• Il Reg. Ce 159 GUCE 49 del 22 febbraio 2008, recante modifica dei Regolamenti CE nn. 800/99 e 2090/02, ha introdotto, tra l’altro, un nuovo adempimento a carico dei soggetti che effettuano operazione di esportazione con diritto a a restituzione (art. 8 bis del Reg. CE 800/99). A seguito dell’ introduzione di tale modifica, gli operatori sono tenuti ad indicare sul DAU – casella 44 , campo note - e sull’eventuale esemplare di controllo T5 – casella 106 - l’aliquota di restituzione richiesta per la specifica esportazione. Per esportazioni che danno luogo a restituzioni inferiore a 1000 euro l’operatore può indicare , in luogo dell’aliquota di restituzione, la dicitura “Restituzione inferiore a 1000 euro” All. XIV del Reg. CE 800/99. In materia sono state emanate le istruzioni nazionali 6864/2008 e la circolare 20646/2008.
  • Si rammenta che l'istanza di restituzione deve essere firmata in originale dal titolare del diritto (intestatario della bolletta doganale ovvero intestatario del titolo agrex/restituzione ovvero cessionario del credito).
    Il diritto alla restituzione può essere ceduto esclusivamente in virtù di idoneo atto notarile di cessione di credito debitamente notificato al SAISA. In tal caso l'istanza deve essere altresì, corredata da una dichiarazione con la quale il cessionario si dichiari consapevole che il pagamento della restituzione, a seguito di controllo a posteriori, potrebbe essere riconosciuto indebito e, per ciò stesso, il medesimo cessionario si impegni a rimborsare, senza opporre eccezioni di sorta, a prima richiesta del SAISA ed entro 20 giorni dalla richiesta medesima, l'importo indebitamente percepito.
    Resta inteso che non è utilizzabile la cd. girata della dichiarazione doganale di esportazione.
  • A seguito dell’adesione da parte delle Banche italiane allo standard IBAN (rappresentazione uniforme a livello internazionale dei numeri di conto corrente), dovrà essere utilizzato, per i bonifici nazionali, in sostituzione delle coordinate bancarie ABI, CAB e numero di conto, il codice IBAN quale unico codice identificativo del conto da accreditare. Si invitano pertanto gli operatori economici interessati ad indicare nel modulo dell’istanza di restituzione da presentare al SAISA il proprio codice IBAN.
  • Si informa che il sito dell'Agenzia delle Dogane, al fine di consentire una rapida soluzione di questioni aventi carattere generale eventualmente rappresentate dall'utenza, ha istituito l'URP Telematico. Con questo strumento si possono richiedere informazioni, in forma scritta, di natura generale, con la garanzia di ottenere una rapida risposta da parte dell'Agenzia (entro 8 giorni lavorativi dalla richiesta per i quesiti più semplici, 15 giorni per i quesiti più complessi). Il link al quale collegarsi è il seguente: http://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/urp_mail/scheda.htm
  • L'indirizzo di posta elettronica del SAISA è il seguente: saisa.organismopagatore@adm.gov.it
    L'indirizzo dell'U.R.P. è il seguente: saisa.urp@adm.gov.it
     
  • Elenco dei funzionari da interpellare in caso di problemi relativi all'applicazione della circolare 27533/11
    Nella pagina Uffici del Servizio Autonomo Interventi nel Settore Agricolo è disponibile un elenco, comprensivo dei recapiti telefonici, dei funzionari da contattare per tutte le segnalazioni inerenti le carenze nell'applicazione della circolare 27533/11
  • Identificazione fiscale del SAISA
    Il SAISA ha la stessa identificazione fiscale dell'Agenzia delle Dogane (Partita IVA n.06409601009, Codice Fiscale n.97210890584)
  • Termini per l'utilizzazione di documenti (con particolare riguardo ai titoli export e di restituzione)
    E' a disposizione nella pagina normativa comunitaria il Reg. Cee 1182/71 inerente le norme applicabili in materia di periodi di tempo, date e termini. In particolare si sottolinea che tale disposizione è rilevante per i titoli export e di restituzione, e segnatamente, per il termine di utilizzo. Infatti può accadere che la data di scadenza per l'utilizzo del titolo è coincidente con un giorno festivo; in tal caso la normativa citata stabilisce che l'ultimo giorno di utilizzazione del titolo viene spostato al primo giorno feriale successivo al giorno festivo (inteso come sabato o domenica). Pertanto se una dichiarazione doganale di esportazione, pur essendo stata rilasciata il giorno successivo alla scadenza riportata sul titolo, nel caso in cui tale data sia coincidente con un giorno festivo, può essere regolarmente imputata sul medesimo titolo se la dichiarazione risulta accettata il primo giorno feriale successivo alla scadenza.

Esempio
Titolo scade il 30.09.2000;
Il 30.09.2000 è un sabato (considerato festivo);
La dichiarazione doganale di esportazione è datata 02.10.2000 (lunedì);
Il titolo scadendo di sabato può essere utilizzato per il primo giorno feriale (nel caso di specie 02.10.2000) che diventa il giorno di effettiva scadenza.

Con l'occasione si fa presente che per ciò che concerne il computo dei termini, nel caso in cui un periodo di tempo deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno in cui si verifica l'evento o il fatto è escluso dal computo.

In tal senso si è espressa anche la Commissione con nota n° 13916 del 21.01.1999.