Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 39 del 07.02.2014 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 123/2014 della Commissione del 07 febbraio 2014 recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio di oliva presentate dal 3 al 4 febbraio 2014 nell’ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio dei titoli di importazione per il mese di febbraio 2014. L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati Membri, da un lato e la Repubblica tunisina dall’altro, apre un contingente tariffario a tasso zero per l’importazione di olio di oliva non trattato dei codici 15091010 e 15091090 interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato nell’Unione Europea entro un limite previsto per campagna. Il Reg. CE 1918/06, recante l’apertura di un contingente tariffario di olio di oliva originario della Tunisia, all’art. 2 par. 2 prevede dei massimali mensili per il rilascio dei titoli d’importazione.
In conformità all’art. 3 par. 1 dello stesso regolamento per il mese di febbraio sono state presentate domande per il rilascio dei titoli d’importazione per un quantitativo superiore al limite previsto dal citato art. 2 par. 2. Occorre quindi determinare il coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli d’importazione in proporzione alla quantità disponibile. Alle domande dei titoli di importazione presentate il 3 e 4 febbraio 2014, è applicato un coefficiente di attribuzione del 20,275606%. Per il mese di febbraio è sospeso il rilascio dei titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 5 febbraio 2014.
Si rimanda alla lettura del citato regolamento n. 123/2014 allegato alla presente comunicazione. Il presente regolamento entra in vigore l’8 febbraio 2014.


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