Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 182 del 13-07-2017 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1264 della Commissione del 12 luglio 2017 che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 30 giugno al 7 luglio 2017 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco.
Il regolamento di esecuzione (UE) n.969/2006 ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di 277 988 tonnellate di granturco con numero d’ordine 09.4131 fissando a 138 994 tonnellate il quantitativo del sottoperiodo n. 2 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2017.
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) dal 30 giugno 2017 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 7 luglio 2017 sono superiori ai quantitativi disponibili. Si è reso pertanto necessario determinare il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti e sospendere il rilascio dei titoli di importazione per il sottoperiodo contingentale in corso.
Con il regolamento (UE) 2017/1264 pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, è stato determinato un coefficiente di attribuzione, da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d’importazione nell'ambito del contingente in questione, pari al 2,556976 %. Inoltre, per il sottoperiodo contingentale in corso, la presentazione di nuove domande di titoli d’importazione nell’ambito dello stesso contingente è sospesa a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 7 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del citato regolamento (UE) 2017/1264 allegato alla presente comunicazione che entra il vigore il 13 luglio 2017.