A decorrere dal 1° aprile 1995 il pagamento della restituzione è subordinato al possesso di un titolo di esportazione prefissato ai sensi dell’art.4 del Reg Ce 612/09 ad eccezione:

  • delle esportazioni per quantitativi minimi indicati nei regolamenti di settore;
  • delle destinazioni assimilate ad esportazioni fuori della comunità: provviste di bordo, depositi di approvvigionamento, consegne ad organizzazioni internazionali o a forze armate stabilite nella Comunità, consegne per l'approvvigionamento fuori della Comunità;
  • delle consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi;
  • delle esportazioni di prodotto ortofrutticoli per i quali l’operatore ha scelto l’opzione di tipo B con la richiesta di titoli a posteriori;
  • delle esportazione di merci fuori allegato I del Trattato fino al 29.2.2000. Dal 1.3.2000 per tali prodotti sono previsti titoli di restituzioni che possono essere prefissati o meno.

La data di prefissazione riportata sul titolo determina il tasso di restituzione da applicare a tutte le esportazioni scaricate sul predetto titolo la cui dichiarazione doganale sia stata accettata nel periodo di validità del titolo.

Il tasso di restituzione può essere fissato in base ad una gara indetta dalla Comunità per l'esportazione di una determinata quantità di uno o più prodotti in un determinato periodo di tempo: nel relativo titolo è indicato il tasso di restituzione aggiudicato in base alla gara, da applicare a tutte le esportazioni scaricate sul titolo stesso. Il titolo a gara è assimilato a tutti gli effetti ad un titolo prefissato ai sensi dell'art. 2 punto 2 del reg. 612/99.

Per gli aiuti alimentari comunitari e nazionali sono richiesti titoli specifici da considerare sempre prefissati secondo le disposizioni contenute nel reg.Ce 2298/2001, come segue:

  • aiuto comunitario: titolo recante la dicitura “Aiuto alimentare comunitario- Azione n….”, prefissato alla data di entrata in vigore del regolamento previsto nel bando di gara della Commissione;
  • aiuto alimentare nazionale: titolo recante la dicitura “Aiuto alimentare nazionale” prefissato alla data in cui lo Stato membro ha indetto la gara per la fornitura;
  • aiuto dell’ECHO: titolo “GATT – Aiuto alimentare” prefissato alla data in cui il contratto di fornitura è stato sottoscritto da entrambe le parti.