Gazzetta ufficiale n° L 224 del 21/09/1995 PAG. 0013 - 0018

Modifiche successive:
Modificato da 397R1167 (GU L 169 27.06.97 pag.12) CONSOLIDATO
Modificato da 399R2655 (GU L.325 17.12.99 Pag.12) CONSOLIDATO.
Abrogato con Reg. Ce 2090/02 (GU L 322 del 26.11.2002, pag.4) - con decorrenza 01.01.2003


LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n° 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (1), modificato dal regolamento (CE) n° 163/94 (2), in particolare l'articolo 6,
considerando che il regolamento (CEE) n° 2030/90 della Commissione (3), recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n° 386/90, ha previsto soltanto le modalità strettamente indispensabili per mettere rapidamente in atto il regime comunitario e che il regolamento citato si riserva di completarle in un secondo tempo in base all'esperienza acquisita, particolarmente per quanto concerne gli aspetti qualitativi del controllo fisico in oggetto;
considerando che vanno prese in considerazione le misure di controllo già previste dai seguenti regolamenti:
- regolamento (CEE) n° 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (4), modificato dal regolamento (CEE) n° 790/91 (5);
- regolamento (CEE) n° 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comune di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n° 1384/95 (7);
considerando che, nella sua relazione complementare (8) al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CEE) n° 386/90, la Commissione ha espresso l'intento di definire con maggior precisione il concetto di « controllo fisico » ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n° 386/90, al fine di pervenire a un'applicazione più uniforme della regolamentazione comunitaria negli Stati membri;
considerando che occorre adottare delle misure che consentano in ogni momento di accertare se è stata raggiunta l'aliquota di controllo del 5 %;
considerando che è necessario disciplinare il caso in cui per un ufficio doganale transiti un numero trascurabile di esportazioni;
considerando che, per ovviare al rischio di sostituzione derivante dall'eventualità di dichiarazioni d'esportazione accettate da un ufficio doganale interno di uno Stato membro, è necessario stabilire un numero minimo di « controlli sostitutivi » che dovrebbero essere eseguiti dall'ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario; che, tenuto conto del luogo di esecuzione dei « controlli sostitutivi », questi ultimi dovrebbero essere di natura ridotta;
considerando che, per limitare il rischio di sostituzione, occorre sigillare tutti i mezzi di trasporto o gli imballaggi, tranne in casi eccezionali in cui l'identificazione dei prodotti può venir garantita altrimenti;
considerando che il regolamento (CEE) n° 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (9), modificato dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e le relative modalità d'applicazione, stabilite dal regolamento (CEE) n° 2454/93 della Commissione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n° 1762/95 (11), si applicano, in particolare, alle esportazioni di tutti i prodotti industriali o agricoli; che può rendersi necessario adottare disposizioni specifiche per i prodotti agricoli che fruiscono di restituzioni all'esportazione;
considerando che, per facilitare l'applicazione pratica delle nuove disposizioni, nonché per maggiore chiarezza ed efficienza amministrativa, è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n° 2030/90 con il presente regolamento;
considerando che l'esperienza acquisita esige l'adozione delle presenti misure, in quanto necessarie ed equilibrate; che esse devono essere applicate in modo uniforme;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del controllo fisico di cui all'articolo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n° 386/90, nonché del controllo di sostituzione di cui all'articolo 3 bis del medesimo.

