Gazzetta ufficiale n. L 136 del 31/05/1994 PAG. 0005 - 0032


Modifiche successive:
Modificato da 394R1651 (GU L 174 08.07.94 pag.14) CONSOLIDATO
Modificato da 394R2296 (GU L 249 24.09.94 pag.9) CONSOLIDATO
Modificato da 395R0482 (GU L 049 04.03.95 pag.32) CONSOLIDATO
Modificato da 395R1149 (GU L 116 23.05.95 pag.1) CONSOLIDATO
Modificato da 395R2699 (GU L 280 23.11.95 pag.22) CONSOLIDATO
Modificato da 395R2915 (GU L 305 19.12.95 pag.33) CONSOLIDATO
Modificato da 396R0229 (GU L 030 08.02.96 pag.24) CONSOLIDATO
Modificato da 397R1341 (GU L 184 12.07.97 pag.12) CONSOLIDATO
Modificato da 397R1909 (GU L 268 01.10.97 pag.20) CONSOLIDATO
Modificato da 398R1054 (GU L 151 21.05.98 pag.19) CONSOLIDATO
Modificato da 398R1352 (GU L 184 27.06.98 pag.25) CONSOLIDATO
Modificato da 399R1702 (GU L 201 31.08.99 pag.30) CONSOLIDATO
Modificato da 300R238 (GU L 24 28.01.2000 pag.45) CONSOLIDATO
Modificato da 300R701 (GU L 83 03.04.2000 pag.6)CONSOLIDATO


LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,


visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,
considerando che i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori del latte e prodotti lattiero-caseari, delle uova, del riso, dello zucchero e dei cereali, prevedono che, nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti agricoli in oggetto sotto forma di alcune merci trasformate non comprese nell'allegato II del trattato, sulla base dei corsi o dei prezzi di detti prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra detti corsi o prezzi nella Comunità può essere coperta mediante restituzioni all'esportazione;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/94 (3), stabilisce, per alcuni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo; che le regole adottate con questo regolamento possono essere globalmente mantenute prima di procedere ad una revisione più approfondita del regime;
considerando che occorre tuttavia apportare fin d'ora alcune modifiche al regime;
considerando che le merci in oggetto possono essere ottenute, sia direttamente a partire da prodotti di base, sia a partire da prodotti derivati dalla loro trasformazione, o ancora a partire da prodotti assimilati ad una di queste categorie; che, nell'uno e nell'altro caso, è opportuno fissare le modalità applicabili per il calcolo dell'ammontare della restituzione all'esportazione;
considerando che, in mancanza della prova che le merci da esportare non hanno beneficiato della restituzione alla produzione a norma del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (4), a norma del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti dell'industria chimica (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 della Commissione (6), è opportuno disporre che dall'importo della restituzione all'esportazione venga detratto l'importo di detta restituzione alla produzione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;
considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 (8), ed il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2805/93 (10), stabiliscono un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;
considerando che è opportuno fare in modo che le imprese esportatrici possano conoscere con sufficiente anticipo l'importo della restituzione di cui possono beneficiare; che all'uopo, con le riserve previste all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94 (12), ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, occorre fissare tale importo per la durata di un mese;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1760/83 della Commissione, del 29 giugno 1983, che stabilisce le modalità particolari per il regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato e deroga al regolamento (CEE) n. 2730/79 per quanto riguarda il pagamento della restituzione per il burro (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 888/93 (14), stabilisce già le modalità particolari per il regime dei titoli di fissazione anticipata, consentendo così alle imprese di pianificare le loro esportazioni;
considerando che la proporzione di prodotti agricoli entrati nella fabbricazione della maggior parte delle merci esportate è essenzialmente variabile; che quindi l'importo della restituzione deve essere determinato in funzione del quantitativo di tali prodotti realmente impiegato nella fabbricazione delle merci esportate; che, tuttavia, per quanto concerne talune merci la cui composizione è semplice e relativamente costante, è opportuno, ai fini di una semplificazione di carattere amministrativo, che l'importo della restituzione venga determinato in funzione dei quantitativi di prodotti agricoli fissati forfettariamente;
considerando che è necessario prevedere un sistema di controllo basato sul principio della dichiarazione da parte dell'esportatore alle autorità competenti, in occasione di ogni esportazione, dei quantitativi di prodotti impiegati per la fabbricazione delle merci esportate; che spetta alle autorità competenti adottare ogni provvedimento che esse ritengono necessario per verificare l'esattezza di tale dichiarazione;
considerando che numerose merci, fabbricate in una data impresa in condizioni tecniche ben definite e aventi caratteristiche e qualità costanti, sono oggetto di regolari correnti di esportazione; che, onde evitare complicazioni nelle formalità di esportazione, è opportuno, per dette merci, favorire l'applicazione di una procedura di controllo più semplice, basata sulla trasmissione alle autorità competenti, da parte del fabbricante, delle informazioni che tali autorità ritengono necessarie circa le condizioni di fabbricazione delle merci stesse;
considerando che non sempre l'esportatore delle merci, specie quando non ne è il fabbricante, può conoscere con esattezza la quantità dei prodotti agricoli utilizzati per i quali può chiedere la concessione di una restituzione e che quindi non sempre è in grado di dichiararne l'entità; che è opportuno pertanto prevedere, a titolo sussidiario, un sistema di calcolo della restituzione del quale l'interessato può chiedere l'applicazione, limitato a determinate merci esportate, basato sull'analisi chimica di tali merci ed applicato secondo una tavola di concordanza a tal fine redatta; che, inoltre, le autorità competenti incaricate di verificare la dichiarazione dell'esportatore possono non disporre, in certi casi, di giustificazioni sufficienti per accettare tale dichiarazione; che tali situazioni rischiano soprattutto di presentarsi quando le merci da esportare sono state fabbricate in uno Stato membro che non ne effettua l'esportazione; che, di conseguenza, è importante che le competenti autorità dello Stato membro che effettua l'esportazione di una merce possano, in caso di necessità, ottenere direttamente dalle competenti autorità degli altri Stati membri tutte le informazioni inerenti alle condizioni di fabbricazione della merce di cui queste ultime autorità possono disporre;
considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro ed il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (15), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3049/93 (16), autorizza la fornitura di burro e di crema a prezzo ridotto alle industrie che fabbricano determinati prodotti; che occorre tenerne conto nel caso dei prodotti che fruiscono di una restituzione stabilita in base ad un'analisi;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 stabilisce le modalità comuni applicabili alle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni; che queste modalità si applicano anche ai prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato; che tale regolamento stabilisce in particolare le modalità per la presentazione delle domande di restituzione;
considerando che è auspicabile assicurare un'applicazione uniforme in tutta la Comunità delle disposizioni relative alla concessione delle restituzioni nel settore delle merci non comprese nell'allegato II del trattato; che a tale scopo, è opportuno che ciascuno Stato membro informi gli altri Stati membri, tramite la Commissione, circa i mezzi di controllo ai quali si ricorre nel suo territorio per i vari tipi di merci esportate;
considerando che, per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni dei regolamenti di organizzazione comune dei mercati relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione, è opportuno escludere dal beneficio delle restituzioni i prodotti provenienti da paesi terzi utilizzati nella fabbricazione delle merci che sono esportate dopo essere state messe in libera pratica nella Comunità;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime della concessione delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti di base di cui all'allegato A (denominati in appresso « prodotti di base »), dei prodotti di trasformazione o dei prodotti la cui assimilazione ad una di queste due categorie risulta dalle disposizioni del paragrafo 2, quando questi vari prodotti sono esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ed elencate, secondo i casi, nei seguenti allegati:
- allegato del regolamento (CEE) n. 804/68,
- allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio (17),
- allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 (2),
- allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (19),
- allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (20).
Dette merci riportate negli allegati B e C del presente regolamento sono denominate in appresso « merci ».

1bis. Ai sensi del presente regolamento si intende con:

anno finanziario il periodo che va dal 1 ottobre di un anno al settembre di quello seguente;

titolo il titolo redatto conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 6 H, valido in tutta la Comunità, rilasciato dagli Stati membri a tutti gli interessati che ne abbiano fatto domanda, indipendentemente dal luogo della Comunità in cui sono stabiliti. Il titolo garantisce il versamento della restituzione, purchè siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7. Può comportare la fissazione anticipata degli importi delle restituzioni. I titoli restano validi durante un anno finanziario.

