Settore merceologico 15

Tutti i prodotti rientranti in questo settore e ammessi alla restituzione all'esportazione sono ad aliquota differenziata, a seconda del paese terzo di destinazione.

Per ottenere la restituzione l'operatore deve produrre una copia del documento di trasporto dall'Italia fino al paese di destinazione della merce esportata e il documento di importazione come previsto dall'art.16 del Reg. Ce 800/1999. Il SAISA, su richiesta preventiva, può dispensare la ditta dalla presentazione del documento di importazione per esportazioni con restituzione la cui parte differenziata è inferiore a 2400 Euro, in caso di esportazioni verso destinazioni appartenenti all'area europea non comunitaria (con l'aggiunta di Ceuta e Melilla, Marocco, Turchia, Georgia, Armenia e Azerbaigian) o inferiore a 12000 Euro, in caso di esportazioni dirette nel resto del mondo.

Per le esportazioni verso la Norvegia ai fini dello sdoganamento ed immissione in consumo sono ritenute valide le attestazioni rilasciate dalle seguenti società: Vin Monopolet A/S ed Arcus A/S.

Deve essere prodotto il Titolo export, obbligatorio ai sensi del Reg.CE 883/2001, salvo che si tratti di consegne relative alle destinazioni particolari di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n.800/1999, o di consegne relative ai quantitativi di cui all'allegato III, parte K del regolamento (CE) n.1291/2000.

E' prevista l'esenzione dalla presentazione del titolo in caso di esportazione relativa a prodotti con peso inferiore a 10 Hl o a 1000 Kg. (allegato III parte K del Reg. Ce 1291/2000).

A partire dal 1° ottobre 2000, in applicazione del Reg. Ce 1557/2000 che ha modificato il Reg. Ce 800/1999, l'esenzione dalla presentazione del titolo export non è più legata all'importo della restituzione inferiore a 60 Euro, ma al quantitativo esportato per dichiarazione di esportazione, il quale deve essere pari o inferiore a quello indicato nell'allegato III del Reg. Ce 1291/2000. Pertanto in tutti i casi sundicati non può e non deve essere richiesto il titolo agrex. Si rammenta a tal proposito che ogni singolo/articolo facente parte di una unica dichiarazione di esportazione costituisce dichiarazione distinta (art.2 punto 3 del Reg. Ce 800/1999). In tal senso si veda la Circ. prot. n.20252 del 03.08.2000.

Ai sensi dell'articolo 11 del Reg. Ce 800/1999, il prodotto esportato deve essere di origine comunitaria, perchè interamente ottenuto nella Comunità o per trasformazione sostanziale ai sensi dell'art.24 del C.D.C..

Il Reg. Ce 1493/1999 ha stabilito alcune disposizioni in materia di restituzione, con particolare riguardo ai titoli export relative a:

  • Tolleranza del titolo alcolometrico (art.2 par.1)
    se il codice di restituzione è differrenziato in base alla gradazione alcolometrica del prodotto i titoli di esportazione debbono riportare nella casella 20 la dicitura “Tolleranza di 0,4% vol”.: si tratta di una percentuale di tolleranza, ai fini dell’utilizzazione del titolo. L’applicazione di tale disposizione ai fini del riconoscimento del diritto alla restituzione è ipotizzabile se, all’atto dell’esportazione, l’ufficio doganale preleva un campione e dal risultato di analisi emerga, limitatamente ad una percentuale di tolleranza di 0,4%, una gradazione alcolica diversa da quella del certificato che l’esportatore deve presentare ai sensi dell’articolo 18 del regolamento in esame. Ovviamente la dichiarazione di esportazione dovrà concordare, quanto alla classificazione del prodotto e alla sua gradazione, con quella indicata nel predetto certificato di cui all’art.18 e nel relativo titolo di esportazione.
    In tali casi non si applicherà la regola prevista per i gruppi di prodotti di cui all’art.4, paragrafo 2 del Reg. (CE) 800/1999, ma la restituzione sarà calcolata sulla base del tasso previsto per il prodotto indicato sul titolo e sulla dichiarazione di esportazione.
  • Indicazione della destinazione - Art.2, par.2
    Sul titolo, nella casella 7 deve essere indicato o il paese di destinazione o la zona di destinazione.
    Nel primo caso nella casella 20 deve comparire la dicitura “ zona …..obbligatoria”: il paese, su richiesta dell’interessato da avanzare al competente Ministero per le attività produttive, può essere sostituito con altro paese che appartenga alla stessa zona.
    Nel caso in cui sul titolo sia riportato un paese di destinazione e il prodotto esportato sia importato in altro paese terzo, rientrante nella stessa zona, la restituzione viene adeguata secondo quanto previsto dall’art.18, paragrafo 3, del Reg. (CE) 800/1999.
    Qualora il paese di destinazione reale non rientri nella zona indicata sul titolo non spetta alcuna restituzione.
  • Le zone per il rilascio dei titoli sono definite dal Reg. Ce 883/2001, modificato dal Reg. Ce 1175/2003, allegato I.
  • Categorie di prodotti - art.8, par.1
    Ai sensi dell’art.14 secondo comma del Reg. (CE) 1291/2000 nella casella 16 del titolo, qualora il tasso di restituzione sia identico, possono figurare più codici di restituzione che appartengono alla stessa categoria di prodotti; le categorie sono indicate nell’allegato II del regolamento 883/01, modificato dal Reg. Ce 1747/05.
  • Gruppi di prodotti - art.8 par.2
    Ai sensi dell’art.14 quarto comma del Reg. (CE) 1291/2000 nella casella 22 del titolo possono essere indicati i codici appartenenti ad un gruppo di prodotti preceduti dalla dicitura “ gruppo di prodotti di cui all’art.4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.800/1999”. Un gruppo contiene più prodotti per i quali il tasso di restituzione è diverso: i gruppi di prodotti sono definiti nell’allegato III del regolamento in oggetto, modificato dal Reg. Ce 1747/05.
    Qualora il prodotto esportato sia diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo ma rientri nello stesso gruppo di prodotti, ai fini delle restituzioni saranno applicate le regole stabilite dall’art.4, paragrafo 2 del Reg. (CE) 800/1999.
  • Trasferimento certificati - art.10
    I certificati non sono trasferibili.

