Il Documento Amministrativo Unico (DAU) è un formulario avente precise caratteristiche previste dalla normativa comunitaria . Esso costituisce di per sé la dichiarazione doganale, per tutti i regimi doganali e le destinazioni doganali utilizzati dagli operatori. La sua applicazione è stata disciplinata dal Reg. Cee 2454/93, che reca modalità di applicazione del Codice Doganale Comunitario (Reg. CE 952/13).

Con il Reg. Ce 2286/2003, che ha modificato il Reg. Cee 2454/93, la Commissione Europea ha istituito nuove modalità di compilazione del DAU, la cui applicazione decorre dal 1 Gennaio 2007, come stabilito dal Reg. CE 215/06.

Al riguardo, l’Area Centrale Tecnologie per l’Innovazione di questa Agenzia, con circolare 45/D del 11/12/2006 e successive modifiche, ha emanato apposite istruzioni per la stampa, l’uso e la compilazione dei formulari per le dichiarazioni doganali.

Compilazione del DAU

Per ciò che concerne la compilazione di questo formulario, emesso di norma in 8 esemplari numerati progressivamente, è necessario premettere che i codici in esso riscontrati e il numero del formulario stesso identificano il regime doganale e la destinazione doganale cui è riferita l'operazione in dogana. Innanzitutto il DAU è identificabile con il relativo numero apposto sul margine sinistro, in posizione centrale. Tale numero identifica l'utilizzo del DAU; in particolare si segnala che:

  • il numero 1, 2 e 3 si riferiscono all'esportazione della merce e segnatamente identificano rispettivamente la copia che viene conservata dalla dogana emittente, l'esemplare per la statistica e la copia da restituire all'esportatore;
  • il numero 3a identifica la copia rilasciata al fine di ottenere la restituzione all'esportazione;
  • il numero 4, 5 si riferiscono ad operazione con transito comunitario;
  • il numero 6, 7 e 8 si riferiscono all'importazione della merce nel paese terzo e segnatamente identificano rispettivamente la copia che viene conservata dalla dogana di destinazione, l'esemplare per la statistica e la copia da restituire all'importatore ( valida per la richiesta della restituzione all’esportazione in presenza di aliquota differenziata).

Se il formulario non è sufficiente per la descrizione di più articoli di merce, è possibile il rilascio di parte bis/complementare, con lo stesso numero di registrazione. E’ inoltre possibile il rilascio del DAU in quattro esemplari, con doppia numerazione su ciascun foglio (ciò risponde ad esigenze informatiche di stampa degli esemplari stessi).

Per ciò che concerne la restituzione all'esportazione l'unico esemplare idoneo a garantire l'erogazione della stessa è l'esemplare 3a del DAU.

La corretta compilazione del DAU, completa di tutti i dati previsti dalla normativa comunitaria è fondamentale ai fini del riconoscimento del diritto alla restituzione.

In particolare le informazioni fornite nella casella 1 (e sue ripartizioni), nella casella 31, 33, 37 (e sue ripartizioni) e nella casella 44 sono vincolanti ed un’errata indicazione non consentirebbe il riconoscimento del diritto alla restituzione

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La casella 1, Dichiarazione, è a sua volta divisa in tre sottocaselle. La prima sottocasella identifica la tipologia dell'operazione; in essa si possono trovare i seguenti codici:

  • EX. Tale codice identifica l'esportazione definitiva o temporanea;
  • EU. Tale codice identifica ogni operazione inerente merci dirette verso paesi EFTA sia in entrata che in uscita;
  • CO. Identifica la dichiarazione di vincolo in deposito doganale o in zona franca.

La seconda sottocasella della casella 1 riporterà il codice identificativo dell'operazione da effettuare e del relativo regime doganale, e, segnatamente:

  • A – dichiarazione in procedura ordinaria di accertamento;
  • Z – dichiarazione complementare in procedura domiciliata di accertamento.

La terza sottocasella della casella n.1 dovrà indicare il tipo di transito a cui viene fatto ricorso nella spedizione e, segnatamente:

  • T1 - Spedizione di merce in regime di transito comunitario esterno (dichiarazione T1) . In materia si prega di consultare la circ. n°26 del 22.02.2002.
  • <>CIM - Spedizione/esportazione abbinata a regime doganale ferroviario (lettera CIM).

Nella casella 31 viene descritta la qualità della merce e tutte le informazioni richieste dalla normativa comunitaria inerenti la restituzione all’esportazione;

Nella casella 33 viene indicato il codice N.C. a 12 cifre;

Nella casella 37 - regime - divisa in due suddivisioni, deve essere indicato, attraverso codici prefissati, il regime per le quali le merci sono dichiarate all'esportazione.