Accordo l'accordo sull'agricoltura stipulato nel quadro dei negoziati commerciali bilaterali dell'Uruguay round

Aiuti alimentari le operazioni di aiuti alimentari che rispondono alle condizioni dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura stipulato nel quadro dei negoziati commerciali bilaterali dell'Uruguay round

2. Per l'applicazione del presente regolamento:
a) La fecola di patate di cui al codice NC 1108 12 è assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco.
b) il siero di latte liquido di cui ai codici NC da 0404 10 48 a 0404 10 62 non concentrato, anche se congelato è assimilato al siero di latte in polvere di cui all'allegato A (PG 1);
c) - il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 11, 0403 90 51 e 0404 90 21 non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, anche se congelati, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale allo 0,1%,
- il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 11, 0403 90 11 e 0404 90 21, in polvere, granulati o sotto altre forme solide senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale all'1,5%,(modificato con Reg. Ce 701/2000)
sono assimilati al latte scremato in polvere di cui all'allegato A (PG 2);
d) - il latte, la crema e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 90 51, 0403 90 53, 0404 90 21 e 0404 90 23, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, anche se congelati, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore allo 0,1 % e inferiore o uguale al 6 %,
- il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 23 e 0404 90 29, in polvere, granulati o sotto altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1,5 % ed inferiore al 45 %,(modificato con Reg. Ce 701/2000)
sono assimilati al latte intero in polvere di cui all'allegato A (PG 3);
e) - il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 19, 0403 90 59, 0404 90 23 e 0404 90 29, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6%.
- il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 19, 0403 90 19 e 0404 90 29, in polvere, granulati o sotto altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte pari o superiore al 45%
e
- il burro e le altre materie grasse del latte aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte, che non sia l'82%, ma sia uguale o superiore al 62%,
sono assimilati al burro di cui all'allegato A (PG 6);
f) - il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici da NC 0403 10 11 a 0403 10 19, ai codici da NC 0403 90 51 a 0403 90 59 ed ai codici da NC 0404 90 21 a 0404 90 29, concentrati, non in polvere, granulati o sotto altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
e
- il formaggio
sono assimilati:
i) al latte scremato in polvere di cui all'allegato A (PG 2) per quanto riguarda la parte non grassa del tenore di materia secca del prodotto assimilato
e
ii) al burro di cui all'allegato A (PG 6) per quanto riguarda il tenore di materia grassa butirrica del prodotto assimilato;
g) Il riso semigreggio, codice NC 1006 20 è assimilato al riso lavorato del codice NC 1006 30;
h) - lo zucchero greggio di barbabietola o di canna, codice NC 1701 11 90 o codice NC 1701 12 90, contenente, in peso, allo stato secco, 92% o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico,
- gli zuccheri codici NC 1701 91 00 e 1701 99 90,
- i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 (*),
- i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 (*),
che soddisfano alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 1785/81 e dal regolamento (CE) n. 2135/95 (**), per poter fruire di una restituzione in caso di esportazione tale e quale, sono assimilati allo zucchero bianco, codice NC 1701 99 10;
(*) A esclusione delle miscele ottenute, in parte, da prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1766/92
(**) GU L 214 dell'8. 9. 1995, p. 16.
3. Tuttavia, su richiesta dell'interessato, d'accordo con l'autorità competente, i prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 2, lettera d) sono assimilati:
i) al latte scremato in polvere di cui all'allegato A (PG 2) per quanto riguarda la parte non grassa del tenore di materia secca del prodotto assimilato

e

ii) al burro di cui all'allegato A (PG 6) per quanto riguarda il tenore di materia grassa butirrica del prodotto assimilato.

Articolo 2
L'importo della restituzione accordata per la quantità, determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, di ciascuno dei prodotti di base esportati sotto forma di una stessa merce, si ottiene moltiplicando tale quantità per il tasso della restituzione relativo al prodotto di base considerato, quale risulta, per unità di peso, dall'applicazione dell'articolo 4.
Tuttavia, per quanto riguarda la miscela di D-glucitolo (sorbitolo) di cui ai codici NC 2905 44 e 3823 60, quando l'interessato non indica nella dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 gli elementi di cui al paragrafo 3, quarto trattino del medesimo articolo, o non comprova la dichiarazione con una documentazione soddisfacente, il tasso della restituzione applicabile a tali miscele è quello applicabile al prodotto di base interessato, al quale si applica il tasso meno elevato.
Quando, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, possono essere applicati vari tassi di restituzione per un medesimo prodotto di base, va calcolato un importo particolare per ciascuna delle quantità del prodotto di base in oggetto cui è applicabile un tasso di restituzione distinto.
Quando una merce è entrata nella fabbricazione della merce esportata, il tasso di restituzione da considerare per il calcolo dell'importo relativo a ciascuno dei prodotti di base, prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o prodotti la cui assimilazione ad una di queste due categorie risulta dalle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, che sono entrati nella fabbricazione della merce esportata, è quello applicabile in caso di esportazione della prima merce allo stato naturale.

Articolo 3
1. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato B, salvo riferimento all'allegato C o applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, la quantità di ciascuno dei prodotti di base che deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione, è determinata come segue:
a) se è utilizzato un prodotto di base allo stato naturale o un prodotto assimilato, la quantità è quella effettivamente utilizzata per la fabbricazione della merce esportata, tenendo conto dei seguenti tassi di conversione:
- a 100 kg di siero di latte assimilato al prodotto pilota del gruppo n. 1, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), corrispondono 6,06 kg di detto prodotto pilota,
- a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), primo trattino al prodotto pilota del gruppo n. 2 corrispondono 9,1 kg di detto prodotto pilota,
- alla parte non grassa di 100 kg di prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), primo trattino, o paragrafo 3, punto i) al prodotto pilota del gruppo n. 2 corrispondono 1,01 kg di detto prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materia secca non grassa contenuta nel prodotto considerato,
- alla parte non grassa di 100 kg di formaggio, corrispondono 0,80 kg del prodotto pilota del gruppo n. 2, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), secondo trattino, per l'1 %, in peso, di materia secca non grassa contenuta nel formaggio,
- a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso di materia secca, di materie grasse del latte inferiore o pari al 27 %, corrispondono 3,85 kg di detto prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materie grasse del latte contenute nel prodotto considerato.
Tuttavia, a richiesta dell'interessato, a 100 kg di latte liquido assimilato al prodotto pilota del gruppo n. 3, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), primo trattino, avente tenore, in peso, di materie grasse del latte nel latte liquido inferiore o pari al 3,2 %, corrispondono 3,85 kg di detto prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materie grasse del latte contenute nel prodotto considerato,
- a 100 kg di materia secca contenuta in uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso, di materia secca, di materie grasse del latte superiore al 27 % corrispondono 100 kg di detto prodotto pilota.
Tuttavia, a richiesta dell'interessato, a 100 kg di latte liquido assimilato al prodotto pilota del gruppo n. 3, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), primo trattino, avente tenore, in peso, di materie grasse del latte nel latte liquido superiore al 3,2 %, corrispondono 12,32 kg di detto prodotto pilota,
- a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), al prodotto pilota del gruppo n. 6 corrispondono 1,22 kg di detto prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materie grasse provenienti dal latte contenuto nel prodotto lattiero-caseario considerato,
- alla parte grassa di 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), primo trattino, o paragrafo 3, punto ii), al prodotto pilota del gruppo n. 6 corrispondono 1,22 kg di detto prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materie grasse provinienti dal latte contenuto nel prodotto lattiero-caseario considerato,
- alla parte grassa di 100 kg di formaggio, corrispondono 0,80 kg del prodotto pilota del gruppo n. 6, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), secondo trattino, per l'1 %, in peso, di materie grasse del latte contenute nel formaggio;