Articolo 2
1. Il presente regolamento:
a) si applica alle esportazioni verso paesi terzi di prodotti agricoli e alle operazioni assimilate di cui agli articoli 34 e 42 del regolamento (CEE) n° 3665/87 per le quali si chiede il versamento di restituzioni, tranne nei casi in cui venga fatto ricorso al paragrafo 2 del presente regolamento;
b) non si applica ad esportazioni realizzate a titolo di aiuto alimentare comunitario in forza del regolamento (CEE) n° 2200/87, per le quali esiste un sistema di controllo speciale.
2. Ferme restando le misure di controllo di cui all'articolo 35, paragrafo 4 e all'articolo 42, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n° 3665/87, gli Stati membri possono astenersi dal sottoporre a controlli fisici e a controlli sostitutivi le consegne di cui agli articoli 34 e 42 di detto regolamento, quando si tratti di esportatori cui si applicano le disposizioni dell'articolo 35 dello stesso regolamento e, se del caso, degli articoli da 488 a 494 del regolamento (CEE) n° 2454/93.
3. In sede di calcolo dell'aliquota minima di controllo da effettuarsi conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n° 386/90, gli Stati membri possono astenersi dal tener conto delle dichiarazioni d'esportazione che riguardino un quantitativo non superiore a:


-  5 000 kg per i cereali e il riso,
-  1 000 kg per gli ortofrutticoli e i prodotti non compresi nell'allegati I del trattato
-  500 kg per gli altri prodotti.

In alternativa gli Stati membri possono anche astenersi dal tenere conto delle dichiarazioni d'esportazione che riguardano restituzioni di importo inferiore a 200 EUR (sostituito con Reg. Ce 2655/1999)
4. Gli Stati membri che si avvalgono delle facoltà di cui ai paragrafi 2 e 3 adottano le disposizioni necessarie per impedire storni e abusi.

Articolo 3
Al fine di determinare la base di calcolo dell'aliquota da stabilire per l'esecuzione dei controlli fisici di cui all'articolo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n° 386/90, l'ufficio doganale, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino di detto regolamento, è qualunque ufficio che sia competente per l'espletamento delle formalità d'esportazione relativi ai prodotti di cui trattasi.

Articolo 4
Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CEE) n° 386/90, i prodotti soggetti alla medesima organizzazione comune dei mercati agricoli si considerano appartenenti a un settore di prodotti.
Tuttavia, i prodotti appartenenti ai settori dei cereali e del riso e le merci non comprese nell'allegato II del trattato, formano, ciascuno un solo settore di prodotti.

Articolo 5
1. Per « controllo fisico » ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n° 386/90, si intende la verifica della corrispondenza tra la dichiarazione d'esportazione - comprese le relative pezze d'appoggio - e la merce per ciò che riguarda la quantità, la natura e le caretteristiche della medesima.
Qualora si profili la situazione descritta nell'allegato, si devono applicare i metodi ivi indicati.
L'ufficio doganale d'esportazione veglia al rispetto dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n° 3665/87.
2. Un controllo fisico del quale l'esportatore sia stato esplicitamente o tacitamente preavvertito non può essere contabilizzato come controllo fisico.
Il primo comma precedente non si applica nel caso in cui si proceda a un controllo della contabilità di un'impresa conformemente al punto 3 a), dell'allegato.
3. Se un ufficio doganale d'esportazione accetta meno di 20 dichiarazioni d'esportazione all'anno e per settore, viene sottoposta a controllo fisico almeno una dichiarazione d'esportazione per settore.
4. Se l'aliquota della restituzione dipende dal tenore di una sostanza, l'ufficio doganale d'esportazione preleva nel quadro del controllo fisico campioni rappresentativi destinati ad un'analisi degli ingredienti presso il laboratorio competente.
5. In caso di precisi sospetti in merito alla qualità sana, leale e mercantile di un prodotto, l'ufficio doganale verifica il rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie, in particolare quelle concernenti le norme sanitarie e fitosanitarie,Qualora lo ritenga necessario, l'ufficio doganale procede , o fa procedere, ad analisi di laboratorio, indicandone il fine.(inserito con Reg. Ce 2655/1999)

Articolo 5 bis (inserito con Reg. Ce 2655/1999)

Qualora lo Stato membro applichi un sistema fondato sull'analisi di rischio a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n° 386/90, si applicano le seguenti disposizioni:

