Il sistema europeo di Tracking and Tracing, istituito con la direttiva n. 2014/40/UE e relativi provvedimenti attuativi (Direttiva 2014/40/UE; Regolamento di esecuzione n. 574/2018/UE; Decreto ministeriale 23 maggio 2019) consente di “tracciare” e “rintracciare” ciascuna confezione unitaria di prodotti del tabacco lungo tutta la filiera produttiva ovvero dal fabbricante fino all’impianto nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato per la prima volta.

Cosa prevede la normativa

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli designata emittente di identificativi (cd. ID Issuer) dall’art. 3 del decreto 23 maggio 2019, rilascia gli identificativi univoci che i produttori dovranno apporre sulle singole confezioni.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la regolare apposizione di un identificativo univoco sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato e i relativi percorsi della merce, al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni di contrabbando e di vendita illecita.

Gli operatori della filiera, dopo essersi censiti nel sistema, registrano tutti i passaggi della merce sino alla prima rivendita al pubblico. L’Agenzia mette a disposizione degli operatori, sia per la registrazione che per la richiesta dei codici univoci, due servizi:

  • un servizio telematico denominato SETT (Sistema europeo per il Tracciamento del tabacco): Accedi all'area riservata.
  • un servizio System to System che consenta di automatizzare l’acquisizione, da parte dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), di dichiarazioni/richieste provenienti da operatori economici opportunamente autenticati e autorizzati. Tali servizi sono distinti per Produttori  e Distributori .

Quando

Le sigarette e il tabacco da arrotolare prodotti o importati nell’UE, devono essere contrassegnati dall’identificativo univoco a decorrere dal 20 maggio 2019, mentre per gli altri prodotti del tabacco tale obbligo decorre dal 20 maggio 2024.

Le sigarette e il tabacco da arrotolare prodotti o importati nell’UE prima del 20 maggio 2019 e non contrassegnati con IU a livello unitario, possono rimanere in libera pratica fino al 20 maggio 2020.

Struttura degli identificativi univoci

Come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, ogni confezione unitaria o imballaggio aggregato deve essere identificato da un identificativo univoco nell’ambito del Sistema europeo di tracciamento del tabacco. Per maggiori informazioni riguardanti le codifiche rilasciate dall’id Issuer italiano (ADM) è possibile consultare questo documento.

Informazioni utili

Per informazioni sull'utilizzo del sistema SETT è possibile accedere alla pagina delle domande frequenti (FAQ). A supporto dell’utenza sono state previste la casella di posta (assistenza.sett@sogei.it) e il numero verde 800 217213 dedicati a necessità di natura tecnica.

Per eventuali richieste di natura amministrativa è possibile utilizzare la casella di posta adm.tabacchi.tracciamento@adm.gov.it

 

Il sistema SETT: come funziona e come viene utilizzato

 

The SETT system: how it works and how it is used (for EU economic operators)

FAQ

 

Come posso accedere al SETT?

Un operatore italiano prima di poter accedere deve abilitare la propria utenza CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Nel caso di operatore estero, non in possesso di un codice fiscale italiano, dovrà richiedere le credenziali di accesso cliccando sul link "Area Riservata" in alto a destra nelle pagine del portale, tab ADM e cliccando sul link "Non sei registrato e non sei in possesso di codice fiscale italiano?".
Si può accedere al sistema SETT cliccando sul link "Area Riservata" in alto a destra nelle pagine del portale. Attraverso i tab SPID , CNS o ADM è possibile utilizzare le proprie credenziali selezionando rispettivamente il link "Entra con SPID" ,"Accedi con la CNS" o “ADM”.

Quali sono le figure professionali che possono utilizzare il sistema SETT?

Possono accedere al sistema SETT diverse figure professionali che operano nel settore dei tabacchi, previa registrazione e conseguimento del profilo di operatore economico.
Le figure professionali che possono accreditarsi al sistema sono:

- produttori
- importatori
- provveditori di bordo
- distributori
- spedizionieri doganali
- titolari di duty free

Sono un operatore economico, come posso richiedere un profilo?

Un operatore economico, una volta entrato nel sistema SETT, deve nominarsi gestore di una società compilando la richiesta presente sotto il percorso: "Mio profilo", "Nomina Gestore".
Una volta nominato gestore deve richiedere le autorizzazioni ai profili "produttore/importatore" (TTSTOBACCO MANUFACTURER) o "distributore/provveditore di bordo" (TTSTOBACCO DISTRIBUTOR) presente sotto il percorso: "Mio profilo", "Richiedi Autorizzazioni", "Autorizzazioni Disponibili".

Quali sono i miei obblighi?

Ciascun operatore economico è tenuto a mantenere aggiornate le anagrafiche relative a ciascun impianto e macchinario di propria pertinenza nonché le informazioni dell’operatore economico. Per ulteriori dettagli rimandiamo alla lettura del documento sui casi d'uso  o alla domanda "Sono un operatore economico come posso richiedere un profilo?".

Cosa posso fare attraverso il sistema SETT?

A seconda della propria figura professionale, l’utente sarà abilitato a tutte, o una parte, delle seguenti funzionalità:

- ricercare codici o impianti di altro operatore economico
- richiesta di identificativo di operatore economico
- richiesta di identificativo di impianto
- richiesta di identificativo di macchinario
- richiesta di identificativo IU unitario
- richiesta di identificativo IU aggregato
- annullare un identificativo IU unitario
- annullare un identificativo IU aggregato