Cosa devo fare se sono in possesso di un documento d'importazione che non corrisponde a ciò che è riportato sulle schede o che non corrisponde ad uno specimen?

Se la ditta riceve dal suo cliente un documento d'importazione diverso da quelli riportati nella banca dati del sito Internet, la medesima deve inoltrare, con nota separata, un quesito al SAISA per accertare se il documento in parola sia idoneo a comprovare la definitiva importazione della merce in un dato Paese Terzo.
Una volta inoltrato il quesito, di norma, l'ufficio ne da comunicazione alla ditta, e non appena perviene la risposta dall'Ente interpellato in tal senso, la stessa viene comunicata alla sezioni del SAISA ed inserita nella banca dati dei documenti d'importazione del sito, per la consultazione dell'utenza.

Cosa devo fare per ottenere la deroga alla presentazione della documentazione comprovante la definitiva importazione della merce ex art.24 del Reg. Ce 612/2009?

Per beneficiare di tale deroga occorre presentare una apposita istanza indirizzata al SAISA – Via Mario Carucci 71 00143 Roma. Tale istanza deve essere redatta su apposito formulario rintracciabile nella pagina moduli e formulari.
Una volta pervenuta, l’istanza viene valutata dall’ufficio competente, e se non vi sono elementi ostativi (ad esempio eventuali procedure in corso a carico della ditta per irregolarità), viene concessa un'autorizzazione che ha validità triennale e che si consiglia di allegare in copia in ogni istanza di restituzione. In ogni caso l’Ufficio, a scandaglio, può comunque richiedere la trasmissione della documentazione comprovante la definitiva importazione. Per gli esportatori di Prodotti Fuori Allegato I del Trattato è possibile richiedere anche l'esonero ai sensi dell'art. 54 par. 3 lett.a) e/o b) del Reg. Ce 1043/05. Effettuati i controlli da parte dell'ufficio competente, l'autorizzazione concessa ha validità biennale e può essere rinnovata. Al riguardo vedasi le istruzioni nazionali n. 334 del 04.01.2007 pubblicate nella pagina Normativa-istruzioni nazionali.

Quali sono le modalità per ottenere l'esonero dalla presentazione del documento d'importazione definitiva della merce (ove sia richiesto dalla normativa)?

L'operatore che intenda avvalersi della deroga prevista dall'articolo 24 del Reg. Ce 612/2009 deve presentare al SAISA, prima di effettuare le relative operazioni di esportazione, una apposita istanza con apposito formulario nel quale dovrà indicare solo i prodotti da esportare ed omettendo la segnalazione del paese terzo di destinazione, della dogana di uscita e del genere di trasporto precedentemente richiesta dall'Organismo pagatore.

L’autorizzazione sarà rilasciata previo esame con esito favorevole dell’affidabilità dell’operatore, rilevabile dagli atti dell’ufficio e, una volta concessa, sarà spedita al diretto interessato. La stessa avrà validità triennale. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 54 par. 3 lett.a) e/o b) del Reg. Ce 1043/05 avranno invece validità biennale.

Nell’autorizzazione potranno essere comunque escluse alcune destinazioni ritenute più a rischio e non potrà essere concessa alle ditte che negli ultimi due anni non hanno beneficiato di restituzioni all’esportazione.

E' sempre possibile presentare nuove autorizzazioni per altri prodotti e chiedere di modificare quelle già concesse, come è sempre possibile per l'Ufficio richiedere comunque la documentazione a scandaglio o se si ritiene necessario per il corretto pagamento della restituzione.

E' anche possibile la revoca dell'autorizzazione.

Cosa occorre verificare in un documento d’importazione definitiva in un Paese terzo?

Inizialmente occorre verificare che il formulario trasmesso dal cliente estero sia quello riconosciuto idoneo dal SAISA (si prega di consultare l’apposita sezione nel sito).

