Lo speditore registrato è autorizzato unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo senza poterli detenere.
Il soggetto che intende operare come speditore registrato è preventivamente autorizzato, per ogni tipologia di prodotto oggetto della propria attività, dal competente Ufficio individuato in relazione alla sede legale del medesimo soggetto. Allo speditore registrato è attribuito, prima dell’inizio della sua attività, un codice accisa.

Lo speditore ha l’obbligo di:

  1. fornire garanzia del pagamento dell’accisa gravante sui prodotti spediti;
  2. iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo al momento della spedizione, con l’indicazione degli estremi del documento di accompagnamento e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;
  3. fornire al trasportatore una copia stampata del documento di accompagnamento elettronico emesso dal sistema informatizzato o qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo;
  4. sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarità delle spedizioni effettuate.

Ultimo aggiornamento: 12/12/2020