Il certificato di vigenza è indispensabile per accertare se nei confronti della ditta richiedente siano o meno in corso procedure concorsuali di qualsiasi genere, ed è requisito indispensabile per il pagamento della restituzione. Esso può essere rilasciato dalle Camere di Commercio o dal tribunale competente.
Al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori e rendere più efficace ed efficiente l’attività amministrativa, l’agenzia delle dogane , anche nel quadro di un crescente utilizzo dell’informatica ,ha stipulato con UNIONCAMERE una convenzione per l’utilizzo del sistema di navigazione Telemaco attraverso il quale è possibile consultare la banca dati della Camera di Commercio.
Pertanto, i dati desumibili dal certificato di vigenza ,necessari al SAISA per il riconoscimento della restituzione, sono reperibili consultando tale banca dati. Non è più necessario, quindi, presentare la predetta certificazione, eccezion fatta per le ditte di altri stati membri per le quali resta l’obbligo di produrre in originale la documentazione in parola, con validità semestrale, che dovrà contenere riferimenti alla normativa vigente in Italia o quella dello stato membro di appartenenza.
In presenza di procedure concorsuali o fallimentari a carico della ditta beneficiaria degli aiuti FEAGA, deve essere presentata copia autenticata della sentenza di fallimento emessa del Tribunale competente da cui si evince il nome del curatore stesso; quest’ultimo deve comunicare il numero di conto corrente postale o bancario intestato alla curatela. Al riguardo vedasi la circolare n. 11180/2011 nella sezione “normativa-circolari”.