Il Carnet ATA è un documento doganale internazionale istituito dalla convenzione di Bruxelles 6 dicembre 1961, ratificata in Italia con DPR n.2070 del 18.3.1963. Scopo della Convenzione è facilitare e favorire il movimento internazionale di determinate merci, semplificando le formalità doganali mediante sostituzione dei documenti adottati da ciascun Paese per la temporanea importazione, esportazione e transito, nonché garantire alle dogane dello Stato di importazione, la riscossione dei diritti doganali dovuti in conseguenza della mancata riesportazione delle merci. Semplificando, le merci oggetto dell'agevolazione stabilita dalla Convenzione ATA, possono così raggrupparsi:

  • materiali professionali
  • merci per esposizioni
  • materiale pedagogico e scientifico
  • campioni
  • films

Tali merci sono destinate ad essere presentate ed utilizzate in occasione di esposizioni, fiere, congressi e manifestazioni similari. La sigla ATA scaturisce dalle iniziali delle parole francesi ed inglesi Admission Temporaire - Temporary Admission che significano temporanea importazione.

Il documento ATA si compone di una copertina sul cui retro sono indicate tutte le principali informazioni relative al suo corretto utilizzo; di una seconda copertina color verde e di un numero variabile di fogli costituiti di due parti. Nella prima pagina della copertina verde sono indicati i dati generali indispensabili; nella seconda l'elenco descrittivo delle merci (General list), oggetto dell'agevolazione e nella terza pagina le avvertenze per l'uso del documento. I fogli interni il cui colore cambia a seconda dell'uso a cui sono destinati, sono formati da una parte fissa (detta souche oppure counterfoil) alla copertina verde e da una parte staccabile (volet o voucher). Il volet è trattenuto dalla Dogana e costituisce la dichiarazione doganale mentre la souche fissa fornisce la prova unica dei vari passaggi attraverso le frontiere. Il carnet è stampato in lingua francese ed inglese. A volte in inglese e nella lingua del Paese di emissione. Nell'Unione europea, in lingua francese ed inglese.

La richiesta di carnets va rivolta alla Camera di Commercio competente per territorio. In osservanza alle disposizioni concernenti le procedure del carnet ATA, stabilite dal Regolamento (CEE) n. 2454/93 (Disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario), l'autorità doganale designa, in ciascun Stato membro, un Ufficio accentratore, incaricato di coordinare le azioni relative alle infrazioni o irregolarità sui carnets ATA (art.458). Il Regolamento (CEE) n.3689/92 del 21.12.1992 aveva stabilito (art.1) la designazione del predetto Ufficio in applicazione dell'art.10 del Regolamento (CEE) n.719/91 e dell'art.13 del Regolamento (CEE) n.2365/91, precisando che "l'autorità doganale di ciascun Stato membro comunica alla Commissione la denominazione e il relativo indirizzo" di detto ufficio.

La Direzione Compartimentale per le contabilità centralizzate, ora S.A.I.S.A. (con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n.592/UD del 5.4.2001, il S.A.I.S.A. subentra alla D.C.C.C. a decorrere dal 18.4.2001, conservandone integralmente le funzioni e l'organizzazione) è stata designata quale Ufficio accentratore e il nominativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, Serie C, n.215 del 10.8.1993. In base alle Istruzioni di servizio emanate dall'Amministrazione doganale, in data 1.9.1987, il SAISA assume in carico i carnets ATA emessi da Stati extracomunitari e vincolati a merci entrate in territorio italiano, in temporanea importazione, qualora non risultassero appurati entro tre mesi successivi alla scadenza di validità del documento. In particolare, i carnets già presi in carico dalla Dogana di entrata al momento dell'ingresso delle merci in Italia, sono trasmessi in originale al SAISA alla scadenza sopra indicata. Con lo stesso invio viene inoltre richiesto il pagamento dei diritti doganali all'Associazione garante, Unioncamere. All'Ente garante è concesso un termine di sei mesi a decorrere dalla data della richiesta, per fornire al SAISA la documentazione concernente il regolare scarico del carnet, cioè la riesportazione della merce fuori del territorio UE. La prova è data, di regola, dal volet di riesportazione che costituisce uno dei fogli di cui si compone il carnet. Tale documento, allibrato dalla dogana comunitaria di uscita, attesta la riesportazione, e dovrà essere inviato in originale alla dogana italiana che ha sottoposto le merci al regime di temporanea importazione oppure, se scaduti i termini, al S.A.I.S.A.


Relativo all'incontro tra i responsabili del SAISA, dell’Ufficio delle Dogane di Roma I, della Direzione Centrale Legislazione e Procedure - Ufficio dei Regimi Doganali e Traffici di Confine e dell’ Unioncamere tenutosi presso il SAISA al fine di meglio definire le problematiche comuni riguardanti la gestione dei Carnet ATA e le condizioni della collaborazione sulle procedure relative alla loro definizione, anche in previsione di un naturale incremento delle importazioni temporanee per il 2015.