Il quantitativo di prodotto esportato nell'ambito della tolleranza del titolo non ha diritto alla restituzione (art. 11 Reg.Ce 883/01) . sul titolo è appsta la dicitura "Restituzione valida al massimo per.. (quantitativo per cui è rilasciato il titolo)".

Documenti di accompagno (si veda circolare 2163 del 26.01.2000)

La normativa in materia è stata ricodificata con Reg. Ce 884/2001, che ha abrogato il Reg. Ce 2238/93.

In particolare, ai sensi dell'art. 3, par. 2 lett.a) di detto regolamento, quando il trasporto riguarda un prodotto vitivinicolo in recpienti di volume nominale superiore a 60 litri, deve essere accompagnato, ai sensi del Reg. ce 2719/92 dal documento amministrativo D.A.A., numerato dall'UTF o dal documento agricolo rilasciato e numerato dall'Ispettorato Centrale Frodi.

In caso di trasporto in recipienti di volume pari o inferiori 60 litri sono utilizzabili come documenti di accompagnamento anche i seguenti documenti:

  • bolla di accompagnamento dei beni viaggianti;
  • fattura accompagnatoria;
  • documento di trasporto.
  • I documenti in questione debbono riportare tutti i dati indicati nell'art. 3 del Reg. Ce 884/2001 e precisamente:
    • nome e indirizzo dello speditore;
    • nome e indirizzo del destinatario;
    • numero del documento;
    • data di redazione o data di spedizione, se diversa;
    • designazione e quantità del prodotto esportato.

Qualora la merce esca dal territorio doganale della Comunità attraverso una dogana sita in altro Stato membro deve comunque essere emesso il documento amministrativo D.A.A.
L’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità appone sul retro dei due esemplari la dicitura“ESPORTATO”, autenticata con il proprio timbro, e restituisce le due copie all’esportatore, di cui una viene allegata al documento di trasporto.
Ai sensi dell'articolo 8, par.2 in caso di esportazione l’originale e una copia del documento di accompagnamento deve essere presentato all’ufficio doganale a sostegno della dichiarazione di esportazione. Detto ufficio verifica che siano indicati nella dichiarazione il tipo, la data ed il numero del documento di accompagnamento e sul documento di accompagnamento siano trascritti gli estremi della bolletta di esportazione.
E’ opportuno che copia del predetto documento di accompagno sia allegato alla matrice della bolletta doganale di esportazione.

E' obbligatoria la trasmissione della copia conforme del documento di accompagnamento della merce dallo stabilimento in dogana solo nei casi in cui i relativi estremi non siano annotati sulla dichiarazione doganale (circostanza ribadita con circolare 2163 del 26.01.2000).

Il pagamento della restituzione è inoltre subordinato alla presentazione dell'originale o della copia conforme di un certificato/bollettino di analisi ed un attestato di degustazione, relativo alla merce esportata e rilasciato da un laboratorio autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, organismo nazionale ufficiale (o dello Stato membro produttore) comprovante la loro conformità alle norme qualitative comunitarie o alle norme qualitative nazionali, se sono assenti quelle comunitarie. Tale certificazione deve essere corredata dagli estremi della dichiarazione doganale; su tale dichiarazione devono, a loro volta, essere riportati gli estremi dei citati documenti (art. 18 par 1, 2° cpv del Reg. Ce 883/2001.