«- a 100 kg di riso semigreggio a grani tondi, di cui al paragrafo 2, punto g), corrispondono 77,5 kg di riso lavorato a grani tondi;
- a 100 kg di riso semigreggio a grani medi o lunghi, di cui al all'articolo 1, paragrafo 2, punto g), corrispondono 69 kg di riso lavorato a grani lunghi;
- a 100 kg di zucchero greggio, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto h), primo trattino, corrispondono 92 kg di zucchero bianco;
- a 100 kg di zucchero di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto h), secondo trattino, corrisponde 1 kg di zucchero bianco moltiplicato per l'1 % di saccarosio;
- a 100 kg di uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto h), terzo trattino, che soddisfano alle condizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95, corrisponde 1 kg di zucchero bianco moltiplicato per l'1 % di saccarosio (eventualmente aumentato del tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio), determinato come previsto in detto articolo 3;
- a 100 kg di sostanza secca [determinata come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95] contenuta nell'isoglucosio o nello sciroppo di isoglucosio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto h), quarto trattino, che soddisfa alle condizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95, corrispondono 100 kg di zucchero bianco;
- a 100 kg di sostanza secca di uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto h), quinto trattino, che soddisfano alle condizioni dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95, corrispondono 100 kg di zucchero bianco.
b) i) in caso di utilizzazione di un prodotto cui si applica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o del regolamento (CE) n. 3072/95:
- ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base o di un prodotto assimilato a detto prodotto di base;
- o assimilato ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base;
- o ottenuto dalla trasformazione di un prodotto assimilato ad un prodotto di base ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base;
tale quantità è quella effettivamente impiegata nella fabbricazione della merce esportata, ridotta ad una quantità di prodotto di base applicando i coefficienti di cui all'allegato E;

Tuttavia , per quanto riguarda l'alcole di cereali contenuto nelle bevande alcoliche di cui al codice NC 2208 , tale quantità è di 3.4 Kg di orzo per% volume di alcole proveniente dai cereali, per hl di bevanda alcolica esportata.
c) se è utilizzato:
- un prodotto non compreso nell'allegato II del trattato, ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di cui alla lettera a) o b),
- o un prodotto ottenuto dalla miscela e/o dalla trasformazione di vari prodotti di cui alla lettera a) e/o b) e/o di prodotti di cui al precedente trattino,
tale quantità, da determinarsi in base alla quantità di detto prodotto effettivamente utilizzato nella fabbricazione della merce esportata, è uguale, per ciascuno dei prodotti di base considerati e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, alla quantità riconosciuta dalle autorità competenti in conformità delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1. Per il calcolo di detta quantità sono applicabili, se del caso, i tassi di conversione di cui alla lettera a), nonché le regole particolari di calcolo, i rapporti di equivalenza o i coefficienti di cui alla lettera b).
Tuttavia, per quanto riguarda le bevande alcoliche a base di cereali comprese nelle bevande alcoliche di cui al codice NC 2208, tale quantità è di 3,4 kg di orzo per volume di alcole proveniente da cereali, per hl di bevanda alcolica esportata.
2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, sono considerati come effettivamente impiegati i prodotti utilizzati allo stato naturale nel processo di fabbricazione della merce esportata. Se nel corso di una delle fasi del processo di fabbricazione di detta merce, un prodotto di base è a sua volta trasformato in un altro prodotto di base più elaborato utilizzato in una fase ulteriore, solo quest'ultimo prodotto di base è considerato effettivamente impiegato.
Le quantità di prodotti effettivamente impiegati ai sensi del primo comma devono essere determinate per ogni merce che costituisce oggetto di un'esportazione.
Nel caso di esportazioni regolarmente effettuate di merci che, fabbricate da una data impresa in condizioni tecniche ben definite, hanno caratteristiche e qualità costanti, dette quantità possono essere determinate, d'intesa con le autorità competenti, o sulla base della formula di fabbricazione delle suddette merci o sulla base delle quantità medie dei prodotti impiegati durante un periodo determinato, nella fabbricazione di una data quantità di tali merci. Le quantità di prodotti così determinate sono prese in considerazione finché non interviene una modifica nelle condizioni di fabbricazione delle merci considerate.

Salvo in caso di autorizzazione formale da parte dell'autorità competente, le quantità di determinati prodotti devono essere confermate almeno una volta all'anno.
Per determinare le quantità effettivamente impiegate, è opportuno tener conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3615/92 della Commissione (23).
3. per quanto riguarda le merci di cui all'allegato C, la quantità dei prodotti di base che deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione è quella fissata nell'allegato stesso per ciascuna di dette merci.
Tuttavia,
a) per le paste fresche, i quantitativi di prodotti di base previsti nell'allegato C devono essere ridotti alla quantità equivalente di paste secche moltiplicando tali quantitativi per il tenore di estratto secco espresso in percentuale e diviso per 88;
b) quando le merci in questione sono state fabbricate, in parte, con prodotti che si trovano in regime di perfezionamento attivo e, in parte, con prodotti rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, la quantità di prodotti di base che deve essere presa in considerazione per il calcolo della restituzione da concedere per quest'ultima categoria di prodotti viene determinata secondo quanto disposto nei paragrafi 1 e 2.

Articolo 4
1. Il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base, alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
Detto tasso può essere modificato alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92 ed ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti citati all'articolo 1, paragrafo 1.
Tuttavia, il tasso della restituzione applicabile alle uova di volatili da cortile in guscio, fresche o conservate, nonché alle uova sgusciate e al giallo d'uova, atti ad usi alimentari, freschi, essiccati o diversamente conservati, non zuccherati, è fissato per un periodo identico a quello preso in considerazione per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati allo stato naturale.
2. Il tasso della restituzione è determinato tenendo conto in particolare:
a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo.

d) dall'evoluzione , da una parte, delle spese e , dall'altra parte, dei prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale,

e) del rispetto dei limiti risultanti dagli accordi conclusi in applicazione dell'articolo 228 del Trattato.

Per quanto riguarda la fecola di patate di cui al codice NC 1108 13, il tasso della restituzione è fissato separatamente, in equivalente granturco, alle condizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, in virtù dei criteri sopra descritti. I quantitativi di fecola di patate prodotti sono convertiti in quantitativi equivalenti di granturco ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b);

3. Per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili negli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato, per quanto riguarda i prodotti di base o i prodotti ad essi assimilati.
4. Eccezion fatta per i cereali, non sono concesse restituzioni per prodotti utilizzati per la fabbricazione dell'alcole contenuto nelle bevande alcoliche di cui all'allegato B, sotto il codice NC 2208.
5. a) Per le merci elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93, per quanto riguarda i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso e per le merci elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, per quanto riguarda i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti del settore dello zucchero, i tassi delle restituzioni fissati conformemente al paragrafo 1 vengono applicati previa presentazione, al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione e contemporaneamente alla domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che sono stati utilizzati nella fabbricazione di detti prodotti da esportare, non è stato né sarà chiesto il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dai regolamenti precitati.
La prova di cui al primo comma consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa, attestante che per quest'ultimo prodotto non è stato né sarà richiesto il beneficio di una restituzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1722/93 o dal regolamento (CEE) n. 1010/86.
La dichiarazione di cui al secondo comma è controllata conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1.
b) Quando la prova prevista al punto a) non sia apportata, le merci beneficiano di un tasso ridotto tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 o del regolamento (CEE) n. 1010/86, secondo il caso, al prodotto di base utilizzato valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci. Questo tasso così determinato è fissato secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