Successivamente si devono verificare i seguenti dati sul documento:

  • Descrizione della merce e relativa voce doganale (che deve essere identica per le prime sei cifre a quella risultante sul DAU, se il paese terzo aderisce alla sistema armonizzato delle tariffe doganali)
  • Identità del veicolo che ha effettuato il trasporto con i dati risultanti dal documento di trasporto e dal DAU. Se il trasporto è via terra si verificherà la targa del camion, se è per via marittima si verificherà nome della nave e container, se è per via aerea si verificherà il numero dell’airwaybill o del volo, se è per via ferroviaria si verificherà il numero del vagone ferroviario
  • Peso lordo e netto della merce
  • Eventuali esiti relativi a controlli sanitari sulla merce, se obbligatori per la normativa doganale dei Paesi terzi d’importazione
  • Altri elementi di connessione con la documentazione doganale nazionale

Inoltre si deve verificare se il documento è in originale e provvisto dei timbri e firme doganali se richiesti dalla locale normativa doganale (si consulti la partizione ad hoc del nostro sito); se il documento è in copia conforme all’originale, occorre verificare se la stessa è attestata in modo corretto e se l’autorità che ne ha attestato la conformità è abilitata in tal senso (anche in questo caso si prega di consultare la partizione ad hoc del nostro sito).
Se dal corpo del documento risultano annotazioni non in lingua comunitaria o se l’intero documento (e i dati di esso rilevanti) sono redatti interamente in lingua non comunitaria, l’operatore deve fornire integrale traduzione giurata del documento (comprensiva dei timbri doganali e non in esso riportati). In caso contrario sarà il SAISA a richiederla formalmente.
Se la documentazione trasmessa dal cliente all’operatore non trova riscontro nelle informazioni fornite dal SAISA nel sito Internet, si prega di formulare su tale nuovo documento formale quesito in modo da consentire al SAISA di interpellare le autorità competenti a dirimere qualsiasi dubbio sull’argomento.

In caso di difformità tra codifica indicata nella dichiarazione di esportazione e quella risultante dal documento d'importazione nel paese terzo quali sono i casi in cui non si procede a formale istruttoria?

Nel caso di divergenza tra la codifica indicata nella dichiarazione di esportazione e quella risultante dal documento d'importazione nel paese terzo, per la parte relativa alle prime sei cifre della Nomenclatura combinata è necessario distinguere tre ipotesi:

  1. se nel documento d'importazione la codifica è diversa da quella indicata sulla bolletta di esportazione ma la descrizione della merce è conforme alla descrizione prevista per il codice di restituzione riportato sulla bolletta di esportazione e non vi sono altre incongruenze nella documentazione presentata dall'esportatore in allegato all'istanza di restituzione, la medesima è concessa sulla base del prodotto dichiarato all'atto dell'esportazione
  2. se all'atto dell'esportazione la merce è stata sottoposta a controllo fisico ai sensi del Reg. Ce 1276/08 e non vi sono altre incongruenze nella documentazione presentata dalla ditta, la restituzione è liquidata sulla base del risultato del controllo eseguito, contenuto nel verbale che dovrà in tali casi essere acquisito agli atti o mediante presentazione da parte della ditta in allegato all'istanza di restituzione o richiesto direttamente in Dogana a mezzo fax. Solo se viè stato trasbordo con nuova conteinerizzzazione della merce deve essere richiesta ulteriore documentazione come indicato nel successivo punto 3)
  3. Se l'accertamento, all'atto dell'esportazione, è avvenuto con le modalità previste dall'art 8 par.3 del D. Leg. 374/90 (controllo della qualità, quantità, valore ed origine della merce) l'Ufficio valuterà l'opportunità di richiedere ulteriore documentazione o la rettifica del documento d'importazione all'esportatore ovvero di invitare la dogana che ha accettato la dichiarazione di esportazione a procedere con urgenza alla revisione d'ufficio dell'accertamento in forza dell'articolo 11 del predetto decreto.

Se dal corpo del documento d'importazione della merce in un Paese Terzo non risultano pagati i dazi doganali all'importazione la documentazione stessa può essere considerata idonea e può essere riconosciuta la relativa restituzione?

