Categoria 000
Codice del prodotto 0102 90 59 9000
Categoria 010
Codice del prodotto 0102 10 10 9120, 0102 10 30 9120 e 0102 10 90 9120
Categoria 020
Codice del prodotto 0102 10 10 9130 e 0102 10 30 9130
Categoria 030
Codice del prodotto 0102 90 41 9100, 0102 90 71 9000 e 0102 90 79 9000
Categoria 040
Codice del prodotto 0102 90 51 9000, 0102 90 61 9000 e 0102 90 69 9000
Categoria 050
Codice del prodotto 0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110, 0201 20 50 9130
Categoria 060
Codice del prodotto 0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 e 0201 20 90 9700
Categoria 070
Codice del prodotto 0201 10 00 9130 e 0201 20 20 9110
Categoria 080
Codice del prodotto 0201 10 00 9140 e 0201 20 20 9120
Categoria 090
Codice del prodotto 0201 20 50 9110
Categoria 100
Codice del prodotto 0201 20 50 9120
Categoria 110
Codice del prodotto 0201 30 00 9050
Categoria 111
Codice del prodotto 0201 30 00 9060
Categoria 120
Codice del prodotto 0201 30 00 9100
Categoria 121
Codice del prodotto 0201 30 00 9120
Categoria 131
Codice del prodotto 0201 30 00 9140
Categoria 150
Codice del prodotto 0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 e 0202 20 90 9100
Categoria 160
Codice del prodotto 0202 10 00 9900 e 0202 20 10 9000
Categoria 170
Codice del prodotto 0202 20 50 9100
Categoria 180
Codice del prodotto 0202 30 90 9100
Categoria 200
Codice del prodotto 0202 30 90 9200
Categoria 210
Codice del prodotto 0202 30 90 9900
Categoria 220
Codice del prodotto 0206 10 95 9000 e 0206 29 91 9000
Categoria 230
Codice del prodotto 0210 20 90 9100
Categoria 280
Codice del prodotto 1602 50 10 9170 e 1602 50 10 9190
Categoria 320
Codice del prodotto 1602 50 31 9125 e 1602 50 39 9125
Categoria 350
Codice del prodotto 1602 50 31 9325 e 1602 50 39 9325
Categoria 380
Codice del prodotto 1602 50 39 9425 e 1602 50 39 9525
Categoria 490
Codice del prodotto 1602 50 80 9535

Per ciò che concerne i bovini vivi esportati con diritto a restituzione, il Reg. Ce 639/03 inasprisce le sanzioni, già contemplate nell’art.5, par.4 del Regolamento Ce 615 98 (da applicare comunque in sostituzione di quelle previste dall’articolo 51 del regolamento n.800/1999), qualora la restituzione non venga riconosciuta per alcuni capi di animali.
In tali casi questo Ufficio procederà:
-    ad una riduzione della restituzione pari all’importo non versato qualora il numero degli animali per i quali non può essere riconosciuta la restituzione ai sensi dell’art. 5, par. 1 corrisponda ad oltre l’1% degli animali indicati nella dichiarazione di esportazione e sia superiore a 5 animali
-    al rifiuto totale della restituzione per l’intera partita di capi indicata nella dichiarazione di esportazione qualora il numero degli animali per i quali non può essere riconosciuta la restituzione a norma dell’art. 5, par.1 corrisponda:
a) ad oltre il 5% del numero degli animali dichiarati con minimo di tre animali
b) a dieci animali che rappresentino almeno il 2% del numero dei capi dichiarati
La sanzione comunque non è irrogata se l’operatore fornisce a questo Servizio prove soddisfacenti che la morte, il parto o l’aborto degli animali non sono imputabili al mancato rispetto della direttiva 91/628/CEE.
Per la corretta applicazione della sanzione, è necessario collegare i capi per i quali non può essere riconosciuta la restituzione con quelli oggetto delle singole dichiarazioni di esportazione.
In caso di più dichiarazioni di esportazione, i singoli carichi di bovini vivi verranno cumulati, all’atto dell’uscita, in un solo trasporto via mare, per cui potrebbe essere rilasciata un’unica relazione di controllo e/o un solo documento d’importazione. In tale circostanza al fine di  evitare contestazioni o è opportuno quindi che gli esportatori individuino fin dalla partenza i capi attraverso marche auricolari, allegando sempre apposito elenco ad ogni dichiarazione di esportazione.
Sarà cura degli stessi operatori richiedere alle società di sorveglianza incaricate dei controlli presso i paesi terzi di riportare nelle rispettive relazioni di controllo l’indicazione delle marche auricolari dei capi per i quali non sarà dovuta la restituzione.
Qualora dopo il pagamento della restituzione (anche in forma di pagamento anticipato) venga accertato il mancato rispetto della direttiva 91/628/CEE questo organismo pagatore provvederà all’immediato recupero della parte di restituzione indebitamente versata, applicando contestualmente, ove ne sussistano gli estremi, la sanzione di cui all’art. 6.