Per garantire il pieno rispetto della normativa comunitaria di settore l'operatore, in materia di bollettino di analisi e di attestato di degustazione, deve osservare alcune regole (telex del Dipartimento delle Dogane e II.II. - DCSD/XI prot.9501303 dell'11 maggio 1995):

- nel momento in cui decide di effettuare una esportazione deve concordare con la Dogana competente il giorno e l'ora in cui verranno prelevati i campioni da parte degli organismi preposti; la Dogana, dopo il prelievo, suggella la partita da esportare (che può essere dissuggellata e risuggellata in caso di quantitativo residuo).

- deve produrre il bollettino di analisi e l'attestazione di degustazione, in originale o in copia conforme, i cui estremi saranno riportati sulla dichiarazione doganale.

In caso di frazionamento, cioè di partite esportate frazionatamente in più dichiarazioni doganali, il bollettino di analisi e l'attestato di degustazione devono contenere anche la seguente annotazione: " Esportazione frazionata: per hl ....relativi alla bolletta n....... del ....."; sarà cura della Dogana registrare, sul retro degli originali agli atti, le singole esportazioni sino ad esaurimento della partita.

Il bollettino di analisi deve riportare i seguenti elementi:

per i vini da tavola e i vini liquorosi diversi dai v.q.p.r.d.

- il colore

- il titolo alcolometrico volumico totale

- il titolo alcolometrico volumico effettivo, da prendere a base per la classifica del prodotto

- il tenore di acidità totale

- l’indicazione, se del caso, che trattasi di vini che superano i quantitativi normalmente vinificati, contemplati dall’art. 28 paragrafo 1 del Reg. (CE) n.1493/1999 (destinati ad una distilleria) o l’indicazione del quantitativo del vini se trattasi di un vino ottenuto mediante taglio o mescolanza.

per i mosti di uve concentrati:

Sulle dichiarazioni di esportazione devono essere riportate le seguenti annotazioni:

- il valore Brix

- il valore della merce che deve rispettare i parametri previsti dal Reg. Ce 2319/2002

Per i mosti di uve concentrati deve essere precisata la rispondenza alla definizione di cui al punto 6 dell’allegato 1° del Reg.CE 1493/99.
Tale punto prevede:

  • la provenienza delle viti ai sensi dell’art 42 paragrafo 5 del citato regolamento CE;
  • che sia ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte.
  • Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.
    Deve essere presentato ed annotato sulla dichiarazione doganale il certificato di analisi ed il documento di accompagno. Per gli stessi vedi quanto riportato per i vini.
    Il certificato di analisi deve riportare l’indice fornito dalla temperatura di 20°C dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo di cui all’allegato I punto 6 del Reg. (CE) n.1493/1999.

Qualora si tratti di vini deve essere inoltre attestato che:

- i prodotti sono stati approvati da una commissione di assaggio riconosciuta dal nostro Paese;

- che trattasi di un vino da tavola o di un vino liquoroso comunitario, qualora sia stato prodotto in altro Stato membro.

Sulla dichiarazione doganale di esportazione l’operatore deve indicare, oltre a tutti i dati previsti dal Reg. (CE) 800/1999, anche i seguenti dati:

- per quanto riguarda i vini ottenuti mediante taglio, l’origine e i quantitativi dei vini impiegati: l’importo della restituzione viene calcolato proporzionalmente ai quantitativi di vino impiegati nel taglio o nella mescolanza.

- il numero e la data dei documenti di accompagno.

In caso di presenza di zuccheri incorporati nei succhi di uva e mosti, per essi è possibile ottenere la restituzione all'esportazione.

Manipolazioni previste all'allegato 73 del Reg. Ce 2454/93 e all'articolo 29 del Reg. Ce 800/1999 - regime del Prefinanziamento.

A seguito di una risposta della Commissione ad un quesito posto dal Ministero per le Politiche Agricole si comunica che alcune pratiche enologiche autorizzate per l'elaborazione dei vini possono rientrare tra le operazioni di trasformazione per le quali è possibile richiedere il prefinanziamento ai sensi dell'art.4 del Reg. Cee 565/80 e dell'articolo 28 del Reg. Ce 800/1999, tali operazioni sono le seguenti:

  • filtrazione;
  • aggiunta di anidride solforosa.

Per ciò che concerne il travaso esso costituisce una manipolazione ed è paragonabile all'imballaggio, ammessa solo per i vini sottoposti al regime di deposito doganale ai sensi dell'articolo 5 del Reg. Cee 565/80 e dell'art.29 del Reg.Ce 800/1999.