Indizione lotteria istantanea
Il video processo illustra i passaggi procedurali da seguire per l’avvio una nuova lotteria ad estrazione istantanea, in linea con le regole dettate dal decreto del Ministro delle Finanze del 12 febbraio 1991, n. 183, recante il “Regolamento delle lotterie nazionali a estrazione istantanea” che ne disciplina lo svolgimento. Per lanciare sul mercato una nuova lotteria ad estrazione istantanea va inviata - con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla data di lancio ipotizzata - la relativa proposta al competente ufficio della Direzione Giochi che ne valuta la fattibilità e interessa l’Ufficio Legale e Privacy in ordine ai profili di legittimità, buon costume e ordine pubblico. Entro 30 giorni dalla presentazione della proposta, qualora nulla osti, il Direttore Centrale della Direzione Giochi rilascia parere favorevole alla nuova lotteria dopo aver acquisito il visto del Direttore Generale. Viene quindi predisposto l’atto di indizione della lotteria, anch’esso sottoposto all’ Ufficio Legale e Privacy per il controllo “drafting”. L’atto di indizione viene portato alla firma del Direttore Generale ed è poi pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia.