Cosa devo fare per ottenere lo svincolo della cauzione prestata a fronte del rilascio del titolo di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I del trattato?

Il SAISA, nel caso dei titoli di restituzione, è l'Organismo che procede all'imputazione delle dichiarazioni doganali sui titoli stessi. Al momento dell'esaurimento del titolo (o del relativo 95%) viene trasmesso il tabulato con le imputazioni, con una nota ufficiale, al Ministero dello Sviluppo Economico che procederà allo svincolo della cauzione prestata (o all'eventuale incameramento della cauzione nei casi previsti). Peraltro per agevolare tale procedura da parte del SAISA le ditte debbono comunicare l'ultima istanza e l'ultima bolletta da imputare su di un determinato titolo e specificare anche se il titolo è utilizzato totalmente o parzialmente e, se possibile, trasmettere il tabulato con i loro scarichi ripartiti per bolletta e cronologico. Ciò consentirà al SAISA di verificare immediatamente   eventuali discrasie riscontrate sul titolo ed eventuali errori commessi in sede di caricamento delle bollette e di imputazione dei titoli stessi.

Quando viene incamerata la cauzione depositata a fronte di rilascio dei titoli di restituzione?

La cauzione è incamerata totalmente o parzialmente in concorrenza con l'effettivo utilizzo del titolo, il quale deve essere coperto per il 95% del suo importo per consentire lo svincolo totale. In caso contrario il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base dell'invio dei tabulati da parte del SAISA, procederà all'incameramento secondo le regole del Reg. Ce 578/2010. Altro caso di incameramento della cauzione è quello previsto nel caso di superamento del termine di presentazione dell' apposita istanza di restituzione, che è pari a tre mesi dalla data di scadenza del titolo. In caso di superamento del termine nessuna conseguenza è prevista per la corresponsione della restituzione ma è previsto espressamente dalla normativa comunitaria vigente  l'incameramento della cauzione, salvo i casi di forza maggiore. Nei tabulati del SAISA relativi all'imputazione dei titoli, in caso di termine superato, è prevista l'apposizione di un flag di segnalazione in modo da rendere più facile l'attività del Ministero dello Sviluppo Economico.

Nel caso in cui una ditta che esporta prodotti fuori allegato I del Trattato operi inizialmente come "piccolo esportatore" e poi intenda esportare , esauritosi il plafond disponibile, con titolo di restituzione, qual'è la data da prendere a riferimento sul titolo stesso dalla quale non è più consentito operare come piccolo esportatore?

Il Reg. 639/08 ha apportato in tale senso una sostanziale modifica. Precedentemente al 06/07/2008, data di entrata in vigore di tale Regolamento, l'art. 47 paragrafo 2 del Reg. Ce 1043/2005 consentiva agli operatori del settore di utilizzare per esportare con diritto a restituzione un plafond pro capite di € 75000. Una volta esauritosi tale plafond la ditta era costretta ad esportare con diritto a restituzione utilizzando un regolare titolo di restituzione, rilasciato in concorrenza con gli eventuali coefficienti di riduzione esistenti al momento della richiesta. Il titolo andava richiesto dopo la chiusura del plafond, in quanto se chiesto prima , comportava l'impossibilità di usufruire del residuo dello stesso ove esistente. Dal 06/07/2008 è invece possibile usufruire contemporaneamente nello stesso esercizio finanziario sia di tale plafond (elevato ad € 200.000 con Reg. Ue 599/2013) sia del titolo di restituzione. Il SAISA, nell’ambito dell’esame delle istanze, verificherà inoltre la corrispondenza tra la data di scadenza del titolo e la data di presentazione dell'istanza, per riscontrare il corretto utilizzo del titolo per quella bolletta doganale; inoltre verrà controllata l'effettiva capienza o meno del titolo di restituzione utilizzato e nel calcolo di restituzione verrà sempre considerata l'aliquota della data di prefissazione del titolo, in caso di sua prefissazione (altrimenti è utilizzata l'aliquota della data di accettazione). Per tutti gli altri chiarimenti in materia di titoli di restituzione si prega di consultare la pagina Titoli Agrex e di restituzione e le istruzioni nazionali 26465 del 14 novembre 2005. Il titolo di restituzione costituisce un elemento ormai inscindibile dall'istanza di restituzione, anzi ne è elemento fondamentale a tal punto che in caso di diverso intestatario della bolletta doganale e del titolo, la restituzione spetta all'intestatario del titolo, come già previsto dalla normativa vigente per i titoli di esportazione.

Come si effettua il calcolo della restituzione per le merci non comprese nell’allegato I del Trattato?

Tali merci sono del tutto particolari per la loro natura e composizione; essendo infatti gli stessi composti da uno o più prodotti di base aventi diritto alla restituzione, la medesima viene commisurata sulla base delle percentuali contenute.
Pertanto a fronte di un prodotto (ad es. biscotti V.D. 190531) del peso di 1000 Kg contenenti 25% di saccarosio, 5% di burro PG6, 2% di latte PG2) avremo il seguente calcolo:

  • saccarosio - 250 Kg X 44,95 (aliquota espressa in €): 100 = 112,375
  • burro – 50 Kg X 185 (aliquota espressa in €): 100 = 342,25
  • latte – 20 KG X 51 (aliquota espressa in €): 100 = 10,20

la restituzione in tal caso sarà di € 464, 895

Il calcolo si può complicare in alcuni casi:

  1. Presenza di coefficienti fissi per alcuni prodotti di base
    Un esempio di tale evenienza è dato dai coefficienti previsti nell’allegato V del Reg. Ce 1043/05 e tra questi il caso più frequente è quello dello sciroppo di glucosio (prodotto derivato dal granturco).
    In tal caso per avere un corretto calcolo della restituzione non bisogna fare riferimento alla percentuale (e al relativo peso netto dello sciroppo di glucosio) ma occorre moltiplicarla per il coefficiente fisso riportato nell’allegato V del Reg. Ce 1043/05 che nel caso dello sciroppo di glucosio è di 1,6.
    Es. 1000 Kg di biscotti – 20% di sciroppo di glucosio
    prodotto di base Kg. 200
    Kg. 200 X 1,6 = Kg 320
    Restituzione spettante : 320 X 1,894 : 100 = € 6,068
    Lo stesso sistema si applica in caso di altri coefficienti previsti per altri prodotti.

