Preliminarmente è opportuno ricordare che ormai per quasi tutti i prodotti beneficianti della restituzione all'esportazione, gli operatori interessati, tranne nelle ipotesi di deroga rientranti nell'articolo 4 del Reg. Ce 612/2009 e relative modifiche, debbono munirsi di titolo di esportazione o di titolo di restituzione (in quest'ultimo caso per prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato).

Passando alle norme specifiche inerenti le restituzioni, si ricorda innanzitutto che con l'entrata in vigore della nota prot. 109967 del 10/8/2009, l'esemplare 3a, dopo essere stato accettato dalla dogana di emissione, non scorta più la merce, ma resta presso di essa in attesa delle attestazioni trasmesse dalla dogana di uscita inerenti le formalità di uscita della merce dal territorio doganale della Comunità. La dogana di esportazione, prima di trasmettere al Servizio l'esemplare 3a verificano, di norma, la completezza della documentazione e di tutti i dati utili al fine della liquidazione dell’istanza di restituzione, accertando la piena e completa intelleggibilità di annotazioni, timbri e date apposte sulla bolletta doganale e l'effettiva descrizione del prodotto esportato, del suo codice di restituzione, della sua natura e della sua origine comunitaria nei modi previsti dalla vigente disciplina comunitaria.

Il Reg. CE 612/2009 prevede, all’art. 5, specifiche incombenze a carico dell’esportatore recentemente dettagliate dalla nota prot. 6862 del 20/01/2011, che ha abrogato la nota prot. 1268/XI/SD del 25/05/1999 e la circolare 147/D del 24/07/2000. Altri obblighi a carico dell’operatore sono esplicitati nella nota SAISA n. 44856 del 6 aprile 2012.

In particolare l’operatore deve:
Depositare la dichiarazione di esportazione

Il modello DAU deve essere depositato dall'esportatore alla dogana competente per il luogo di carico (primo carico), almeno tre ore prima dell'inizio del carico, un termine medio ragionevole per consentire ai funzionari incaricati della verifica di poter intervenire sul luogo di carico. Con “telematizzazione per deposito” si intende la trasmissione telematica della dichiarazione, che sarà automaticamente registrata dal sistema AIDA. Nell’ipotesi in cui l’anzidetto termine di tre ore risulti eccessivo in virtù della vicinanza del luogo di carico, il capo dogana può ridurre tale termine in misura comunque sufficiente a garantire il rispetto del tempo-limite per l’effettuazione dell’analisi dei rischi ai fini della sicurezza (cfr. nota n. 106564 del 16/9/2011).

Dare preavviso del carico

Per le esportazioni di prodotti agricoli con richiesta di restituzione che l’operatore intende esportare deve essere dato preavviso alla competente dogana 24 ore prima del caricamento del mezzo di trasporto (primo carico -per luogo di carico/primo carico si intende luogo dove l'effettuazione del carico può essere effettivamente verificata dalla dogana) esclusivamente con fax o e-mail.

Il preavviso dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • Localizzazione precisa delle merci, compreso il posizionamento all’interno del deposito;
  • Ora di inizio del carico e durata presunta;
  • Codice di restituzione o descrizione delle merci;
  • Aspetto degli imballaggi esterni e descrizione delle confezioni interne;
  • Stato di conservazione delle merci durante il trasporto;
  • Peso netto previsto del prodotto da esportare;
  • Importo della restituzione;
  • Indicazione dell’eventuale richiesta di intervento “fuori circuito”.

 

Il termine di preavviso, previsto dalla norma in 24 ore prima dell’inizio delle operazioni di carico, può essere ridotto, per gli operatori che ne facessero motivata richiesta (o per ragioni di natura amministrativa), in un tempo comunque non inferiore alle otto ore prima dell’inizio del carico della merce oggetto di esportazione con diritto alla restituzione a carico del FEAGA.

La concessione di tale riduzione del termine normale dovrà essere oggetto di apposita autorizzazione motivata della Dogana competente, da tenere agli atti ed esibire a richiesta degli Organi di controllo Comunitari e nazionali.

Infine, nell’ipotesi straordinaria in cui un operatore dovesse anche per motivate ragioni omettere gli adempimenti predetti (preavviso e trasmissione anticipata della dichiarazione) e quindi presenti la dichiarazione in dogana contestualmente alla merce, l’Ufficio , in caso di controllo fisico, se non in grado di eseguire una esauriente verifica a sensi del Reg. (CE) 1276/2008, procederà allo scarico totale del mezzo di trasporto.

 

Effettuare specifici adempimenti presso la Dogana di uscita

Nei casi in cui la merce oggetto di restituzione lasci il territorio doganale dell’Unione da una dogana diversa da quella di esportazione, l’operatore deve sempre assicurarsi che il vettore presenti ai servizi competenti dell’ufficio doganale di uscita - come primo adempimento - il DAE, completo del timbro rosso “RESTITUZIONE”, congiuntamente alle merci, per assicurare che le stesse siano sottoposte, a cura della dogana di uscita, ai controlli fissati dal Reg. 1276/08.
L’inosservanza di tale adempimento da parte dell’operatore può comportare il mancato riconoscimento del diritto all’erogazione delle richieste restituzioni all’esportazione.