Prova della definitiva importazione della merce in Russia (carni bovine e suine fresche).

Con Reg Ce 2584 del 24 11 2000 abrogato con Reg Ce 1180 2008, sono state impartite disposizioni particolari in merito alle prove relative all'importazione in caso di esportazione di prodotti agricoli in Russia. A tal proposito si rammenta che tale regolamento ha istituito un sistema di informazioni per le forniture di carni bovine e suine in Russia, garantito da una costante collaborazione tra le autorità russe, la Commissione Europea e i Paesi membri. Il meccanismo stabilito prevede che gli operatori, a fronte di operazioni di esportazione di carne bovina e suina fresca o congelata (con esclusione dei prodotti trasformati e lavorati), debbano obbligatoriamente trasmettere, secondo le modalità previste dal Reg. Ce 2584/2000, una serie di informazioni inerenti l'esportazione e l'importazione in Russia. Tale trasmissione dovrà avvenire attraverso un file in formato excel (disponibile come allegato scaricabile in fondo alla presente pagina), da compilare, solo nella sua parte "Declaration", in lingua inglese, che dovrà essere trasmesso al SAISA entro i quattro giorni successivi all'esportazione, la quale provvederà ad inoltrarlo, attraverso la Commissione, alle autorità russe.

Si fa presente che la Commissione Europea con Reg. Ue 948/2012 ha abolito la sopracitata procedura istituita con Reg Ce 1180 2008 a decorrere dal 1 dicembre 2012.

Per tutte le informazioni tecnico-giuridiche e per chiarire tutti gli effetti legati all'applicazione di tale sistema sulla corresponsione della restituzione, si prega di contattare direttamente l'Ufficio.

Il Reg. Ce 44/2003 ha modificato il Reg. Ce 2584/00; con esso sono stati estesi i controlli a tutti i trasporti diversi da quelli su strada, ha modificato i termini di presentazione della scheda il formato excel e i dati da inserire, ha inoltre stabilito che l'eventuale risposta positiva in merito all'avvenuta importazione è considerata come prova dell'espletamento delle formalità doganali per la defdinitiva importazione della merce in territorio russo.

Il regolamento si applica per le dichiarazioni di esportazione successive al 01.06.2003.

In tal senso si vedano le Istruzioni di servizio n.15290 del 27.05.2003 le quali riportano le novità introdotte dal Reg. Ce 44/2003 e la relativa procedura che gli operatori dovranno tenere; si veda anche la pagina carni bovine.

Società di sorveglianza

Nella pagina documenti d'importazione (Società di sorveglianza) è a disposizione l'elenco, aggiornato recentemente dalla Commissione Europea, delle società riconosciute a livello comunitario.