Il codice da apporre, nella prima suddivisione, è il codice 1000 ( esportazione definitiva) .

Relativamente alla seconda suddivisione è stata adottata una nuova codifica dei regimi doganali. In particolare, è stata operata una suddivisione tra le merci comprese nell’Allegato I e quelle Fuori Allegato I del Trattato. Nell’ambito di questa suddivisione è stata creata un’ulteriore distinzione a seconda se trattasi di esportazioni subordinate o meno alla presentazione di un titolo agrex.

A decorrere dal 17 luglio 2006 i codici che dovranno essere riscontrati alla casella 37.2 del DAU, ai fini del riconoscimento del diritto alla restituzione sono i seguenti:



Descrizione Esportazione Codice
Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione subordinata a certificato d'esportazione (merci allegato I) E51
Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione non subordinata a certificato d'esportazione (merci allegato I) E52
Prodotti agricoli esportati in piccole quantità, per i quali è stata richiesta una restituzione non subordinata a certificato di esportazione (merci allegato I) E53
Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione subordinata a certificato d'esportazione (merci non incluse nell'allegato I) E61
Prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione non subordinata a certificato di restituzione (merci non incluse nell'allegato I) E62
Prodotti agricoli esportati in piccole quantità per i quali è stata richiesta una restituzione non subordinata a certificato di restituzione E63


Relativamente alla casella 44 del DAU, con circolare 22/D del 29 maggio 2008 la Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, ha emanato disposizioni e fornito chiarimenti sulla corretta codifica della documentazione presentata a sostegno del DAU all’atto della registrazione della dichiarazione doganale. In particolare è stato reso noto che sul sito dell’agenzia www.agenziadogane.gov.it (sezione click rapidi alla voce “Tariffa doganale – Taric” – menù principali – certificati) può essere visualizzato l’elenco dei certificati/documenti che devono essere presentati a corredo della dichiarazione doganale, le relative codifiche, nonché gli elementi minimi da indicare nella casella 44 del DAU.

Per ciò che concerne le esportazioni con diritto a restituzione, con il Reg. CE 159/08, che ha modificato il Reg. CE 800/99 – ora art. 9 del Reg. CE 612/09 -, la Commissione Europea ha disposto un nuovo adempimento a carico degli operatori. Essi devono indicare nella casella 44 del DAU e nella casella 106 dell’eventuale esemplare di controllo T/5, l’aliquota di restituzione richiesta per la specifica esportazione, o, nel caso in cui l’ammontare della restituzione sia inferiore a 1.000 €, è consentito agli operatori indicare la dicitura “Restituzione inferiore a 1.000 €”.

A tal proposito questo Servizio ha disposto che tali dati siano espressamente indicati nella casella 44 del DAU, a fronte di ogni singolo, indicando il codice del certificato ed i restanti dati minimi identificativi del certificato.


Si riportano di seguito le codifiche seguenti:

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Codice Descrizione
Y913 Tasso di restituzione all’esportazione in conformità all’art. 9 del Reg. CE n. 612/09.
Y914 Ammontare della restituzione inferiore a 1.000 € in conformità all’art. 9 del Reg. CE 612/09.

Si riportano di seguito i codici dei titoli agrex e di restituzione, anch’essi da indicare nella casella 44 del DAU:

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Codice Descrizione
X001 Titolo di esportazione AGREX.
C649 Titolo di restituzione.

Pertanto, in caso di esportazioni con diritto alla restituzione, la casella 44 della dichiarazione doganale, risulterà compilata come di seguito specificato:

Casella DAU Descrizione
44.16 Codice del documento (es Y914 o Y913 ; X001 o C649)
44.17 Codice ISO del paese di emissione del documento
44.18 Anno di emissione del documento
44.19 Identificativo del documento
44.20 Quantità del documento
44.21 Unità di misura

Si precisa inoltre che:

  • relativamente ai codici X001 e C649 dovranno essere compilati tutti i campi del tracciato; per il codice C649 l’unità di misura da riportare è EUR;
  • relativamente al codice Y914 dovrà essere compilato il solo campo 44.16;
  • relativamente al codice Y913 dovranno essere compilati i campi 44.16; 44.20 e 44.21, con l’indicazione al campo 44.20 l’ammontare dell’aliquota di restituzione, per convenzione sempre rapportata ad Euro.