  2. Presenza del tenore di estratto secco per il glucosio
    In caso di restituzione concessa per lo sciroppo di glucosio la ditta deve dichiarare il tenore di estratto della materia secca contenuta in esso. Per avere la restituzione piena tale tenore deve essere superiore al 78%. Se è inferiore la restituzione viene ridotta e tale riduzione viene operata applicando un coefficiente fisso più basso secondo il seguente calcolo:
    Esempio - tenore di materia secca pari al 74%:
    Calcolo: [1,6 (coefficiente dello sciroppo di glucosio) X 0,74] / 0,78

  3. Burro a prezzo intero o a prezzo ridotto
    Se la ditta utilizza burro a prezzo intero deve dichiararlo nelle dichiarazioni ex art.49 Reg. Ce 1043/05; in caso contrario l'aliquota da applicare è quella prevista per il burro a prezzo ridotto. Di norma questa aliquota è più bassa di quella del burro a prezzo intero.

Può essere  ceduto un titolo di esportazione/restituzione?

Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili. I diritti derivanti dai titoli sono trasferibili dal titolare durante il periodo di validità degli stessi, ma il trasferimento sarà a favore di un solo cessionario per ogni titolo od eventuale estratto. Esso verte sulle quantità/importi  non ancora imputati sul titolo o sull'estratto.
E' fatto divieto al cessionario di trasferire il suo diritto, ma esso può retrocederlo al titolare.
I titoli e gli estratti devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono rilasciati.
La cessione è di competenza dell'organismo emittente i titoli, in Italia il Ministero dello Sviluppo Economico.
In caso di cessione parziale del titolo la ditta cedente e cessionaria debbono comunicare sia al Ministero dello Sviluppo Economico che al SAISA la parte che viene ceduta (sia se si tratta di titoli di esportazione che di restituzione) in modo da consentire il caricamento a sistema dei dati necessari per la trattazione delle istanze e per l'erogazione della restituzione.
Per le merci non comprese nell'allegato I del Trattato la ditta intestataria del titolo deve precisare nel campo "condizioni particolari", al momento del rilascio del titolo stesso, a chi eventualmente intende cedere il titolo, nel caso in cui decida di farlo.

Può essere emesso un estratto di un titolo di esportazione/restituzione?

A richiesta del titolare o del cessionario del titolo l'organismo emittente può rilasciare uno o più estratti del documento.
Gli estratti sono compilati in almeno due esemplari, uno per il titolare e recante il numero 1, il secondo, per l'organismo emittente e recante il numero 2, che rimane presso l'organismo medesimo.
L'organismo emittente dell'estratto imputa sull'esemplare n° 1 del titolo la quantità per la quale ha rilasciato l'estratto, maggiorata della tolleranza, ove prevista. In tal caso, accanto alla quantità imputata nell'esemplare n° 1 del titolo è apposta la dicitura "estratto".
Un estratto di titolo non può dar luogo al rilascio di un altro estratto.
In caso di emissione di estratto lo stesso acquisirà un numero diverso dal titolo "padre" e riporterà gli estremi del titolo "padre", il nome della ditta cedente e beneficiaria dell'estratto.
Sulla base di un singolo titolo "padre" possono essere emessi più estratti.
Gli estratti di titoli producono gli stessi effetti giuridici dei relativi titoli limitatamente alla quantità per la quale detti estratti sono stati rilasciati.

E' possibile imputare su più titoli di esportazione/restituzione una singola dichiarazioni doganali di esportazione?

Questa opzione è consentita dalla normativa vigente, ma l'operatore deve specificare quale quantitativo/importo intende imputare su ciascun titolo che si intende utilizzare. Senza tale precisazione non si può procedere all'erogazione della restituzione e si deve necessariamente porre l'istanza in istruttoria per gli opportuni chiarimenti.
E' assolutamente vietato presentare due istanze per la medesima bolletta doganale dividendo la richiesta per i pesi/importi facenti capo ai titoli su cui si intende imputare la medesima.

Il prodotto di base "zucchero" incorporato in merci non comprese nell'allegato I del Trattato di Amsterdam esportate verso i paesi dell'area balcanica (ex Jugoslavia ed Albania) beneficia della restituzione all'esportazione ex Reg. Ce 612/2009?

Le merci non comprese nell'allegato I del Trattato beneficiano nella quasi totalità dei casi di una restituzione ad aliquota unica (ad esclusione dell'ovoalbumina essiccata). Pertanto la restituzione è ammessa per tutte le destinazioni e non esiste un elenco di Paesi terzi cerso i quali è prevista la restituzione a favore dei vari prodotti di base contenuti nelle merci.

In particolare per ciò che concerne il prodotto di base "zucchero", si rammenta che la restituzione è sempre ammessa per tutti le merci compresi nell'allegato II del Reg. Ce 578/2010 per le quali l'allegato citato lo disponga espressamente, indipendentemente dalla destinazione. Solo l'esportazione con diritto a restituzione di zucchero "tal quale" è da escludere per i paesi terzi rientranti nell'area balcanica , a partire dal 08.03.2004 (Reg. Ce 430/03)