6. a) La restituzione per le fecole e gli amidi di cui al codice NC 1108 o dei prodotti a cui si applica l'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92 derivanti dalla trasformazione di questi amidi e fecole è accordata soltanto su presentazione di una dichiarazione del fornitore di questi prodotti attestante che questi ultimi sono stati direttamente fabbricati a partire da cereali, da patate o da riso, ad esclusione di qualsiasi utilizzo di sottoprodotti ottenuti al momento della fabbricazione di altri prodotti agricoli o merci.
La dichiarazione di cui al primo comma può essere valida, fino a revoca, per qualsiasi fornitura emanante da uno stesso produttore; essa è controllata conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1.
b) Se il tenore di estratto secco della fecola di patate assimilata all'amido di granturco conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è uguale o superiore all'80 %, il tasso della restituzione sarà uguale a quello fissato conformemente al paragrafo 1; se il tenore di estratto secco è inferiore all'80 %, il tasso sarà uguale al tasso della restituzione fissato conformemente al paragrafo 1 moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo dell'estratto secco e diviso per 80.
Per tutti gli altri tipi di amidi e fecole, se il tenore di estratto secco è uguale o superiore all'87 %, il tasso della restituzione sarà quello fissato conformemente al paragrafo 1; se il tenore di estratto secco è inferiore all'87 %, il tasso sarà uguale a quello fissato conformemente al paragrafo 1 moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo di estratto secco e diviso per 87.
Se il tenore di estratto secco degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina di cui ai codici NC 1702 30 59, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 o 2106 90 55 è uguale o superiore al 78 %, il tasso della restituzione sarà quello fissato conformemente al paragrafo 1; se il tenore di estratto secco di questi sciroppi è inferiore al 78 %, il tasso sarà uguale a quello fissato conformemente al paragrafo 1 moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo di estratto secco e diviso per 78.
c) Per l'applicazione della lettera b) di cui sopra, il tenore di materia secca delle fecole ed amidi è determinato secondo il metodo previsto dall'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (24); il tenore di materia secca degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina è determinato con il metodo 2 di cui all'allegato II della direttiva 79/796/CEE del Consiglio (25) o con qualsiasi altro metodo di analisi adeguato che offra, quanto meno, le stesse garanzie.
d) Al momento della dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'interessato è tenuto a dichiarare il tenore di estratto secco degli amidi e fecole o degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina utilizzati.
7. Quando la situazione nel commercio internazionale delle caseine di cui al codice NC 3501 10, dei caseinati di cui al codice NC 3501 90 90 e dell'ovoalbumina di cui al codice NC 3502 10, o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario per queste merci, la restituzione può essere differenziata secondo la loro destinazione.
8. La restituzione può essere differenziata per le merci di cui ai codici NC 1902 11, 1902 19 e 1902 40 10 secondo la loro destinazione.
9. La restituzione può essere differenziata a seconda che il tasso della restituzione sia fissato in anticipo, conformemente all'articolo 6, o meno.


Articolo 5
1. Il tasso della restituzione è quello applicabile il giorno in cui le merci vengono esportate.
2. E' tuttavia applicabile un sistema di fissazione anticipata del tasso di restituzione

In caso di applicazione del sistema di fissazione anticipata del tasso di restituzione, il tasso in vigore il giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata è applicato a un'esportazione da effettuarsi dopo tale data, durante il periodo di validità del titolo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 C, paragrafo 2.

Il tasso di restituzione, determinato alle condizioni di cui al comma precedente, è adeguato secondo regole identiche a quelle applicabili in materia di fissazione anticipata delle restituzioni relative ai prodotti di base esportati allo stato naturale, utilizzando però i coefficienti di conversione stabiliti nell'allegato E per i prodotti trasformati a base di cereali

Il comma precedente non si applica alle domande di fissazione anticipata presentate fino al 24 marzo 2000 compreso.(modificato con Reg. Ce 701/2000)


Articolo 6
1.Il versamento di una restituzione per l'esportazione di prodotti agricoli che rispondano alle condizioni dell'articolo 7 , nonché per i cereali sottoposti a controllo per la fabbricazione di bevande spiritose di cui all'articolo 4 del regolamento (Ce) n.2825/93 , a decorrere dal 1 marzo 2000, è subordinata alla presentazione di un titolo rilasciato alle condizioni previste dall'articolo 6 A del regolamento (Ce) n.1223/94.

Il precedente comma non si applica alle esportazioni effettuate nel quadro di un'operazione di aiuto alimentare internazionale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round (inserito con reg. Ce 238/200), alle consegne di cui agli articoli 34, 40, 44, 46, paragrafo 1 del regolamento (Ce) n.800/1999 e alle esportazioni di cui all'articolo 6 H.

2. Il versamento della restituzione nel quadro del sistema di fissazione anticipata di cui all'articolo 5, paragrafo 2 è subordinato alla presentazione di un titolo che comporti la fissazione anticipata dei tassi di restituzione.

3.Il titolo non è trasferibile. Può essere utilizzato dal suo titolare.(modificato con reg. Ce 238/200)

4.Quando l'interessato non preveda di effettuare esportazioni in partenza da uno Stato membro diverso da quello in cui ha presentato la domanda di titolo, l'ente competente può conservarlo, segnatamente in forma di file informatico

5.Per l'applicazione del presente articolo ai cereali sottoposti a controllo per la fabbricazione di bevande alcoliche , di cui all'articolo 4 del regolamento (Ce) n.2825/93, i riferimenti al termine "esportazione" vanno intesi come riferimenti a tale controllo.

Articolo 6 A

1.Il titolo è chiesto e rilasciato per un importo stabilito in Euro.

La domanda di titolo e il titolo sono redatti conformemente al modello dell'allegato F.

2.L'interessato può chiedere la fissazione anticipata dei tassi di restituzione in vigore il giorno di presentazione della domanda. In tale caso la fissazione anticipata concerne tutti i tassi di restituzione applicabili. Le domande di fissazione anticipata soggette alle condizioni di cui all'allegato F, possono essere presentate contemporaneamente alla domanda del titolo a o partire dal giorno di attribuzione del titolo e fino all'ultimo giorno di validità del medesimo.(modificato con reg. Ce 238/200)

La fissazione anticipata non è applicabile alle esportazioni effettuate prima del giorno di presentazione della domanda.

3.Il rilascio di un titolo impone al titolare di chiedere le restituzioni per le esportazioni effettuate durante la validità del titolo, per importo uguale all'importo per il quale il titolo è stato rilasciato. Per garantire il rispetto di tali obblighi è costituita la cauzione di cui all'articolo 6 E

4.Gli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (Cee)n.2220/85.

Si considera che l'esigenza principale è soddisfatta se l'operatore ha trasmesso la o le domande specifiche, relative alle esportazioni effettuate durante il periodo di validità del titolo alle condizioni di cui all'allegato F-VI. Se la domanda specifica non è la dichiarazione di esportazione deve essere depositata , salvo caso di forza maggiore, entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

La prova che l'operatore ha ottemperato all'esigenza principale è fornita dalla presentazione all'autorità competente dell'esemplare n.1 del titolo debitamente imputato, conformemente al disposto dell'allegato F-VI. Tale prova dev'essere fornita entro la fine del nono mese seguente la data di scadenza della validità del titolo.

Articolo 6 B

1.Le domande di titolo possono essere presentate:

entro il 31 agosto per i titoli validi dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno seguente;

entro il 5 novembre per i titoli validi dal 1 dicembre al 30 settembre dell'anno seguente

entro il 5 gennaio per i titoli validi dal 1 febbraio al 30 settembre

entro il 5 marzo per i titoli validi dal 1 aprile al 30 settembre

entro il 5 maggio per i titoli validi dal 1 giugno al 30 settembre

entro il 5 luglio per i titoli validi dal 1 agosto al 30 settembre;

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione non oltre:

il 5 settembre le domande di titoli di cui al paragrafo 1 , lettera a)

il 12 novembre le domande di titoli di cui al paragrafo 1, lettera b)

il 12 gennaio le domande di titoli di cui al paragrafo 1, lettera c)

il 12 marzo le domande di titoli di cui al paragrafo 1 lettera d)

il 12 maggio le domande di titoli di cui al paragrafo 1 , lettera e)

il 12 luglio le domande di titoli di cui al paragrafo 1, lettera f)

3.La Commissione determina l'importo per il quale possono essere rilasciati i titoli sulla base dei seguenti elementi:

a)l'importo massimo delle restituzioni, stabilito conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo.

diminuito

b) se del caso dell'importo che supera l'importo massimo versabile nel corso dell'anno finanziario precedente

diminuito

c) dell'importo riservato a coprire le esportazioni di cui all'articolo 6 H

diminuito

d)dei versamenti effettuati nel corso dell'anno finanziario per esportazioni antecedenti il 1 marzo 2000

diminuito

e)dei versamenti effettuati nell'anno finanziario in corso, relativi ad esportazioni effettuate nel corso del precedente anno finanziario,

diminuito

f)degli importi per i quali sono stati rilasciati i titoli validi nel corso dell'anno finanziario considerato,(inserito con reg. Ce 238/2000)

aumentato

g)dell'importo per il quale sono stati restituiti titoli già rilasciati, di cui all'articolo 6 F

aumentato

h)dell'eventuale utilizzazione incompleta dell'importo riservato di cui al precedente punto c)

e

i)degli elementi di incertezza relativi ad alcuni degli importi di cui sopra.

