Il destinatario registrato è autorizzato soltanto a ricevere prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato, ma non può detenerli né spedirli.

L’imposta diventa esigibile al momento della ricezione dei prodotti con il pagamento entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo. Il soggetto che intende operare come destinatario registrato deve presentare all’Ufficio delle dogane competente per territorio, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione, l’istanza di riconoscimento della relativa qualifica. L’autorizzazione, valida fino a revoca, è rilasciata in considerazione dell’attività economica svolta dal soggetto. Al destinatario registrato è attribuito, prima dell’inizio della propria attività, un codice accisa.

Per il destinatario registrato che intende ricevere occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, l’autorizzazione è valida per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti provenienti da un unico soggetto speditore.

Il destinatario registrato, nell’esercizio della sua attività, ha l’obbligo di:

  1. fornire, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell’imposta applicata ai medesimi;
  2. iscrivere nella propria contabilità, fatte alcune eccezioni (destinatario registrato “occasionale”) i suddetti prodotti non appena ricevuti;
  3. sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche inteso a verificare l’effettivo ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa (che, qualora si trovino allo stato sfuso, sono travasati nei serbatoi del deposito riservati ai prodotti ricevuti in regime sospensivo) nonché l'avvenuto pagamento dell'accisa.

Ultimo aggiornamento: 12/12/2020