Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 241 del 20/09/2017 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 2017/1586 del 19 settembre 2017, recante modifica del regolamento CE 1067/2008 relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento CE 1234/2007 del Consiglio.
Il Regolamento CE 1067/2008 prevede l’apertura di un contingente tariffario per l’importazione di 3 112 030 tonnellate di frumento tenero del codice NC 10019900 di qualità diversa dalla qualità alta, il cui dazio è pari a 12 € per tonnellata. Nell’ambito di tale contingente è previsto un sottocontingente di 38 853 tonnellate per le importazioni provenienti dal Canada.
A seguito della decisione UE 2017/38, il Consiglio ha approvato in via provvisoria l’accordo economico e commerciale tra Canada da una parte, e l’Unione Europea e i suoi Stati membri dall’altra. Tale accordo prevede tra l’altro la riduzione o la soppressione dei dazi su talune merci.
L’accordo prevede un contingente tariffario esente da dazio di 100.000 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, classificato al codice NC 10019900 e originario del Canada per un periodo di sette anni, dal 2017 al 2023, e avente numero d’ordine 09.4124.
Pertanto, si è reso opportuno modificare il regolamento CE 1067/2008.
Nello specifico, il 1° gennaio di ogni anno viene aperto un contingente tariffario di 3 073 117 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 9900 di qualità diversa da quella alta. Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in tre sottocontingenti:
Sottocontingente I – numero d’ordine 09.4123 – tonnellate 572 000 per gli Stati Uniti;
Sottocontingente II – numero d’ordine 09.4125 – tonnellate 2 378 387 per i paesi terzi eccetto Canada e Stati Uniti;
Sottocontingente III- numero d’ordine 09.4133 - tonnellate 122 790 per tutti gli altri paesi terzi.
Se la Commissione constata nel corso di un anno una sottoutilizzazione rilevante per il
sottocontingente I e se vi è il consenso del paese terzo interessato, può disporre il trasferimento dei quantitativi inutilizzati verso gli altri sottocontingenti.
L’immissione in libera pratica nell’Unione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta originaria del Canada, è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine rilasciata o su fattura o altro documento commerciale con dettagliata descrizione che consenta l’identificazione.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 21 Settembre 2017.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del citato regolamento UE n. 2017/1586 allegato alla presente comunicazione.