4.L'importo totale dei titoli che possono essere rilasciati per i singoli periodi di cui al paragrafo 1 è pari a:

40% dell'importo totale di cui al paragrafo 3 per il periodo di cui al paragrafo 1 , punto a);

20% dell'importo di cui al paragrafo 3, determinato il 12 novembre, per il periodo di cui al paragrafo 1, punto b)

25% dell'importo di cui al paragrafo 3 , determinato il 12 gennaio , per il periodo di cui al paragrafo 1, punto c);

33% dell'importo di cui al paragrafo 3, determinato il 12 marzo, per il periodo di cui al paragrafo 1 , punto d);

50% dell'importo di cui al paragrafo 3, determinato il 12 maggio , per il periodo di cui al paragrafo 1, punto e);

100% dell'importo di cui al paragrafo 3, determinato il 12 luglio, per il periodo di cui al paragrafo 1, punto f)

5.Qualora l'importo totale delle domande ricevute per i singoli periodi superi il massimale di cui al paragrafo 4, la Commissione stabilisce un coefficiente di riduzione applicabile a tutte le domande depositate entro le date di cui, al paragrafo 1, in modo da rispettare il massimale di cui al paragrafo 4.

La Commissione pubblica il coefficiente nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee entro 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2.

6.Se la Commissione stabilisce un coefficiente di riduzione, i titoli possono essere attribuiti per un importo massimo pari al prodotto dell'importo richiesto e di 1 meno il coefficiente di riduzione stabilito conformemente al paragrafo 5 o al paragrafo 8.

In tale caso entro 5 giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del coefficiente nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il richiedente ha la facoltà di rinunciare alla domanda (modificato con reg. Ce 238/2000)

7.Rispettivamente entro il 1 ottobre, il 1 dicembre, il 1 febbraio, il 1 aprile , il 1 giugno, il 1 agosto, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi per i quali alcuni richiedenti hanno rinunciato alla domanda di titolo in applicazione del paragrafo 6.

8.Possono essere presentate domande di titolo fuori dai periodi di cui al paragrafo 1, con decorrenza dal 1 ottobre di ogni anno finanziario. Le domande presentate nel corso di una settimana sono trasmesse alla Commissione il martedì seguente. I relativi titoli possono essere rilasciati con decorrenza dal lunedì seguente la comunicazione, salvo misura presa dalla Commissione.

Se ritiene che possa essere messo in questione il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione europea, la Commissione può applicare un coefficiente di riduzione alle domande de titolo in esame tenendo conto del metodo di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4. Può inoltre sospendere il rilascio di titoli.

La Commissione pubblica il coefficiente nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee entro quattro giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione delle domande di cui al primo comma.(inserito con reg. Ce 238/2000 emodificato con Reg. Ce 701/2000)

9.I titoli di cui al precedente paragrafo possono essere richiesti esclusivamente se non è stato fissato un coefficiente di riduzione ai sensi del paragrafo 5 e fino ad esaurimento degli importi di cui al paragrafo 4, cui vanno aggiunti gli importi per i quali non sono stati effettivamente rilasciati titoli nonché gli importi per i quali i titoli sono stati restituiti.

10.Con decorrenza dal 15 agosto possono essere presentate domande di titoli per esportazioni da effettuarsi entro il 1 ottobre alle condizioni di cui al paragrafo 8, purchè siano disponibili i relativi importi, determinati ai sensi del paragrafo 3.

11.Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5, 7, 9, 10 sono applicabili con decorrenza dal 15 luglio.2000 (inserito con reg. Ce 238/2000).

Articolo 6 C

1.Il titolo è valido con decorrenza dalla data indicata sulla domanda del titolo, alle condizioni di cui all'allegato F.

2.Il titolo è valido fino alla fine dell'anno Finanziario.

Tuttavia, in caso di fissazione anticipata dei tassi di restituzione , detti tassi sono validi fino alla fine del quinto mese che segue quello della domanda di fissazione anticipata, ovvero fino alla scadenza della validità del titolo, se questa è precedente.

Per le esportazioni effettuate fra il primo marzo ed il 30 settembre 2000, in caso di fissazione anticipata dei tassi di restituzione tali tassi restano validi fino alla scadenza della validità del titolo.(inserito con reg. Ce 238/2000)

Le domande di fissazione anticipata sono presentate conformemente al punto II dell'allegato F .

Articolo 6 D

Le domande di titolo e i titoli rilasciati per un'operazione di aiuti alimentari internazionali ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round (inserito con reg. Ce 238/2000) contengono, alla casella 20, una delle seguenti diciture:

Certificado Gatt- Ayuda alimentaria

Gatt -licens - fodevarehjaelp

Bescheinigung Gatt- Nahrungsmittelhilfe

pistoihtiko Gatt- Episitistikh bohqeia

Gatt certificate - Food aid

Certificat Gatt- aide alimentaire

Titolo Gatt- Aiuto alimentare

Gatt- Certificaat- Voedselhulp

Certificado Gatt -Ajuda alimentar

Gatt- todistus:Elintarvikeapu

Gatt - licens - Livsmedelsbitand

Le disposizioni dell'articolo 6 B non si applicano a tali titoli.

In deroga ai regolamenti che fissano i tassi di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti di base iin forma di merci, i tassi di restituzione con fissazione anticipata applicati alle domande di titolo e ai titoli rilasciati per procedere a una operazione di aiuto alimentare sono i tassi applicabili alle altre esportazioni, per le quali non è prevista la fissazione anticipata dei tassi di restituzione. Devono essere presi in considerazione i tassi in vigore il giorno stabilito in applicazione dell'articolo 2 del Reg. Ce n.259/98, trattandosi di esportazioni a titolo di aiuti comunitari, oppure il giorno stabilito dall'art.13 (modificato con reg. Ce 238/2000), paragrafo 2 del Regolamento Ce 174/1999, trattandosi di esportazioni di latte o di prodotti lattiero caseari a titolo di aiuti alimentari nazionali.

Articolo 6 E

Le domande di titolo diverse dai titoli relativi a operazioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 6 D sono valide solo qualora una cauzione pari al 25% dell'importo richiesto sia stata costituita alle condizioni dell'articolo 14 del regolamento ( Ce) n.3719/88

La cauzione è liberata alle condizioni stabilite dall'articolo 6 F.

Articolo 6 F

1.In caso di applicazione del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 6 B, paragrafo 5, la cauzione è immediatamente liberata, per un importo massimo pari all'importo costituito, moltiplicato per il coefficiente di riduzione (modificato con reg. Ce 238/2000).

2.La cauzione è liberata per una quota del 94% qualora il richiedente rinunci al titolo, in applicazione dell'articolo 6 B , paragrafo 6.

3.La cauzione è liberata totalmente qualora il titolare del titolo abbia richiesto restituzioni di importo pari al massimo al 95% dell'importo per il quale è stato rilasciato il titolo..

4.Quando un titolo non è stato utilizzato per il 95% dell'importo per il quale era stato rilasciato, è incamerata una parte della cauzione pari al 25% della differenza tra il 95% dell'importo per il quale è stato rilasciato il titolo e l'importo effettivamente utilizzato.

5.Se il titolare di un titolo lo restituisce entro il 1 aprile, l'importo incamerato, determinato in base al paragrafo 4, è diminuito del 50%: Se il titolo è restituito dopo questo termine ma prima del 15 agosto, l'importo incamerato, determinato in applicazione del paragrafo 4,è diminuito del 25%.

