Importazione definitiva
L'importazione definitiva comporta il pagamento di tutti i diritti doganali che gravano sulla merce e permette all’operatore di sciogliere il bene proveniente da un paese extracomunitario da qualsiasi vincolo doganale o fiscale.

Transito
Il regime di transito viene applicato a tutte le merci soggette a formalità doganali che devono spostarsi da un luogo a un altro (anche via ferrovia). Lo spedizioniere si impegna in un periodo di tempo prestabilito a ripresentare alla dogana di arrivo la stessa merce ritirata alla dogana di partenza.
Per agevolare il trasporto da un Paese all'altro e l'attraversamento delle frontiere, sono state siglate alcune convenzioni particolarmente importanti come quella adottata a Ginevra nel 1975 (Tir, Transport internationaux routiers), grazie alla quale tutte le merci trasportate su automezzi espressamente omologati possono attraversare le frontiere e il territorio dei Paesi aderenti senza essere sottoposte a ulteriori verifiche doganali, salvo quella effettuata dalla dogana del Paese di destinazione finale.
Il regime Tir è applicato sul territorio comunitario solo quando il trasporto inizia o termina fuori del territorio europeo. Per la circolazione di merci ancora soggette a formalità doganali, l’Europa utilizza il regime di transito comunitario, che prevede due diverse possibilità: con il modello T1 vengono trasportate le merci originarie di Paesi terzi che non hanno ancora assolto le formalità di importazione; il T2 viene invece utilizzato per le merci comunitarie (o che hanno già pagato i dazi doganali), nei pochi casi in cui siano ancora soggette a formalità doganali nella circolazione da un Paese comunitario all'altro. Per le spedizioni ferroviarie il documento di transito comunitario è sostituito dalla vettura internazionale Cim.
Anche alcuni Paesi non comunitari possono usufruire delle procedure di transito comunitario grazie a convenzioni siglate tra questi Paesi e l'Unione: Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria.
Tuttavia, per le spedizioni da e verso queste nazioni resta sempre possibile utilizzare gli altri regimi internazionali o nazionali.

Da poco è entrato in vigore il nuovo regime di transito NCTS.

Transito comunitario esterno (T1)
Termine che identifica il movimento delle merci che non sono originarie o in libera pratica nella Comunità: merci di paesi terzi che non sono state nazionalizzate in uno degli Stati membri oppure che debbono attraversare il territorio della Ce per essere poi esportate verso Paesi terzi

Transito comunitario interno (T2)
Termine riferito al movimento delle merci che sono in libera pratica o in libera circolazione nei paesi della Comunità


Deposito doganale
Il regime del deposito doganale serve a immagazzinare merci non comunitarie, senza che siano assoggettate ai dazi di importazione e alle misure di politica commerciale. Sono previste diverse categorie di deposito a seconda del tipo di utilizzo: A, B, C, D, E, F, G e sono pubblici o privati. Ad esempio Il deposito di tipo E permette di immagazzinare le merci nei propri impianti, senza che siano previsti locali o spazi ben delimitati.
La gestione di un deposito doganale è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità doganale. I soggetti autorizzati all'esercizio di un deposito doganale possono gestire, senza altre particolari autorizzazioni, il cosiddetto «deposito fiscale» previsto dall'art.50 bis del Dl 30 agosto 1993, n.331, in cui è consentito introdurre beni comunitari o nazionali senza il pagamento dell'Iva.

Perfezionamento attivo
In questo modo è possibile evitare l'applicazione dei diritti doganali e le misure restrittive all'importazione di merci destinate ad essere riesportate come prodotto finito, dopo una o più lavorazioni. Il perfezionamento attivo comprende anche la trasformazione e la riparazione della merce.

Trasformazione sotto controllo doganale
Questo regime consente di trasformare e modificare merci non comunitarie nel territorio europeo, senza assoggettarle al pagamento dei dazi all'importazione e alle misure di politica commerciale. Il codice doganale comunitario prevede, in un apposito elenco, le merci che possono beneficiare delle trasformazioni consentite.

L'ammissione temporanea
L'ammissione temporanea consente l’introduzione di merci non comunitarie destinate ad essere nuovamente esportate senza trasformazioni, nel territorio doganale della Comunità per eventi occasionali (fiere, esposizioni, imballaggio, esecuzione lavori, prove ed esperimenti…). Se rientrano nell'apposito elenco previsto dal codice doganale comunitario e soddisfano le condizioni stabilite, ai beni oggetto dell'ammissione temporanea è accordata l'esenzione totale dei dazi. In caso contrario è accordato un esonero parziale.
Per le merci cui è concesso l'esonero totale dei dazi, la temporanea importazione comporta un esonero analogo anche per l'Iva. Se, invece, l'esonero daziario spetta parzialmente, l'Iva è dovuta integralmente con riscossione all'atto della riesportazione.

Perfezionamento passivo
Il regime di perfezionamento passivo consente alle imprese comunitarie di migliorare la loro competitività attraverso i vantaggi offerti dalla divisione internazionale del lavoro.
Attraverso questo percorso è possibile esportare temporaneamente, al di fuori della Comunità, merci comunitarie da sottoporre a operazioni di perfezionamento; immettere i prodotti ottenuti in libera pratica nella Comunità stessa in esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione.
Sono inoltre considerate operazioni di perfezionamento anche la lavorazione di merci, il loro montaggio e assemblaggio, la loro trasformazione, la riparazione di merci, la messa a punto.

Esportazione
E’ questo il regime che consente alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale dell'Unione europea. Per l'esportazione non è previsto il pagamento dei diritti doganali, mentre è concessa una serie di sgravi:
- la cessione di merci fuori del territorio doganale comunitario è considerata non imponibile Iva;
- le merci soggette ad accise (alcol e bevande alcoliche, tabacchi lavorati, olii minerali) hanno diritto al rimborso dell'imposta già assolta; nel caso, invece, di merci estratte da depositi fiscali in regime di sospensione, l'esportazione fa venire meno il presupposto per l'esigibilità dell'imposta;

Taluni prodotti del settore metalmeccanico, di produzione nazionale, beneficiano della restituzione all'esportazione di oneri doganali e imposte indirette interne, in misura forfettaria commisurata al peso del prodotto esportato e in relazione al Paese in cui la merce è esportata.


Alcuni prodotti del settore agricolo hanno diritto alle restituzioni all'esportazione, a carico del bilancio comunitario, nell'ambito della politica agricola comune