Regolamento (CE) n° 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine - SAISA
Derogato con Reg. Ce 605/2004 (GUCE n.97 del 01.04.2004)
Modificato con Reg. Ce 1361 del 28.07.2004 (GUCE n.253/04)
Derogato con Reg. Ce 472 del 22.03.2006 (GUCE n.84)
Modificato con Reg. Ce 1713/2006 (GUCE 321/2006)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n.2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine(1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n.1365/2000(2), in particolare l'articolo 8,
paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 12, e l'articolo 22,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n.1370/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante
modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore
delle carni suine(3) ha subito diverse e sostanziali modificazioni(4) ed è,
perciò, opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere
alla codificazione del suddetto regolamento.
(2) A norma del regolamento (CEE) n.2759/75, l'esportazione di prodotti per
i quali è chiesta una restituzione all'esportazione è subordinata
alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della
restituzione. Occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche
di questo regime per il settore delle carni suine e definire, in particolare,
le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle
domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CE) n.1291/2000
della Commissione, del 9 giugno 2000, recante modalità comuni di applicazione
del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata
relativi ai prodotti agricoli(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n.325/2003 della Commissione(6).
(3) Per una gestione efficace del regime è opportuno fissare l'ammontare
della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro di tale regime.
Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle
carni suine, è opportuno subordinare la facoltà degli operatori
di avvalersi del regime in parola al rispetto di precise condizioni e disporre
la non trasferibilità dei titoli d'esportazione.
(4) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n.2759/75,
il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati
commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito
dai titoli d'esportazione. Occorre pertanto stabilire precise modalità
per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli.
(5) È inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande
di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo un periodo d'attesa. Questo
periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti
e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche
applicabili seguatamente alle domande pendenti. È necessario disporre,
nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata
dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.
(6) È opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari
o inferiori a 25 t e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei
titoli d'esportazione. In tal caso i titoli non devono essere soggetti alle
misure specifiche adottate dalla Commissione.
(7) Per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare
è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal
regolamento (CE) n. 1291/2000.
(8) Per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni
precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati.
A fini di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno l'uso di un
solo modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione.
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del
comitato di gestione per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'esportazione di prodotti nel settore delle carni suine, per i quali è
richiesta una restituzione all'esportazione, è subordinata alla presentazione
di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione.
Articolo 2
1. I titoli d'esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio
effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1291/2000.
2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione
del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di dodici cifre della nomenclatura
dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
3. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 14, secondo comma del regolamento
(CE) n.1291/2000 nonché gli importi della cauzione per i titoli d'esportazione
sono indicati nell'allegato I.
4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 almeno una
delle seguenti diciture:
- Reglamento (CE) n° [...]
- Forordning (EF) nr. [...]
- Verordnung (EG) Nr. [...]
- >ISO_7>Êáíïíéóìüò
(ÅÊ) áñéè. [...]
- >ISO_1>Regulation (EC) No [...]
- Règlement (CE) n° [...]
- Regolamento (CE) n. [...]
- Verordening (EG) nr. [...]
- Regulamento (CE) n.o [...]
- Asetus (EY) N:o [...]
- Förordning (EG) nr [...]
Articolo 3
1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità
competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.
2. Può richiedere un titolo d'esportazione la persona fisica o giuridica
che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare,
in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati
membri, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel
settore delle carni suine; non può tuttavia presentare domande il commerciante
al dettaglio o il ristoratore che venda i propri prodotti al consumatore finale.
3. I titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo al
periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel
frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.
4. (modificato con Reg. Ce 1361/2004) Qualora il rilascio dei
titoli d'esportazione provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità
di bilancio o l'esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati
con restituzione durante il periodo considerato, tenuto conto dei limiti di
cui all'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n.2759/75, o non consenta
di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo
in causa , la Commissione può :
a) fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;
b) respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli
d'esportazione;
c) sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo
massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una
sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo
24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.2759/75.
Nel caso di cui al primo comma, lettera c) , le domande di titoli d'esportazione
presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.
Le misure di cui al primo comma possono essere prese o modulate per categoria
di prodotto e per destinazione.
4 bis (inserito con Reg. Ce 1361/2004) Le misure di cui al
paragrafo 4 possono essere adottate anche qualora le domande di titoli di esportazione
vetano su quantitativi che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti
normalmente per una determinata destinazione e qualora il rilascio dei titoli
richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza
tra operatori o di turbative degli scambi in questione o del mercato comunitario.
5. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati
ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per
il quale la richiesta non è stata soddisfatta.
6. In deroga al paragrafo 3, l'operatore può ritirare la domanda di titolo
nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della
percentuale unica di accettazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
se tale percentuale è inferiore all'80 %. L'operatore può, nel
corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta
percentuale:
a) o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente
svincolata;
b) o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo
competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del normale giorno di rilascio
per la settimana in questione.
7. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può fissare, per il rilascio
dei titoli d'esportazione, un giorno diverso dal mercoledì qualora non
sia possibile rispettare tale giorno.
Articolo 4
1. Su richiesta dell'operatore, le domande di titoli che vertono su un quantitativo
pari o inferiore a 25 t non sono soggette alle eventuali misure specifiche contemplate
dall'articolo 3, paragrafo 4, e i titoli richiesti sono rilasciati immediatamente.
Sostituito da Reg. Ce 1713/06(GUCE 321)In tal caso, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, il periodo di
validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla
data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i
titoli recano, nella casella 20, una delle diciture figuranti
nell'allegato I bis.
2. Se necessario, la Commissione può sospendere l'applicazione del presente
articolo.
Articolo 5
I titoli d'esportazione non sono trasferibili.
Articolo 6
1. Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo
8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.1291/2000 non dà diritto al pagamento
della restituzione.
2. Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle seguenti diciture:
- Restitución válida por [...] toneladas (cantidad por la que
se expida el certificado)
- Restitutionen omfatter [...] t (den mængde, licensen vedrører)
- Erstattung gültig für ... Tonnen (Menge, für welche die Lizenz
ausgestellt wurde)
- >ISO_7>ÅðéóôñïöÞ
éó÷ýïõóá ãéá
[...] ôüíïõò (ðïóüôçôá
ãéá ôçí ïðïßá
Ý÷åé åêäïèåß
ôï ðéóôïðïéçôéêü)
- >ISO_1>Refund valid for ... tonnes (quantity for which the licence is
issued)
- Restitution valable pour ... tonnes (quantité pour laquelle le certificat
est délivré)
- Restituzione valida per [...] t (quantitativo per il quale il titolo è
rilasciato)
- Restitutie geldig voor ... ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt
afgegeven)
- Restituição válida para ... toneladas (quantidade relativamente
à qual é emitido o certificado)
- Tuki on voimassa [...] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)
- Ger rätt till exportbidrag för [...] ton (den kvantitet för
vilken licensen utfärdats)
Articolo 7
1. Ogni venerdì, a partire dalle ore 13.00, gli Stati membri comunicano
mediante telefax alla Commissione, in relazione al periodo precedente:
a) le domande di titoli d'esportazione di cui all'articolo 1 presentate dal
lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano
o no nell'ambito di applicazione dell'articolo 4;
b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il
mercoledì precedente, ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente
in forza dell'articolo 4;
c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, i quantitativi per i quali le
domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.
2. Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve
essere indicato:
a) il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all'articolo
2, paragrafo 3;
b) la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria
qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;
c) il tasso della restituzione applicabile;
d) l'importo totale in euro della restituzione prefissata per categoria di prodotti.
3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della
durata di validità dei titoli, il numero e la quantità di titoli
d'esportazione non utilizzati.
4. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, comprese quelle recanti
l'indicazione "nulla", vanno effettuate secondo il modello contenuto
nell'allegato II.
Articolo 8
Il regolamento (CE) n.1370/95, è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento
e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2003.
Per la Commissione
Il Presidente
Romano Prodi
(1) GU L 282 dell'1.1.1975, pag. 1.
(2) GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.
(3) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 9.
(4) Cfr. allegato III.
(5) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
(6) GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.
(7) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.
(8) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.
(9) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.
(10) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.
(11) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.
(12) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.
(13) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.
(14) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.
(15) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.
(16) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.
(17) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.
ALLEGATO I
codice del prodotto della nomenclatura combinata dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (1) | Allegato 1 |
Importo della cauzione (ECU/100 Kg.) Peso netto |
Categoria |
||
0203 11 10 9000 0203 21 10 9000 |
1 |
5 |
0203 12 11 9100 0203 12 19 9100 0203 19 11 9100 0203 19 13 9100 0203 19 55 9110 0203 22 11 9100 0203 22 19 9100 0203 29 11 9100 0203 29 13 9100 0203 29 55 9110 |
2 |
5 |
0203 19 15 9100 0203 19 55 9310 0203 29 15 9100 |
3 |
4 |
0210 11 31 9110 0210 11 31 9910 |
4 |
15 |
0210 12 19 9100 | 5 |
5 |
0210 19 81 9100 | 6 |
20 |
0210 19 81 9300 | 7 |
15 |
1601 00 91 9120 | 8 |
5 |
1601 00 99 9110 | 9 |
5 |
1602 41 10 9110 | 10 |
10 |
1602 42 10 9110 | 11 |
10 |
1602 49 19 9130 1602 42 10 9130 1602 41 10 9130 |
12 |
5 |
(1) Regolamento (CEE) n.3846/87, della Commissione [(GU L 366 del 24.12.1987, pag.1), parte 6]. |
ALLEGATO I bis
Inserito con Reg. Ce 1713/2006 (GUCE 321/2006)
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ALLEGATO II
Domanda titolo di esportazione
ALLEGATO III
Regolamento abrogato e modificazioni successive
ALLEGATO IV
TAVOLA DI CONCORDANZA