6.Il titolare di un titolo che fornisce la prova di aver partecipato ad una gara di appalto indetta da un paese terzo importatore, di cui all'art.44 del regolamento Cee 3719/88 e di non aver ottenuto l'appalto, può chiedere di rinunciare ad un importo uguale a quello della restituzione che gli sarebbe stata versata se avesse ottenuto l'appalto. In tal caso il titolo è decurtato dell'importo corrispondente e la relativa cauzione è liberata.

Articolo 6 G

1.Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine del mese, gli importi delle restituzioni che hanno versato nei mesi precedenti per esportazioni effettuate entro il 1 marzo 2000.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1 gennaio di ogni anno e, per la prima volta, entro il 1 gennaio 2001, l'importo totale delle restituzioni effettivamente versate per esportazioni effettuate nell'anno finanziario precedente, nonché gli importi versati, e non comunicati in precedenza, per esportazioni effettuate durante precedenti anni finanziari.(modificato con reg. Ce 238/2000)

3.Per l'applicazione del paragrafo precedente il versamento di anticipi è considerato come un pagamento, I rimborsi di restituzioni indebitamente versate sono comunicate separatamente.

4.Entro il 15 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione;

a)gli importi per i quali i titolinel corso del mese precedente i titoli sono stati restituiti ai sensi dell'articolo 6 F , paragrafo 5 (sostituito con reg. Ce 238/2000)

b) gli importi per i quali nel corso del mese precedente, i titoli sono stati restituiti o ridotti ai sensi dell'articolo 6F, paragrafo 6 (sostituito con reg. Ce 238/2000)

c) gli importi per i quali i titoli sono scaduti e non sono stati utilizzati (sostituito con reg. Ce 238/2000)

d) i titoli di cui all'articolo 6 D , rilasciati durante il mese precedente.

Articolo 6 H

1.Dal 1 marzo al 30 settembre 2000 e, per ogni anno finanziario, con decorrenza dal 1 ottobre 2000 , per le esportazioni non accompagnate da un titolo può essere versata una restituzione entro i limiti di una riserva globale di 15 milioni di Euro per ogni anno finanziario .(sostituito con reg. Ce 238/2000)

Il presente articolo non è però applicabile alle esportazioni effettuate nel quadro di un'operazione di aiuto alimentare internazionale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round (inserito con reg. Ce 238/2000) né alle consegne di cui agli articoli 36, 40,44 e 46, paragrafo 1, del regolamento Ce 800/1999.

2.Le disposizioni del presente articolo si applicano alle esportazioni effettuate da operatori che non sono stati in possesso di titoli dall'inizio dell'anno finanziario considerato, che non sono in possesso di titoli il giorno dell'esportazione e che nell'anno finanziario considerato hanno presentato domande per un importo globale inferiore a 20.000 Eur (sostituito con reg. Ce 238/2000).

E' applicabile esclusivamente negli Stati membri in cui le merci sono fabbricate o assemblate.

3.Gli Stati membri comunicano alla Commissione, rispettivamente entro il 5 e il 20 di ogni mese , gli importi delle restituzioni versate atitolo del presente articolo, rispettivamente dal 16 alla fine del mese precedente e dal 1 al 15 del mese in corso.

Se il totale degli importi comunicati dagli Stati membri è pari ad almeno 12000000 Eur la Commissione sospende l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo alle esportazioni non accompagnate da un titolo (modificato con reg. Ce 238/2000).

Articolo 6 I

1.Il regolamento (Cee) 3719/88 è applicabile ai titoli di cui al presente regolamento, eccezion fatta per le disposizioni relative ai titoli di importazione.

Le disposizioni relative ai diritti e agli obblighi inerenti ai titoli stabiliti quantitativamente si applicano, mutatis mutandis, ai diritti e agli obblighi dei titoli di cui al presente regolamento, stabiliti per importi in Euro, fermo restando il disposto dell'allegato F.

2.In deroga al paragrafo 1 , le seguenti disposizioni del regolamento Cee n.3719/88 non sono applicabili ai titoli di restituzione di cui al presente regolamento:

gli articoli 9,12,13 bis, 19,22,30,31,33,38,41,42,45;

l'articolo 8 paragrafo 2 ( tale paragrafo resta peraltro applicabile ai titoli di fissazione anticipata rilasciati in applicazione del regolamento Ce n.1223/94)

articolo 8 paragrafo 4

articolo 16 paragrafo 1

articolo 34 paragrafo 5

3. depennato da Reg. Ce 238/2000

4.Per l'applicazione dell'art.36 del Regolamento Cee n.3719/88, la durata di validità dei titoli che scadono entro il 30 settembre non può essere prorogata. In tal caso il titolo deve essere annullato per gli importi non richiesti per cause di forza maggiore .

Articolo 7
1. Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3665/87. Inoltre, all'atto dell'esportazione delle merci, l'interessato deve dichiarare le quantità dei prodotti di base, dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o dei prodotti la cui assimilazione ad una di queste due categorie risulta dalle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, che sono stati effettivamente impiegati nella fabbricazione delle merci stesse, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, per la fabbricazione di suddette merci, per i quali sarà richiesta la concessione di una restituzione, o far riferimento a questa composizione se quest'ultima è stata stabilita in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma.
Quando una merce è entrata nella fabbricazione di una merce da esportare, la dichiarazione dell'interessato deve comportare, da un lato, l'indicazione della quantità della merce effettivamente impiegata, dall'altro, la natura e la quantità di ognuno dei prodotti di base, dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o dei prodotti la cui assimilazione ad una di queste due categorie risulta dalle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, da cui proviene la merce in questione.
L'interessato deve giustificare la propria dichiarazione fornendo alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni che queste ultime ritengono necessari.
Per verificare l'esattezza della dichiarazione loro presentata, le autorità competenti utilizzano ogni appropriato mezzo di controllo.
A richiesta delle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si effettuano le formalità doganali di esportazione, le autorità competenti degli altri Stati membri comunicano loro direttamente tutte le informazioni di cui possono disporre, al fine di permettere il controllo della dichiarazione dell'interessato.

1 bis. In deroga al precedente paragrafo, d'accordo con le autorità competenti, la dichiarazione dei prodotti e/o delle merci impiegate può essere sostituita dalla dichiarazione complessiva delle quantità di prodotti impiegati o da un riferimento ad una dichiarazione relativa a tali quantità, qualora esse siano state determinate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, a condizione che il produttore tenga a disposizione delle autorità tutte le informazioni necessarie alla verifica della dichiarazione.
2. L'interessato, se non effettua la dichiarazione di cui al paragrafo 1, oppure non fornisce le informazioni sufficienti a giustificazione della propria dichiarazione, non potrà beneficiare della restituzione.

Tuttavia , se l'interessato dimostra in maniera soddisfacente alle autorità competenti di non possedere o di non essere in grado di fornire le informazioni richieste circa le condizioni di fabbricazione della merce da esportare, e se detta merce figura nelle colonne 1 e 2 dell'allegato D, l'interessato può fruire, su sua espressa richiesta, di una restituzione per il calcolo della quale la natura e la quantità dei prodotti di base da prendere in considerazione sono determinate in base ai dati ricavati dall'analisi della merce da esportare e secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato D.L'autorità competente stabilisce le condizini di esecuzione dell'analisi.
Le spese relative alla suddetta analisi sono a carico dell'interessato.
Quando alla merce esportata si applica l'articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 570/88, il tasso di restituzione applicabile ai prodotti lattiero-caseari è quello risultante dall'utilizzazione di prodotti lattiero-caseari a prezzo ridotto, a meno che l'esportatore non fornisca la prova che la merce non contiene prodotti lattiero-caseari a prezzo ridotto.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle quantità di determinati prodotti agricoli in applicazione dell'allegato C, salvo per quanto riguarda:
- le quantità di prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma, esportate sotto forma di merci ottenute in parte con prodotti che si trovano in regime di perfezionamento attivo alle condizioni definite all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b),
- le quantità di uova o di prodotti di uova esportate sotto forma di paste alimentari di cui al codice NC 1902 11,
- il tenore di materia secca delle paste fresche di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),
- la natura dei prodotti di base effettivamente impiegati nella fabbricazione di D-Glucitolo (sorbitolo) di cui ai codici NC 2905 44 e 3823 60, nonché, se del caso, le proporzioni di D-Glucitolo (sorbitolo) ottenute rispettivamente da prodotti amilacei e da saccarosio,
- le quantità di zucchero bianco entrate nella fabbricazione di penicilline di cui al codice NC 2941 10,
- le quantità di caseina esportate sotto forma di merci di cui al codice NC 3501 90 90.