L'articolo 16, par.3 del Reg. Ce 612/2009 stabilisce che un prodotto è considerato importato quando sono state espletate le formalità doganali di importazione ed in particolare quelle relative alla riscossione dei dazi all'importazione. Peraltro è possibile che la legislazione di un paese terzo preveda l'esonero dei dazi in determinati casi e per determinati prodotti e conseguentemente il documento d'importazione possa fornire sufficiente garanzia per ciò che concerne l'arrivo a destino della merce. Pertanto in tal caso può essere erogata la restituzione spettante.

In caso di mancato reperimento del documento d'importazione è possibile produrre prove ad esso alternative?

L'art.17 par.2 del Reg. Ce 612/2009 prevede espressamente tale eventualità anche se la subordina alla prova da parte dell'esportatore di essersi attivato con buona diligenza per ottenere il documento e che per cause a lui non imputabili (debitamente documentate) lo stesso esportatore non sia riuscito ad ottenerlo. Le prove elencate nella citata normativa sono:

  1. copia del documento di scarico emesso o vidimato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione;
  2. attestato di scarico rilasciato da un servizio ufficiale di uno degli Stati membri, stabilito nel paese di destinazione o competente per quest'ultimo, conformemente ai requisiti e al modello di cui all'allegato X del Reg. Ce 612/2009, che certifichi inoltre che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;
  3. attestato di scarico, compilato da una SCS riconosciuta conformemente alle norme di cui ai requisiti minimi di cui all'allegato X, capitolo XVIII, utilizzando il modello riprodotto nell'allegato XI del Reg. Ce 612/2009, che certifichi inoltre che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;
  4. documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante, ove si tratti di paesi terzi elencati nell'allegato XII, che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore, aperto presso di essi;
  5. attestato di presa in consegna rilasciato da un organismo ufficiale del paese terzo considerato, in caso di acquisto da parte di tale paese o di un suo organismo ufficiale o in caso di operazioni di aiuto alimentare;
  6. attestato di presa in consegna rilasciato da un'organizzazione internazionale o da un organismo a carattere umanitario riconosciuto dallo Stato membro esportatore, in caso di operazioni di aiuto alimentare;
  7. attestato di presa in consegna rilasciato da un organismo di un paese terzo le cui procedure di gara possono essere accettate ai fini dell'applicazione dell'articolo 47 del Reg. Ce 376/2008, in caso di acquisto da parte di tale organismo.

Pertanto nel caso in cui l'operatore presenti una di queste prove, suffragate da adeguata motivazione comprovante la sua diligenza o le circostanze eccezionali verificatesi, il SAISA discrezionalmente valuta se esistono le circostanze rappresentate dall'operatore ed eventualmente accoglie la documentazione secondaria citata; in caso contrario viene reiterata la richiesta di presentazione del documento doganale di importazione o rigettata l'istanza se trascorsi i termini previsti dall'art.47 del Reg. Ce 612/2009.
La buona diligenza dell'operatore è comprovata, ad esempio, dal carteggio relativo alle richieste della ditta istante al suo cliente per avere il documento con le relative risposte.
Il SAISA , comunque, valuterà caso per caso se accettare la prova secondaria sulla base delle motivazioni addotte dalla ditta.

In casi particolari la Commissione Europea , valutando particolari condizioni socio economico - politiche di un determinato paese , può in linea generale consentire, alternativamente alla presentazione della documentazione doganale primaria, la trasmissione di documentazione secondaria preventivamente statuita in modo puntuale. Si prega di consultare la pagina di ogni singolo paese terzo nell'ambito di questo sito Internet.

Si rammenta che l'art.46 del Reg. Ce 612/2009, in caso di ritardo nel reperimento della documentazione, prevede espressamente per l'utente di richiedere termini supplementari per la relativa presentazione. Tale richiesta deve essere accompagnata dai motivi che hanno determinato il ritardo e deve essere presentata entro 12 mesi per poter accedere all'intera restituzione spettante. I termini supplementari non possono essere oggetto di ulteriore proroga. Se la documentazione viene prodotta entro i 6 mesi successivi alla scadenza dei termini supplementari, la restituzione verrà erogata nella misura dell'85%. Il SAISA valuterà caso per caso l'opportunità di concedere il termine supplementare che, di norma è stabilito in 90 giorni dalla ricezione della nota da aprte dell'operatore.