1) la percentuale di controlli fisici effettuati su prodotti non compresi nell'allegatio I non è presa in considerazione ai fini del calcolo della percentuale complessiva del 5% per tutti i settori; in tal caso , per i prodotti non compresi nell'allegato I è obbligatoria una percentuale minima dello 0,5%;

2) qualora il tasso di restituzione dipenda dal tipo di contenuto e un prodotto dello stesso codice di restituzione o codice NC venga esportato abitualmente dallo stesso esportatore e nei sei mesi precedenti non siano emerse dalle analisi di laboratorio inadempienze aventi conseguenze finanziarie superiori a 200 EUR per quanto riguarda l'importo lordo della restituzione, in deroga all'articolo 5, paragrafo 4, devono essere prelevati campioni rappresentativi soltanto per il 50% dei controlli fisici. Qualora l'analisi di laboratorio evidenzi un'inadempienza aventi conseguenze finanziarie superiori a 200 EUR per quanto riguarda l'importo lordo della restituzione, devono essere prelevati campioni nel corso di tutti i controlli fisici dei sei mesi successivi;

3) negli uffici doganali di esportazione nei quali viene presentata all'esportazione una gamma ristretta di prodotti (massimo due settori) di un numero ridotto di esportatori (massimo cinque), i controlli fisici possono essere ridotti fino all'aliquota minima del 2% per settore di prodotti: Ai fini del conteggio dei  settori, non vengono presi in considerazione i settori con meno di venti dichiarazioni di esportazione all'anno per ufficio doganale.Gli Uffici doganali possono avvalersi delle presenti disposizioni per un intero anno civile, fondandosi sulle statistiche del precedente anno civile, anche qualora nel corso dell'anno vengano presentate dichiarazioni di esportazione da parte di ulteriori esportatori o per ulteriori settori di prodotti.

 
Articolo 6
Al fine di assicurare l'identità delle merci destinate all'esportazione tra l'ufficio doganale d'esportazione e l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità, i mezzi di trasporto o i colli vengono sigillati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 349 del regolamento (CEE) n° 2454/93.

Articolo 7
1. Ogni ufficio doganale d'esportazione adotta misure che consentano di accertare in qualunque momento se è stata raggiunta l'aliquota di controllo del 5 %.
Tali misure evidenziano per settore:
- il numero delle dichiarazioni d'esportazione prese in considerazione ai fini del controllo fisico, e - il numero dei controlli fisici effettuati.
2. Per ogni controllo fisico il funzionario competente che lo ha eseguito redige un resoconto dettagliato.
Il resoconto reca la data e il nome del funzionario competente. Esso viene archiviato presso l'ufficio doganale d'esportazione o presso un altro ufficio per i tre anni successivi all'anno di esportazione e secondo modalità che ne rendono agevole la consultazione.
3. Sull'esemplare di controllo T 5 che scorta la merce viene apposta nella casella D la dicitura seguente:
a) « 386/90 », se l'ufficio doganale d'esportazione ha proceduto a un controllo fisico;
b) « 2200/87 », se si tratta di un'esportazione a titolo di aiuto alimentare comunitario;
Qualora l'ufficio doganale di uscita sia situato nello stesso Stato membro dell'ufficio doganale d'esportazione, detta dicitura viene apposta sul documento nazionale che scorta la merce.

Articolo 8
1. In caso di pagamento anticipato della restituzione a norma degli articoli da 25 a 29 del regolamento (CEE) n° 3665/87, il controllo fisico effettuato dalle autorità competenti:
- all'entrata o durante il periodo di magazzinaggio, nel caso di cui all'articolo 28 di detto regolamento,
- nel caso di una trasformazione di cui all'articolo 27 di detto regolamento:
a partire dall'accettazione della dichiarazione di pagamento, quando la restituzione è concessa per uno o più prodotti di base,
successivamente alla trasformazione, quando la restituzione è concessa per il prodotto trasformato: (Modificato dal Reg. Ce 1167/97)
a) il controllo fisico eseguito prima dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione risponde agli stessi criteri d'intensità del controllo da eseguire conformemente all'articolo 5 del presente regolamento e b) i prodotti o le merci o i prodotti di base impiegati per la fabbricazione delle merci che hanno subito un controllo fisico precedente sono identici a quelli oggetto della dichiarazione d'esportazione (Modificato dal Reg. Ce 1167/97)
2. In caso di analisi e di altri controlli fisici eseguiti prima dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali riguardanti il regime doganale di cui trattasi o i procedimenti di fabbricazione cui sono stati sottoposti i prodotti e le merci in oggetto, si applica, mutatis mutandis, il disposto del paragrafo 1.

