L'istanza di Anticipazione deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo, il quale deve essere compilato in ogni sua parte e firmato in originale  (intestatario della bolletta ovvero intestatario del titolo agrex o di restituzione); in particolare devono essere barrate le caselle "restituzione" e "anticipazione" in caso di istanza di anticipazione, e le caselle "restituzione" e " saldo" in caso di istanza di saldo. L'istanza deve essere inoltrata nei termini previsti dall'art.46 del Reg. Ce 612/09 e può essere presentata a mano presso l'Ufficio accettazione del SAISA o inviata a mezzo posta e corriere al seguente indirizzo: Servizio autonomo interventi settore agricolo - Via Mario Carucci 71, 00143 ROMA (zona Eur Cecchignola - Tor Pagnotta).

In caso di spedizione postale o tramite corriere, il SAISA, a seguito del ricevimento dell'istanza, invierà all'operatore il numero identificativo SAISA della medesima, che identificherà l'istanza in merito. In caso, invece, di presentazione a mano, gli operatori devono produrre l'istanza presso l'ufficio accettazione del SAISA (il cui accesso è posto all'esterno della palazzina C del compendio dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo suindicato) aperto nel seguente orario :

Lun - Ven : 08.45 - 13.15 ed il giovedì 14.30 - 16.00.

Come detto gli operatori possono presentare al SAISA le istanze di anticipo della restituzione e di saldo  per posta o corriere o presentandosi direttamente all'Ufficio accettazione del SAISA .

Nel caso di presentazione  a mano delle istanze gli interessati troveranno uno sportello al pubblico dove le istanze saranno presentate direttamente agli addetti al servizio i quali , previa brevissima analisi dell'istanza e del relativo carteggio, procederanno all'attribuzione del numero di protocollo asp. Successivamente sarà assegnato un numero SAISA progressivo ad ogni istanza, il quale la identificherà in tutto l'iter procedimentale che porterà alla erogazione della restituzione.

All'operatore viene poi rilasciata una ricevuta che riporterà il citato numero SAISA e la data di presentazione dell'istanza, che costituirà il momento iniziale del procedimento amministrativo connesso (come previsto dalla L. 241/90).

L'istanza viene punzonata dall'ufficio Accettazione con la data di acquisizione e fascicolata con una copertina riepilogativa dei dati.

In caso di presentazione per posta o corriere gli adempimenti dell'operatore e dell'Ufficio accettazione sono gli stessi. In particolare si rammenta che, ai fini della normativa comunitaria, la data da prendere in considerazione per il conteggio dei termini previsti dall'art. 46 del Reg. Ce 612/09 sarà quella della raccomandata, quella della presa in consegna della documentazione del vettore privato o quella in cui il SAISA riceve la documentazione, qualora la stessa venga inoltrata per posta semplice o consegnata direttamente agli sportelli dell'ufficio.

Si fa presente che l'iter procedurale dell'istanza, dal momento della presentazione alla emissione dell'ordinativo di pagamento, può essere seguito sia dall'operatore che da un suo delegato ufficiale. A tal fine deve essere prodotta una delega ufficiale (pagina moduli e formulari) nella quale devono essere indicati il nome del delegante e del delegato, i rispettivi recapiti e il numero di codice fiscale, la durata della delega.

L'istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:

  • copia autenticata, dall'Ufficio doganale emittente, dell'esemplare 3/a o dell'esemplare 3 rilasciata ai soli fini del pagamento anticipato;
  • copia  del titolo di esportazione debitamente imputato;
  • copia conforme del bando di gara nel caso di esportazione per aiuti alimentari (se si tratta di tali operazioni);
  • certificato di vigenza.

Si rammenta che l'atto di garanzia per la cauzione deve essere presentato prima dell'istanza di restituzione al fine di evitare disguidi o ritardi amministrativi nella trattazione delle pratiche di restituzione. L'istanza di saldo, anch'essa redatta su apposito modulo, nelle stesse modalità dell'istanza di anticipazione, deve essere presentata dalla ditta istante nel termine di 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione e va corredata:

Si segnala l'importanza di inserire nell'istanza di restituzione copia della lettera di trasmissione delle dichiarazioni doganali da parte della dogana competente al SAISA in modo da consentire all'Ufficio accettazione una più facile collazione delle istanze con le dichiarazioni doganali oggetto della restituzione.


E' possibile presentare l'istanza di saldo anche nei 6 mesi successivi al termine suindicato, ma in tal caso si procederà al recupero del 15% della restituzione pagata, maggiorato del 10%. In caso di mancata presentazione dell'istanza di saldo, viene eseguito il recupero della somma anticipata, con relativa maggiorazione. Solo successivamente al buon esito dell'istanza di saldo può essere svincolata la cauzione.

 

L'istanza di saldo può essere:

  1. a saldo a pareggio - In tal caso, la somma anticipata corrisponde all'importo spettante, per cui la definizione del saldo non determina nessun ulteriore pagamento. Ciò porterà allo svincolo o all'eventuale riaccredito della cauzione.
  2. a saldo positivo - la liquidazione definitiva della restituzione determina la necessita di un ulteriore pagamento a favore della ditta che viene erogato seguendo la procedura prevista per le restituzioni dirette; successivamente si procede allo svincolo della cauzione o all'eventuale riaccredito.
  3. a saldo negativo - se si accerta che la restituzione spettante è inferiore all'importo dell'anticipo si procede al recupero della differenza, maggiorata del 10% o all'incameramento della cauzione, limitatamente alla predetta somma; solo dopo questo passaggio si procede allo svincolo o al riaccredito della cauzione.

AVVISO ALL'UTENZA (21.03.2005)

Si rammenta che l'istanza di restituzione deve essere firmata in originale dal titolare del diritto (intestatario della bolletta doganale ovvero intestatario del titolo agrex/restituzione ovvero cessionario del credito)
Il diritto alla restituzione può essere ceduto esclusivamente in virtù di idoneo atto notarile di cessione di credito debitamente notificato al SAISA. In tal caso l'istanza deve essere altresì, corredata da una dichiarazione con la quale il cessionario si dichiari consapevole che il pagamento della restituzione, a seguito di controllo a posteriori, potrebbe essere riconosciuto indebito e, per ciò stesso, il medesimo cessionario si impegni a rimborsare, senza opporre eccezioni di sorta, a prima richiesta del SAISA ed entro 20 giorni dalla richiesta medesima, l'importo indebitamente percepito.
Resta inteso che non è utilizzabile la cd. girata della dichiarazione doganale di esportazione.