- il grado Balling della birra di cui al codice NC 2203,
- le quantità di orzo non trasformate in malto accettate dalle autorità competenti.
La descrizione delle merci indicata sulla dichiarazione di esportazione e la domanda di restituzione di merci di cui all'allegato C deve essere effettuata conformemente alla nomenclatura di questo allegato.
4. Quando, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, si procede all'analisi di una merce, vengono utilizzati i metodi di analisi di cui al regolamento (CEE) n. 4056/87 della Commissione (27) o, altrimenti, quelli previsti per la classificazione nella tariffa doganale comune di una merce similare importata nella Comunità.
5. Nel documento comprovante l'esportazione sono indicate sia le quantità di merci esportate, che le quantità dei prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma o riferimento alla composizione stabilita in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma. Tuttavia, in caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, secondo comma del presente articolo, nel documento sono indicate, al posto di queste ultime quantità, quelle dei prodotti di base che figurano nella colonna 4 dell'allegato D corrispondente ai dati forniti dall'analisi della merce esportata.
6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 1 bis, ciascuno Stato membro informa la Commissione circa le misure di controllo alle quali si ricorre nel suo territorio per i vari tipi di merci esportate. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
7.Quanto alle esportazioni effettuate fra il 1 ed il 15 ottobre di ogni anno, il versamento delle restituzioni non può aver luogo prima del 16 ottobre.(modificato con reg. Ce 238/2000)

Articolo 7 bis

1. Conformemente all'articolo 7, per le merci dei codici NC da 1806 90 60 a 1806 90 90, del codice NC 1901 e del codice NC 2106 90 98 che contengono un'alta percentuale di prodotti lattiero-caseari dei codici NC 0402 10 19, 0402 21 19, 0405 00 e del codice 0406, di seguito denominati prodotti lattiero-caseari, gli interessati devono effettuare le seguenti dichiarazioni:
a) che nessuna quantità di prodotti lattiero-caseari è stata importata da paesi terzi nell'ambito di accordi particolari che prevedono un'imposizione ridotta, o b) le quantità di prodotti lattiero-caseari importate da paesi terzi nell'ambito di accordi particolari che prevedono un'imposizione ridotta.
2. Ai fini del paragrafo 1, il termine "contengono un'alta percentuale" significa 67 chilogrammi o più di prodotti lattiero-caseari utilizzati per la fabbricazione di 100 chilogrammi di merci esportate.
3. Quando la dichiarazione viene eseguita per quantità da determinarsi conformemente al terzo capoverso dell'articolo 3, paragrafo 2, l'autorità competente può accettare una dichiarazione dell'interessato che attesti che le quantità di prodotti lattiero-caseari effettivamente utilizzate non hanno goduto di accordi particolari che prevedono un'imposizione ridotta al momento dell'importazione.
4. La dichiarazione effettuata in conformità al paragrafo 1 o l'attestazione redatta conformemente al paragrafo 3 possono essere accettate dall'autorità competente quando è soddisfatta la condizione che il prezzo pagato per il prodotto lattiero-caseario incorporato nelle merci esportate è uguale o quasi uguale al prezzo che prevale sul mercato della Comunità per un prodotto equivalente. Nell'operare il confronto dei prezzi sarà tenuto conto del momento in cui il prodotto lattiero-caseario è stato acquistato.
5. Quando sono state utilizzate quantità che hanno beneficiato di un regime speciale che prevede un'imposizione ridotta, la restituzione sarà calcolata secondo l'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio.


Articolo 8
La restituzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non è concessa per le merci che sono state ammesse in libera pratica conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del trattato e che sono riesportate.
La restituzione non è neppure concessa per dette merci quando sono esportate dopo trasformazione oppure incorporate in altra merce.

Articolo 8bis

La Commissione apporta al presente regolamento le modifiche rese necessarie a seguito delle modifiche della nomenclatura combinata o le modifiche dell'allegato B necessarie per mantenere la concordanza con gli allegati rispettivi dei regolamenti menzionati all'articolo 1 paragrafo 1.


Articolo 9
I riferimenti al regolamento (CEE) n. 3035/80 abrogato dal regolamento (CE) n. 776/94 del Consiglio s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 1994.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1994.


Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

(1) GU n. L 318 del 20.12.1993, pag. 18.
(2) GU n. L 323 del 29.11.1980, pag. 27.
(3) GU n. L 91 dell'8.04.1994, pag. 6.
(4) GU n. L 159 dell'1.07.1993, pag. 112.
(5) GU n. L 94 del 09.04.1986, pag. 9.
(6) GU n. L 54 del 28.02.1991, pag. 22.
(7) GU n. L 62 del 07.03.1980, pag. 5.
(8) GU n. L 199 del 22.07.1983, pag. 12.
(9) GU n. L 351 del 14.12.1987, pag. 1.
(10) GU n. L 256 del 14.10.1993, pag. 7.
(11) GU n. L 148 del 28.06.1968, pag. 13.
(12) GU n. L 30 del 03.02.1994, pag. 1.
(13) GU n. L 172 del 30.06.1983, pag. 20.
(14) GU n. L 92 del 16.04.1993, pag. 44.
(15) GU n. L 55 dell'1.03.1988, pag. 31.
(16) GU n. L 273 del 05.11.1993, pag. 7.
(17) GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.
(18) GU n. L 166 del 25.06.1976, pag. 1.
(19) GU n. L 177 dell'1.07.1981, pag. 4.
(20) GU n. L 181 dell'1.07.1992, pag. 21.
(21) GU n. L 329 del 24.12.1979, pag. 1.
(22) GU n. L 158 del 09.06.1982, pag. 17.
(23) GU n. L 367 del 16.12.1992, pag. 10.
(24) GU n. L 178 del 05.07.1984, pag. 22.
(25) GU n. L 329 del 22.09.1979, pag. 24.
(26) Vedi pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.
(27) GU n. L 379 del 31.12.1987, pag. 29.

Il regolamento (Ce) riportato in questa pagina web non ha contenuto legale, ma solo informativo e divulgativo.

ALLEGATO F

I. Domanda di titoli
1. La domanda di titolo è compilata su un formulario conforme al modello contenuto in allegato.
Fino al 31 dicembre 2000 però, gli Stati membri possono disporre che le domande di titolo e i titoli siano compilati su formulari in conformità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3719/88, alle condizioni di cui al punto 3 successivo.
Se l'interessato non prevede di effettuare esportazioni da uno Stato membro diverso da quello nel quale presenta la domanda di titolo, può presentare la domanda per via elettronica, alle condizioni stabilite da tale Stato membro.
2. Il richiedente compila le caselle 4, 8, 10, 17 e 18 e, se del caso, 7 . (modificato con Reg. Ce 238/2000)
Alla casella 22 il richiedente precisa se prevede di utilizzare il titolo esclusivamente nello Stato membro che lo ha rilasciato o se chiede un titolo valido in tutta la Comunità.
Indica il luogo e la data della domanda nella casella 24 e firma la domanda di titolo.
Quanto alle domande di titolo per un aiuto alimentare, compila anche la casella 20, inserendovi una delle diciture di cui all'articolo 6 D.
3. Se la domanda di titolo è redatta su un formulario conforme all'allegato I del regolamento (CEE) 3719/88, si applicano le disposizioni del punto 2, salvo le seguenti:
- depennato con Reg. Ce 238/2000)
- l'eventuale indicazione della domanda di fissazione anticipata compare nella casella 20 e non nella casella 21 (inesistente); in tale casella il richiedente indica anche se il titolo è chiesto esclusivamente per l'esportazione da tale Stato membro;
- alle caselle 17 e 18 è indicato l'importo in euro;
- alla casella 13 il richiedente appone la dicitura: "Merci non comprese nell'allegato I"
- le caselle da 14 a 16 non sono compilate.