In caso di esportazione di prodotti agricoli in temporanea in un paese terzo, questi prodotti possono essere riesportati nella Comunità dopo una trasformazione sostanziale? (es. zucchero trasformato in pesche sciroppate e riesportato nella UE)

In tali circostanze si rende applicabile l'art.27 par.1 lettera c) del Reg. Ce 612/2009 e, segnatamente si possono verificare due ipotesi:

  • esportazione effettuata nel periodo in cui la restituzione non è differenziata
    la restituzione viene erogata purchè il prodotto esportato abbia subito nel paese terzo una lavorazione sostanziale ai sensi dell'art. 24 del Reg. Ce 2913/92 entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale. Ai fini de pagamento è necessario che l'operatore dimostri con idonea documentazione doganale che il prodotto esportato, dopo essere stato importato in regime di temporanea importazione , è stato interamente utilizzato nella lavorazione del prodotto reimportato e che la lavorazione è avvenuta entro il termine di 12 mesi dall'esportazione.

  • esportazione effettuata nel periodo in cui la restituzione è differenziata
    considerato che il prodotto non è stato importato come tale nel paese terzo, la restituzione è dovuta nella misura ridotta prevista dall'art.18, par.2, che, in molti casi (zone di esclusione o altro) è pari a 0.

Quando possono essere concessi i termini supplementari previsti dall'art.46 del Reg. Ce 612/2009?

I termini supplementari sono concessi dal SAISA per la presentazione della documentazione comprovante la definitiva importazione della merce e del documento di trasporto. La concessione viene valutata sulla base delle motivazioni addotte dalla ditta ed è fondata, di norma, sulla base di una richiesta formale da parte della ditta che dovrà essere corredata dai documenti giustificativi atti a dimostrare i tentativi svolti e la buona diligenza adottata per l’ottenimento delle prove previste dall’art. 17 del Reg. CE 612/2009. Tale richiesta formale dovrà essere presentata entro il termine di 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione per ottenere l’erogazione della restituzione nella misura del 100%. I termini supplementari non possono essere oggetto di ulteriore proroga; se la documentazione viene prodotta entro i sei mesi successivi alla scadenza dei termini supplementari, la restituzione verrà erogata nella misura dell’85%.

Come fare a verificare se un dato prodotto è ammesso al diritto alla restituzione in un dato paese terzo?

L'operatore deve verificare la normativa comunitaria di settore che periodicamente aggiorna le aliquote di restituzione. Tale normativa è consultabile nel sito internet dell'UE (www.europa.eu.int) , mentre nelle pagine web curate dal SAISA sono riportate aliquote e paesi di destinazione, anche se a volte l'aggiornamento non è tempestivo (ed è per questa ragione che si rimanda al sito dell'UE). Il fatto che un prodotto abbia un proprio codice di restituzione e sia indicato nel regolamento che viene pubblicato annualmente relativo ai prodotti aventi diritto a restituzione non significa che in un dato momento temporale quello stesso prodotto ha effettivamente diritto a restituzione.

I paesi di destinazione sono indicati con codici alfanumerici o in zone, la cui esatta spiegazione si trova nelle note di ciascun regolamento che disciplina le aliquote. A breve saranno aggiornati anche in apposite pagine web già presenti nel sito del SAISA, attualmente non aggiornate.

Quali sono i paesi per i quali è possibile usufruire della deroga ex art.24 del Reg. Ce 612/2009 nel caso in cui la restituzione è inferiore a € 2400?

