competente Ufficio dell'Agenzia, che dovrà contenere: le generalità, il domicilio ed il codice fiscale, la tipologia del servizio prestato, gli estremi dell'autorizzazione, i dati identificativi dell'autovettura, compreso il tipo di alimentazione del veicolo, nonché la dichiarazione relativa ai giorni di effettivo servizio prestato.
L'istanza redatta in forma libera, prima della presentazione all'Ufficio dell'ADM territorialmente competente, dovrà essere sottoposta al visto preventivo della competente autorità comunale dal quale risulti l'effettivo possesso dell'autorizzazione, l'inesistenza di provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, gli eventuali periodi di assenza dal servizio e la convalida di quant'altro dichiarato nell'istanza.

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Autoambulanze

 

Quesito - Riduzione dell'aliquota di accisa sul carburante utilizzato per il trasporto degli ammalati e dei feriti
Rappresento un'associazione ONLUS iscritta all'albo regionale generale di tutte associazioni di volontariato: vorrei informazioni sulla procedura da seguire per ottenere il rimborso dell'accisa relativa al carburante utilizzato per l'azionamento delle ambulanze intestate all'associazione.
Risposta – L'agevolazione fiscale prevista al punto 13 della tabella A allegata al Testo Unico delle accise, approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche e regolamentata dal D.M. 31 dicembre 1993, viene riconosciuta agli Enti di assistenza e pronto soccorso dotati di personalità giuridica o iscritti nei registri degli enti di volontariato istituiti dalle Regioni o dalle Province autonome, ai sensi della legge n. 266/1991.
Per poter fruire dell'agevolazione spettante sui carburanti utilizzati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, il rappresentante legale dell'Ente dovrà presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio l'apposita istanza di ammissione al beneficio con allegato l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Ente medesimo, dal quale emerga lo svolgimento delle suesposte finalità (art. 2 - comma 2 del Decreto).
Sull'argomento si richiama all'attenzione la circolare 8/D del 27 giugno 2014.
Va precisato che la concessione dell'agevolazione in argomento è subordinata all'inserimento in un apposito elenco adottato con provvedimento di questa Agenzia.
Pertanto, solo una volta ottenuto l'inserimento nel predetto elenco, sarà possibile presentare al competente Ufficio dell'ADM  l'apposita istanza di rimborso di cui all'art. 3 del D.M. 31 dicembre 1993, da redigere in carta libera, dalla quale risultino oltreché gli estremi del provvedimento di ammissione all'agevolazione in questione, per le attività ammesse al beneficio, i consumi di carburante registrati nel periodo di riferimento (N.B.: l'istanza, il cui fac-simile è reperibile accedendo all'apposita sezione "Modulistica" presente sul sito web dell'Agenzia, deve riguardare i consumi effettuati nel trimestre solare di riferimento).
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si consiglia di rivolgersi all'Ufficio dell'ADM territorialmente competente sulla sede della ONLUS.

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Rimborsi e pagamenti

 

Quesito - Modalità per richiedere il rimborso di un'accisa versata in misura superiore a quella dovuta
Posso chiedere il rimborso di un'accisa versata in misura superiore a quella dovuta?
Risposta - È possibile chiedere il rimborso dell'accisa pagata, ma non dovuta, presentando, entro due anni dalla data del pagamento, ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato (cfr.: art. 14, comma 2 del Testo Unico delle accise, approvato con il D.lgs. n. 504/1995 e successive modifiche), una specifica istanza diretta all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente. Le modalità per ottenerne il rimborso sono indicate dal D.M. 12 dicembre 1996, n. 689.
Ulteriori informazioni circa le modalità di presentazione dell'istanza per la restituzione della suddetta imposta, potranno essere chieste al citato Ufficio dell'ADM.

 

Quesito - Modalità da seguire per il versamento tardivo dei tributi
Ho versato un'accisa in misura inferiore rispetto a quella dovuta e sono scaduti i termini per il pagamento: come posso sanare l'irregolarità?
Risposta –Ai fini della regolarizzazione della violazione, sarà necessario contattare l'Ufficio  dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente, anche per verificare se sussistano i presupposti di applicabilità dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e, quindi, dell'istituto del ravvedimento operoso.
Il comma 2 del predetto articolo prevede che, oltre al versamento della sanzione dovuta in misura ridotta, ove ricorrano i presupposti per avvalersi del ravvedimento operoso, dovrà essere effettuato il pagamento del tributo e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
In assenza di atti di constatazione della violazione emessi dall'Ufficio, per l'effettuazione dei versamenti sopra richiamati, eseguibili con il modello F24, andrà utilizzato:

  • il codice tributo _ _ _ _  (quello corrispondente alla tipologia del tributo) per il versamento dell'accisa;
  • il codice tributo 2820 per le "indennità e gli interessi di mora";
  • il codice tributo 2821 per le "sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise".

In tutte le altre ipotesi saranno seguite le indicazioni date dal competente Ufficio dell'ADM.

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