PREFINANZIAMENTO - REGIME ABROGATO


Come noto la Commissione Europea, con Reg. Ce 1713/2006 ha abolito a far data dal 01/01/2007, il regime del prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione, dettando nel contempo alcune condizioni per la concessione di particolari restituzioni all’esportazione per determinati prodotti rientranti nel settore delle carni bovine.
Al fine di limitare le conseguenze negative dell’abolizione del regime del prefinanziamento, sono stati emanati i Regg. CE 1731/06 e 1741/06. Il Reg. CE 1731/06 subordina la restituzione all’esportazione di alcune conserve di carni bovine alla condizione che esse siano prodotte sotto la vigilanza dell’autorità doganale e sotto controllo doganale ai sensi dell’art. 4 del Reg. CEE 2913/92.
Il Reg. CE 1741/06 stabilisce le condizioni per la concessione della restituzione particolare all’esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell’esportazione.

Gli operatori che intendono effettuare esportazioni ai sensi dei Regg. Ce 1731/06 e 1741/06, possono consultare la Circolare 96380 del 10.07.2009 alla pagina normativa/istruzioni nazionali, la quale fornisce specifiche precisazioni per la compilazioni delle dichiarazioni doganali afferenti operazioni della specie.


IL REGIME ABROGATO


Il regime di prefinanziamento, disciplinato dal Regolamento CEE n° 565/80 del Consiglio, prevedeva che le restituzioni, alle condizioni stabilite dal Reg. Ce 800/1999, ora abrogato dal Reg. Ce 612/2009, potevano essere erogate in anticipo rispetto al momento nel quale avviene realmente l'esportazione definitiva della merce.
La normativa aveva previsto due circostanze per consentire, previa costituzione di una cauzione (pari al totale della restituzione spettante maggiorata del 15%), il pagamento della restituzione prima che si verificasse l'effettiva esportazione della merce.

  1. non appena i prodotti di base erano posti sotto controllo doganale per la trasformazione in “merci” che dovevano essere esportate entro un determinato termine (art. 4 Reg. Cee 565/80);
  2. non appena i prodotti o le merci erano sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca ai fini della loro esportazione, come tali (“tal quali”), entro un determinato termine. (Nella terminologia comunitaria sono definite "merci" i prodotti provenienti dalla trasformazione di prodotti di base che hanno perduto il connotato agricolo, come gli antibiotici, il cioccolato ecc.).

L’assoggettamento a controllo doganale per la trasformazione o l’introduzione in deposito avvenivano successivamente al rilascio della dichiarazione di pagamento (COM 7), che riportava tutti dati dell'operazione (Esemplare 2 bis del DAU-COM 7). Tale dichiarazione era sua volta subordinata al rilascio di una autorizzazione al regime del prefinanziamento, rilasciata dalla autorità doganale competente per territorio. L'operatore, se intendeva avvalersi di tale regime, era obbligato a richiedere al competente ufficio doganale una autorizzazione preventiva per ogni singolo prefinanziamento (fatta eccezione per il prefinanziamento delle carni bovine, per i quali era richiesta una sola volta). Una volta concessa, gli estremi dell'autorizzazione dovevano essere riportati nell'esemplare 2 bis del DAU (COM 7). La trasformazione o il deposito doganale non potevano superare il periodo di validità del titolo di esportazione. Ciò significava che tanto la COM 7 quanto le successive dichiarazioni di esportazione definitiva (Ex), emesse a scarico della stessa COM7, dovevano essere accettate entro il termine di validità del titolo. Ove non fosse previsto il rilascio di titolo, il periodo di permanenza non poteva essere superiore a due mesi dalla data di accettazione della “dichiarazione di pagamento”.

Secondo la regola generale la merce doveva essere poi esportata entro 60 giorni dal momento in cui aveva cessato di essere sottoposta al regime di prefinanziamento, cioè dalla data di accettazione della/e singola/e dichiarazione/i di esportazione. Il prefinanziamento della restituzione, pertanto, permetteva all'esportatore di ottenere l'anticipo della somma a titolo di restituzione in caso di trasformazione del prodotto di base o di magazzinaggio prima dell' effettiva esportazione.

Sotto l'aspetto procedurale, limitatamente all'iter da assolvere presso il SAISA, la ditta doveva presentare una istanza di prefinanziamento, redatta su apposito modulo, compilato in ogni sua parte e firmato in originale (intestatario della bolletta ovvero intestatario del titolo agrex o di restituzione). Tale istanza doveva essere corredata di documentazione accessoria e di un atto di garanzia per la cauzione, la cui costituzione era necessaria per coprire il rischio legato al versamento anticipato della restituzione, richiesto preventivamente all'effettivo controllo documentale dell'operazione, da parte del SAISA. La garanzia prestata sotto forma di cauzione doveva essere pari al totale della restituzione spettante maggiorata del 15%. La Cauzione poteva essere singola o cumulativa (sotto forma di conto a scalare), doveva essere costituita esclusivamente a favore del Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo e prestata presso la stessa, previa presentazione dell'autorizzazione al regime rilasciata dalla Direzione circoscrizionale competente (o dalla dogana delegata) per la specifica operazione che si intendeva compiere. L'atto di garanzia doveva contenere tutti gli elementi necessari per il calcolo della cauzione.

In un secondo momento, la ditta doveva presentare una istanza di definizione del prefinanziamento, allo scopo di svincolare la cauzione e di vedersi confermato il diritto alla restituzione. Tale istanza doveva essere inoltrata su apposito modulo e presentata entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione per ottenere la restituzione nella misura del 100%; nel caso in cui l'istanza o la relativa documentazione fosse presentata tra i dodici e i diciotto mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale la restituzione veniva erogata nella misura dell’85%, oltre tali termini si procedeva al recupero della somma erogata in sede di anticipo maggiorata del 15%. In caso di non presentazione dell'istanza di definizione l'incameramento della cauzione era totale. L'istanza di definizione, doveva essere corredata di tutti i documenti orizzontali e verticali necessari a confermare il diritto alla restituzione per il prodotto o la merce esportata, della quale era stato versato l'anticipo, e della copia del conto di appuramento, il quale conteneva tutti gli scarichi delle bollette di esportazione definitiva emesse a fronte della merce posta sotto controllo.

Il settore merceologico più soggetto all'uso del prefinanziamento era quello delle carni bovine (trasformate ad esempio da fresche a congelate).

A causa della natura del regime e della sua particolare delicatezza i Servizi della Commissione e la stessa Corte dei Conti Europea sottoponevano frequentemente a verifiche gli Stati membri circa l'utilizzo di tale regime e circa i controlli operati dalle competenti autorità doganali. La complessità di tale regime era determinata dagli importi di denaro in gioco e dalle verifiche fisico-documentali da effettuare, che dovevano essere molto approfondite proprio in ragione degli importi erogati; richiedeva inoltre che i controlli doganali fossero svolti nel momento in cui la merce si trovava in magazzino o quando veniva trasformata nel periodo che precedeva l'esportazione effettiva.