I paesi sono indicati nell'allegato XIV del Reg. Ce 612/2009 e sono: Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Isola di Helgoland, Andorra,Gibilterra, Ceuta e Melilla, Vaticano, Marocco, Turchia, Albania, Ucraina, Belarus, Moldavia, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro, Ex repubblica iugoslava di Macedonia.

Quali sono i paesi rientranti nel territorio doganale comunitario? Quali sono le eccezioni ed i casi particolari?

Il territorio doganale della Comunità non coincide esattamente con la somma dei territori che fanno parte del territorio geofisico della Comunità. Infatti alcune zone rientranti nei diversi territori nazionali sono escluse dal territorio doganale comunitario, mentre altri territori che non fanno parte del territorio geofisico della Comunità sono considerati a tutti gli effetti all'interno del territorio doganale comunitario.

In particolare esso è costituito dal territorio geofisico dei 27 paesi aderenti all'Unione Europea, del quale fanno parte le acque territoriali e marittime interne, lo spazio aereo sovrastante.

Sotto il profilo delle eccezioni e dei casi particolari si segnala che:

  • San Marino, Isole Baleari e Canarie (Spagna), Principato di Monaco, territori del DOM (Reunion, Guadalupa, Martinica e Guaiana Francese), isola di Man e isole anglonormanne (Regno Unito), isole Azzorre e Madeira (Portogallo) rientrano nel territorio doganale comunitario e  le merci ivi esportate non possono beneficiare della restituzione all'esportazione
  • Isole Faeroer, Groelandia (Danimarca), Isola di Helgoland e Territorio di Busingen (Germania), Ceuta e Melilla (Spagna), Territori d'oltremare francesi (TOM - Polinesia francese, Wallis e Futuna, Nuova Caledonia, isole antartiche, Collettività Territoriali di Mayotte e di St. Pierre e Miquelon) Comune di Livigno e comune di Campone d'Italia (Italia) non rientrano nel territorio doganale comunitario e  le merci ivi esportate   possono beneficiare della restituzione all'esportazione.

In caso di trasporto intermodale (misto terra/mare), quale documentazione deve essere fornita a comprova dell’avvenuto trasporto della merce?

In tali tipi di trasporto, gli operatori economici, in genere, commissionano al vettore un trasporto via terra (camion) per il quale viene emesso un CMR che copre la tratta fino alla destinazione finale indicata nella bolletta doganale di esportazione. Ciò sta a significare che per raggiungere tale destinazione potrebbe utilizzare anche il mezzo navale. Pertanto, può essere presentato il CMR, completo di tutti gli elementi di collegamento con l’esportazione effettuata, purché sullo stesso documento sia indicata la destinazione finale menzionata sulla bolletta doganale di esportazione.

In caso di esonero della presentazione del documento di importazione, ai sensi dell’art. 24 del Reg. Ce 612/2009, è necessaria la compilazione della casella 24 del CMR?

In caso di pratiche di restituzione rientranti in tale fattispecie, si può prescindere dalla compilazione di detta casella 24, soprattutto in presenza di contratti di trasporto conclusi con particolari tipi di clausole ( EXW, FCA e FOB).

Qualora una Società di Sorveglianza rilasci un attestato di scarico per merce che deve essere poi trasferita o esportata nel paese di destinazione effettivo, privo di porto, quale attestazione deve rilasciare al riquadro 11.2 dello stesso documento?

La prova prevista dall’art. 17 par. 2 lett. c) del Reg. CE 612/09 consiste in un attestato rilasciato da una Società di Sorveglianza conformemente all’Allegato XI del medesimo regolamento. Esso deve contenere al riquadro 11.2 l’attestazione che “il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione”. Questa dichiarazione non può essere resa da una Società di Sorveglianza nella fattispecie in cui il prodotto viene scaricato in una zona di restituzione distante per poi essere riesportato verso la destinazione finale. In questi casi infatti è ammessa la non compilazione della casella 11.2 del documento in questione purché al riquadro 12 dello stesso documento sia apposta la seguente annotazione “i prodotti sono stati trasferiti o riesportati nel paese terzo di destinazione XXXXXXX poiché è un paese senza porto”.