Per ottenere il riconoscimento del diritto alla restituzione per l'esportazione di prodotti agricoli, l'esportatore deve ottenere il rilascio, da parte del Ministero delle Attività Produttive, di un titolo di esportazione, di norma prima dell'adempimento delle formalità doganali.

L'esportatore è esentato dalla presentazione del titolo export, come previsto dall'art.4 del Reg. Ce 612/09 in caso di esportazione di quantitativi modici pari o inferiori a quelli indicati nell'allegato II del Reg. Ce 376/2008 per le destinazioni particolari stabilite dal medesimo regolamento (art. 33 e ssgg. - provviste di bordo), per esportazione di merci fuori allegato I del Trattato nel caso in cui la ditta usufruisca del disposto dell'art.47 del Reg. Ce 1043/05 (abrogato con Reg Ue 578 2010 art. 42), per le consegne alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi.Si rammenta a tal proposito che ogni singolo/articolo facente parte di una unica dichiarazione di esportazione costituisce dichiarazione distinta (art.2 punto 3 del Reg. Ce 612/2009). In tal senso si veda la Circ. prot.20252 del 03.08.2000.

E' previsto per alcuni settori merceologici (uova, pollame) l'emissione dei titoli export a posteriori, da richiedere, entro il secondo giorno successivo all'espletamento delle formalità doganali, sempre al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il titolo export, tra le altre, deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

1) nome dell'intestatario del titolo, il quale sarà l'unico soggetto che potrà accedere al beneficio della restituzione, salvo il caso di cessione del medesimo (casella 4); a tal proposito si rammenta che l'art.2 del Reg. Ce 612/09 chiarisce la nozione di esportatore:

infatti l'esportatore considerato tale sotto il profilo doganale può essere diverso dall'esportatore cui fa riferimento il regolamento citato che è il titolare del certificato di esportazione.
E' ammessa la cessione del titolo a favore di un solo beneficiario e per quantità non ancora imputate sul titolo stesso. Nel caso in cui avvenga la cessione deve essere riportato il nome del cessionario nell'apposita casella del titolo e la data di inizio validità. E' ammessa la retrocessione, la quale deve essere anch'essa riportata nel corpo del titolo.
Su richiesta degli interessati il Ministero dello Sviluppo Economico rilascia estratti dei titoli export sui quali viene riportata la dicitura " Estratto" e quantità per cui è rilasciato titolo maggiorato della tolleranza. Nel corpo del titolo viene riportato il numero del titolo cd. "padre".
In caso di non utilizzo del titolo o di un suo estratto i medesimi possono essere restituiti, secondo i termini e le scadenze previste dalla normativa di settore, al Ministero dello Sviluppo Economico.

2) il paese di destinazione (casella 7); tale campo è obbligatorio nel caso in cui il rilascio del titolo è vincolato ad un determinato Paese Terzo o a una zona geografica.
Se per l'esportazione di un prodotto viene utilizzato un titolo export con clausola "paese obbligatorio" e la merce viene importata in un paese diverso da quello previsto sul titolo, si applica l'aliquota di restituzione più bassa vigente alla data di prefissazione del titolo; se per detto codice di restituzione, alla data di prefissazione del titolo, è prevista un esclusione, non è concessa alcuna restituzione.
Se un prodotto viene importato in un paese diverso da quello riportato nella casella 7 del titolo export e ciò non sia stato determinato da una causa di forza maggiore, si applica l'aliquota indicata nel titolo, se per la destinazione reale è prevista un aliquota maggiore di quella esistente alla data di prefissazione del titolo medesimo; se invece per la destinazione reale è prevista un aliquota inferiore rispetto a quella della data di prefissazione del titolo, si applica quella della destinazione reale, diminuita del 20% della differenza fra le due aliquote, a titolo di penalizzazione. Per i prodotti con codice di restituzione 0406 esiste normativa specifica che è riportata nella pagina del settore lattiero-caseario.