Relativamente alle operazioni effettuate ai sensi dei Regg. CE 1731/06 e 1741/06 concernenti particolari restituzioni all’esportazione per determinati prodotti nel settore delle carni bovine questo Organismo Pagatore ha emanato la circolare n. 96380 del 10/07/09 in cui vengono fornite tutte le specifiche tecniche per la compilazione delle dichiarazioni doganali e di seguito riportate:

Dichiarazione di sottoposizione a controllo doganale di cui al Reg. CE 1731/2006
Casella 1 - prima sottocasella: CO
Casella 1 - seconda sottocasella: A
Casella 31 - a) natura, identificazione e quantità di carni utilizzate come prodotto di base;
Casella 31 - b) numero, identificazione, quantità e tipo di conserve prodotte a partire dal prodotto di base
Casella 33 - codice del prodotto di base posto sotto controllo doganale
Casella 37 - prima sottocasella: 77( Codifica nazionale in applicazione al Reg. CE 1731/2006)
Casella 37 - seconda sottocasella: E5….(prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione, come meglio specificato nella circolare 45/D dell’11 dicembre 2006)
Casella 44 - aliquota di restituzione del prodotto finito ed ogni altro dato utile alla definizione dell’operazione (ivi compresa l’aliquota di restituzione di cui all’art. 9 del Reg. CE 612/09, codice N.C.)

Gli uffici doganali, concluse le operazioni doganali in parola, dovranno procedere all’appuramento della dichiarazione “CO A” con i controlli di rito, tenendo conto, da un lato delle quantità di prodotti di base utilizzati e, dall’altro, dei prodotti trasformati ottenuti.

Dichiarazione di esportazione definitiva di cui al Reg. CE 1731/2006 (DAU) esemplare 3a

Casella 1 - prima sottocasella: EX/EU (vedasi circolare 45/D dell’11/12/2006);
Casella 1 - seconda sottocasella: A;
Casella 1 - terza sottocasella: T/1 (solo in caso di spedizione abbinata al transito);
Casella 31 - colli e designazione delle merci esportate;
Casella 33 - codice restituzione a 12 cifre;
Casella 37 - prima sottocasella: 1077;
Casella 37 - seconda sottocasella:E5… (prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione, come meglio specificato nella circolare 45/D dell’11/12/2006);
Casella 38 - massa netta;
Casella 40 - estremi formulario CO;
Casella 44 - ogni altro dato utile alla definizione dell’operazione precedente (ivi compresa l’aliquota di restituzione di cui all’art. 9 del Reg. CE 612/09, i dati di scarico ed il titolo agrex).

Dichiarazione di introduzione in deposito di cui al Reg. CE 1741/2006 (DAU) :
Casella 1 – prima sottocasella : CO;
Casella 1 – seconda sottocasella: A;
Casella 31 - colli e designazione della merce posta sotto controllo doganale (carne fresca);
Casella 33 - codice restituzione a 12 cifre della carne fresca;
Casella 37 – prima suddivisione: 76 (Codifica nazionale afferente introduzione in deposito o in zona franca di prodotti o merci destinati ad essere esportati tal quali.);
Casella 37 – seconda suddivisione: E5…(prodotti agricoli per i quali e stata richiesta una restituzione, come meglio specificato nella circolare 45/D dell’11 dicembre 2006);
Casella 44: - Autorizzazione n…… del…..
Casella 44: - X001 certexport n…….del…….. per Kg………
Casella 44: - Attestato BAM n….. del….
Casella 44: - Attestato Disossato n…..del……
Casella 44: - Ogni altro dato utile al calcolo della restituzione per le operazioni della specie (es. aliquota di restituzione, etc…).

Dichiarazione di esportazione definitiva di cui al Reg. CE 1741/2006 (DAU) – Esemplare 3a:
Casella 1 – prima sottocasella: EX o EU (vedasi circolare 45/D dell’11/12/2006);
Casella 1 – seconda sottocasella: A;
Casella 1 – terza sottocasella T/1 solo in caso di spedizione abbinata a transito;
Casella 31 - colli e designazione delle merci esportate ( carne congelata);
Casella 33 - codice delle merci esportate;
Casella 37 – prima sottocasella: 1076;
Casella 37 – seconda sottocasella: E5….(prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione, come meglio specificato nella circolare 45/D dell’11 dicembre 2006);
Casella 40 - estremi formulario CO;
Casella 44 - ogni altro dato utile alla definizione dell’operazione precedente (ivi compresa l’aliquota di restituzione di cui art. 9 del Reg. CE 612/09; codice di restituzione del prodotto introdotto in deposito).

La bolletta è atto pubblico e pertanto tutte le alterazioni o false attestazioni sono penalmente punite.