Mancato e Parziale versamento delle somme dovute
Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena (cfr. art. 15-ter D.P.R. 29-9-1973 n. 602).
E', tuttavia, esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
- tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
La medesima disposizione si applica, altresì, nel caso di pagamento eseguito in unica soluzione. Nei casi precedentemente cennati, ovvero in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata e della sanzione di cui all'articolo 13del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. L'iscrizione a ruolo, invero, non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.