3) ultimo giorno di validità del titolo. La bolletta di esportazione potrà essere imputata solo entro tale termine e nei limiti della capienza prevista (casella 12); il titolo può essere utilizzato per esportazioni effettuate entro l'ultimo giorno di validità.

In materia di termini è opportuno rammentare che è applicabile il Reg. Cee 1182/71 il quale stabilisce misure in materia di periodi di tempo, date e termini. Quest'ultimo aspetto è importante per i titoli export e di restituzione in quanto i può accadere che la data di scadenza per l'utilizzo del titolo è coincidente con un giorno festivo; in tal caso la normativa citata stabilisce che l'ultimo giorno di utilizzazione del titolo viene spostato al primo giorno feriale successivo al giorno festivo (inteso come sabato o domenica). Pertanto se una dichiarazione doganale di esportazione, pur essendo stata rilasciata il giorno successivo alla scadenza riportata sul titolo, nel caso in cui tale data sia coincidente con un giorno festivo, può essere regolarmente imputata sul medesimo titolo se la dichiarazione risulta accettata il primo giorno feriale successivo alla scadenza.

Esempio

Titolo scade il 30.09.2003

Il 30.09.2003 è un sabato (considerato festivo).

La dichiarazione doganale di esportazione è datata 02.10.2003 (lunedì)

Il titolo scadendo di sabato può essere utilizzato per il primo giorno feriale (nel caso di specie 02.10.2003) che diventa il giorno di effettiva scadenza.

4) indicazione della cauzione prestata se richiesta dalla normativa di settore.

5) descrizione della merce da esportare e relativo codice di restituzione a 12 cifre, se esistente (da eliminare) (casella 14, 15 e 16). In caso di difformità tra codice riportato sul titolo e quello riportato sulla dichiaraziione doganale di esportazionela restituzione compete se i prodotti rientrano nella medesima categoria o se fanno parte dello stesso gruppo di prodotti o di gruppi contigui (art. 4 del Reg. Ce 612/2009).

6) data di prefissazione del titolo che fissa l'aliquota per il calcolo della restituzione (casella 21).
Tale data è ormai obbligatoria in tutti i casi ad esclusione delle merci non comprese nell'allegato I del Trattato per le quali è possibile il rilascio di un titolo "libero".

7) annotazioni particolari relative al quantitativo ammesso alla restituzione o altre peculiarità del titolo stesso (casella 22).

Per alcuni settori merceologici è possibile che, ai fini della corresponsione della restituzione, sia conteggiabile la tolleranza (riportata nella casella 19), prevista dall'articolo 8 del Cee 3719/88. Tali settori sono: cereali, riso, alimenti composti per animali, prodotti trasformati a base di cereali, zucchero, prodotti trasformati a base di ortofrutta (relativamente allo zucchero incorporato. Per gli altri settori merceologici la quantità di merce esportata nell'ambito della tolleranza non ha diritto a restituzione.

Nel caso in cui vi siano operazioni per le quali, pur non essendo richiesto un certificato di esportazione  ai sensi dell'art. 4 del reg. Ce 376/2008 (art.4 del Reg. 612/09), sono state imputate su titoli prefissati, le stesse beneficiano della restituzione ma l'aliquota da applicare sarà quella tabellare, valida il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione e non quella prefissata in base al titolo utilizzato. Il SAISA provvederà a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico l'indebito utilizzo del titolo di esportazione solo se garantito, al fine del successivo incameramento della cauzione.

Il titolo di esportazione deve essere allegato, in copia, all'istanza di restituzione e deve contenere lo scarico del quantitativo di prodotto oggetto della bolletta, effettuato dalla competente dogana.

La normativa comunitaria che disciplina la richiesta ed il rilascio del titolo export è applicata dal Ministero dello Sviluppo Economico e pertanto, per ogni informazione in merito, si può consultare direttamente il nominato Dicastero o il suo sito Internet.
Per ulteriori informazioni si fa presente che nell'ambito della documentazione specifica per ogni singolo settore saranno riportate le condizioni particolari che afferiscono al rilascio dei titoli e la pagina titolo export.