Le licenze fiscali di esercizio:

  • sono rilasciate dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio, prima dell’inizio dell’attività degli impianti cui si riferiscono;
  • hanno validità illimitata, ma possono essere revocate quando vengono a mancare i presupposti per l’esercizio dell’impianto;
  • sono soggette al pagamento di un diritto annuale in differenti misure a seconda del tipo di impianto.

Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce.
Per gli impianti di nuova costituzione il diritto annuale di licenza deve essere versato, prima del rilascio della licenza.
Poiché le licenze hanno validità illimitata, non è necessaria la presentazione di alcuna domanda di rinnovo, ma solo la corresponsione, nei termini prescritti, del relativo diritto annuale.

Ultimo aggiornamento: 12/12/2020