Misure speciali in deroga ai
Reg. Ce 800/1999, 3719/88, 1291/2000 e 1964/82,
nel settore delle carni bovine.

Roma, 4 aprile 2001

Prot. N° 7753

OGGETTO: Restituzione all’esportazione - Reg. (CE) n° 23/2001 e reg. (CE) n° 652/2001 recanti misure speciali in deroga ai reg. (CE) n° 800/1999, n° 3719/88, n° 1291/2000 e n° 1964/82 nel settore delle carni bovine.

A seguito delle misure di protezione sanitaria adottate da alcuni paesi terzi nei confronti delle esportazioni provenienti dalla Comunità in conseguenza dei casi di encefalopatia spongiforme bovina, la Commissione Europea, al fine di limitare le conseguenze negative per gli interessi economici degli operatori, ha prorogato alcuni termini e apportate varie deroghe ai regolamenti citati.

In particolare nel caso in cui l’operatore ne faccia espressa richiesta:

- il termine di 60 giorni per lasciare il territorio doganale comunitario è portato a:

- 150 giorni per le operazioni di esportazione effettuate entro il 15 dicembre 2000

- 210 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre 2001 per le operazioni di esportazione effettuate entro il 20 febbraio 2001.

In entrambi i casi, qualora le merci non siano uscite dal territorio comunitario o siano state reintrodotte e immesse in libera pratica nella Comunità, l’esportatore rimborsa le eventuali restituzioni pagate in anticipo senza le maggiorazioni e gli uffici competenti svincolano le garanzie relative ai titoli e alle istanze di anticipazione.

Se le merci sono invece reintrodotte per essere sottoposte ad un regime sospensivo per un periodo non superiore a 120 giorni e raggiungano quindi la loro destinazione finale, non è rimessa in causa né la restituzione, né la cauzione relativa al titolo.

- per le esportazioni di carni bovine disossate per le quali sono previste restituzioni particolari, i cui attestati previsti dall’art.4 paragrafo 1 del reg. (CEE) n.1964/82 sono stati rilasciati anteriormente al 20 febbraio 2001, la restituzione è incamerata dall’operatore per la parte dei quantitativi esportati e immessi in consumo, senza l’applicazione delle condizioni di cui all’art.6 paragrafi 2 e 3 del predetto regolamento.

Inoltre per le operazioni di esportazione effettuate sulla scorta di titoli richiesti entro il 20 febbraio 2001 non si applicano:

- la riduzione del 20% prevista dall’art.18 paragrafo 3 del reg. (CE) n° 800/1999 nel caso in cui la destinazione indicata nella casella 7 del titolo non sia rispettata

- le maggiorazioni previste dagli articoli 25 (anticipi) e 35 (prefinanziamenti) del regolamento in questione

- la sanzione stabilita dal successivo art. 51.

Si prega di impartire le opportune istruzioni a tutti gli uffici dipendenti.