La domanda di fissazione anticipata se del caso dev'essere indicata nella casella 8.(modificato con Reg. Ce 238/2000)

Il richiedente indica nella casella 20 se il titolo è stato chiesto esclusivamente per l'esportazione a partire da questo Stato Membro.(modificato con Reg. Ce 238/2000)
II. Domanda di fissazione anticipata - domanda di estratto di titolo
1. Domanda di fissazione anticipata contemporanea alla domanda di titolo
Si veda al punto I (il richiedente compila la casella 21).
2. Domanda di fissazione anticipata dopo la domanda di titolo
In tal caso l'interessato compila una domanda che indichi:
nelle casella 1 e 2 il nome dell'ente che rilascia il titolo di restituzione per il quale è chiesta la fissazione anticipata e il numero di detto titolo;
nella casella 4 il nome del titolare del titolo;
nella casella 21 la data di presentazione della domanda di fissazione anticipata.

nella acsella 8 va apposta una crocetta alla voce "si"(modificato con Reg. Ce 238/2000)
3. Domanda di estratto di titolo
Il titolare del titolo può chiedere un estratto del titolo per un importo che non superi l'importo non ancora imputato sul titolo iniziale il giorno del rilascio dell'estratto(modificato con Reg. Ce 238/2000) , in particolare quando prevede di effettuare esportazioni per le quali le domande di restituzione non saranno presentate nello Stato membro di emissione del titolo. In tal caso al titolo iniziale è imputato l'importo della domanda dell'estratto e viene rilasciato un estratto su base di una domanda contenente le informazioni seguenti:
nelle caselle 1 e 2 il nome dell'ente che rilascia il titolo di restituzione, per il quale è chiesto un estratto, e il numero di titolo iniziale;
nella casella 4 il nome del titolare del titolo;
nelle caselle 17, 18 l'importo in euro chiesto in base all'estratto.
III. Rilascio di titoli con fissazione anticipata utilizzabili in tutta la Comunità e rilascio di estratti di titoli
1. Gli esemplari 1 e 2 sono rilasciati secondo gli allegati modelli e sono di colore azzurro(modificato con Reg. Ce 238/2000)
a) Le caselle 1 contiene il niome e l'indirizzo dell'ente che rilascia il titolo. La casella 2 ovvero la casella 23 contengono il numero del titolo, attribuito dall'ente che lo rilascia. (modificato con Reg. Ce 238/2000)
b) La casella 4 contiene il nome e l'indirizzo completo del titolare.
c) La casella 6 è depennata.
d) La casella 10 contiene la data di presentazione della domanda del titolo e la casella 11 indica l'importo della cauzione fissata in applicazione dell'articolo 6 E.(modificato con Reg. Ce 238/2000)
e) La casella 12 indica il primo giorno di validità, determinato, a seconda dei casi, in applicazione dell'articolo 6 B, paragrafo 1 o dell'articolo 6 B, paragrafo 8.
f) Alla casella 13 figura la data del 30 settembre che segue la data della casella 12.
g) La casella 17 è compilata dall'organismo competente, sulla base dell'importo determinato in applicazione dell'articolo 6 B. Le caselle 18 e 23 vanno compilate.
h) Le caselle 20 e 22 contengono le eventuali indicazioni previste nelle domanda.
i) La casella 21 è compilata conformemente alla domanda.
2. Se il titolo è rilasciato conformemente al modello dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3719/88 si applicano le disposizioni del punto 1, fermo restando che:
- alla casella 13 (prodotto da esportare) si aggiunge la dicitura "Merce non compresa nell'allegato I";
- le caselle 6 e da 14 a 18 sono depennate;
- alle caselle 17 e 18 alla quantità in tonnellate si sostituisce l'importo in euro;
- alla casella 20 è aggiunta la dicitura "titolo valido con decorrenza da [data]";
- alla casella 21 è aggiunta la dicitura "valido fino a [data]".
IV. Rilascio di titoli senza fissazione anticipata, utilizzabili in tutta la Comunità
Tali titoli vanno compilati come quelli di cui al punto III.
La casella 21 è depennata.
Se il titolare di un titolo chiede in un secondo momento la fissazione anticipata dei tassi di restituzione, deve restituire il titolo iniziale e gli eventuali estratti già rilasciati.Nella casella 20 del titolo va quindi scritta , debitamente completata, l'indicazione "restituzione valida il...fissazione anticipata valida fino a..... Per gli estratti del titolo non può esservi fissazione anticipata , indipendentemente dal titolo dal quale provengono.(modificato con reg. Ce 238/2000)
Se il titolare di un titolo non prevede di chiedere restituzioni sulla base del titolo presso un organismo diverso da quello che lo ha rilasciato, lo Stato membro comunica al richiedente che la sua domanda è stata registrata e gli trasmette le informazioni previste sull'esemplare n. 1.
L'esemplare n. 2 (esemplare destinato all'ente che procede al rilascio) non è rilasciato. È sostituito da una registrazione, depositata presso l'ente competente, che contiene tutte le informazioni dei titoli di cui ai punti III e IV, nonché le imputazioni del titolo.

V. Titoli registrati, validi in un unico Stato membro
Se il titolare di un titolo non prevede di chiedere restituzioni sulla base del titolo presso un organismo diverso da quello che lo ha rilasciato, lo Stato membro comunica al richiedente che la sua domanda è stata registrata e gli trasmette le informazioni previste sull'esemplare n. 1.
L'esemplare n. 2 (esemplare destinato all'ente che procede al rilascio) non è rilasciato. È sostituito da una registrazione, depositata presso l'ente competente, che contiene tutte le informazioni dei titoli di cui ai punti III e IV, nonché le imputazioni del titolo.
VI. Utilizzo dei titoli
1. All'atto dell'espletamento delle formalità di esportazione nella casella 44 del documento amministrativo unico è apposta la dicitura "HA1", nonché il numero del o dei titoli utilizzati per accompagnare la domanda di restituzione.
Quando il documento doganale non è un documento amministrativo unico, il documento nazionale indica il o i numeri dei titoli da liquidare nonché una dicitura dalla quale risulta che si tratta di un'esportazione effettuata nel regime delle restituzioni "merci non comprese nell'allegato II".
2. Ogni operatore deve compilare una domanda di pagamento specifica ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE)n.800/1999 della Commissione. Tale domanda deve essere presentata all'ente competente per il versamento ed essere accompagnata dal o dai titoli corrispondenti, salvo in caso di registrazione elettronica del o dei titoli.

L'autorità competente può decidere di non considerare domanda specifica come la pratica relativa al versamento della restituzione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 49 del regolamento Ce n.800/1999.

L'autorità competente può considerare che la domanda specifica costituisce la dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 5 , paragrafo 1 , del regolamento CE n.800/1999. In tal caso la data in cui la domanda specifica è pervenuta all'ente competente per il versamento delle restituzioni, di cui al precedente paragrafo 3, corrisponde alla data in cui all'ente competente ha ricevuto la dichiarazione di esportazione.Negli altri casi la domanda specifica contiene, fra l'altro, il numero di riferimento della dichiarazione di esportazione. Negli altri casi la domanda specifica deve contenere, fra l'altro, il riferimento alla dichiarazione di esportazione.(modificato con reg. Ce 238/2000)
3. L'ente competente per il versamento delle restituzioni determina l'importo richiesto sulla base delle informazioni contenute nella domanda specifica, fondandosi esclusivamente sulla/sulle quantità e la natura del prodotto/prodotti di base esportato/esportati e sul tasso / tassi di restituzione in vigore. Nella dichiarazione di esportazione questi tre elementi devono essere indicati espressamente o con un riferimento inequivocabile.

L'ente competente per il versamento delle restituzioni imputa l'importo sul titolo entro tre mesi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la domanda specifica..(modificato con Reg. Ce 238/2000)
4. Se il titolo non è registrato l'esemplare n. 1 di esso è restituito al titolare ovvero è conservato dall'organismo pagatore, a domanda dell'interessato.
5. La cauzione relativa alle esportazioni effettuate può essere liberata per tali esportazioni o trasferita per garantire il versamento di anticipi delle restituzioni. In tal caso il richiedente si limiterà a completare debitamente la cauzione.