Articolo 9
1. Se la dichiarazione d'esportazione è stata accettata da un ufficio doganale d'esportazione che non sia l'ufficio doganale di uscita, l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità effettua un controllo di sostituzione alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2. Se l'ufficio doganale d'esportazione non ha sigillato il mezzo di trasporto o il collo,

a) ferme restando le misure di controllo prese in forza di altre disposizioni, il controllo di sostituzione si effettua applicando, per quanto possibile, l'analisi di rischio;

b) Il numero di controlli di sostituzione non può essere inferiore al numero di giorni in cui i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione lasciano il territorio doganale della Comunità attraverso l'ufficio doganale di uscita in questione.(sostituito con Reg. Ce 2655/1999)
3. Qualora, tenuto conto delle disposizioni in vigore nel paese terzo di destinazione, sia stato apposto un bollo veterinario ed un sigillo doganale, il controllo di sostituzione viene eseguito unicamente quando vi sia sospetto di frode.
4. Il controllo di sostituzione viene effettuato verificando a vista se vi sia corrispondenza tra la merce e il documento che l'ha scortata dall'ufficio doganale d'esportazione all'ufficio doganale di uscita.
Viene prelevato un campione a fini di analisi soltanto se l'ufficio doganale di uscita non può verificare la corrispondenza tra la merce e il documento mediante controllo a vista e utilizzando le informazioni ricavate dagli imballaggi e dalla documentazione. In tal caso, l'articolo 5, paragrafo 4 non si applica.
5. Ogni ufficio doganale di uscita adotta misure che consentano di evidenziare in qualunque momento:
- il numero delle dichiarazioni d'esportazione prese in considerazione ai fini del controllo sostitutivo e - il numero di controlli sostitutivi effettuati.
Se l'ufficio doganale di uscita ha prelevato un campione, sull'esemplare di controllo T 5 o, se del caso, sul documento nazionale che è rinviato all'autorità competente figura la dicitura « prelevato campione ».
L'ufficio doganale di uscita conserva un doppione o una copia di un documento ufficiale.
6. L'ufficio doganale d'uscita informa per iscritto l'autorità competente di cui al paragrafo 5 circa il risultato dell'analisi indicando:
- o « risultato d'analisi conforme »,
- oppure il risultato dell'analisi, quando quest'ultima non corrisponde al prodotto dichiarato.

Articolo 9 bis (inserito con Reg. Ce 2655/1999)

Anteriormente al 1 aprile di ogni anno , gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sull'esecuzione e l'efficacia del presente regolamento.

 
Articolo 10
Il regolamento (CEE) n° 2030/90 è abrogato.

Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996, per le dichiarazioni d'esportazione accettate a partire da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1995.


Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione



ALLEGATO

Metodi per l'esecuzione di un controllo fisico
1. a) Se per caricare merci alla rinfusa l'esportatore ha utilizzato impianti automatici chiusi di carico e di pesatura, la corrispondenza tra la dichiarazione d'esportazione e le merci stesse viene effettuata come segue: la quantità viene accertata con il sistema di pesatura automatico tarato, mentre la natura e le caratteristiche vengono controllate con sondaggi rappresentativi.
L'ufficio doganale d'esportazione verifica inoltre mediante sondaggio:
- che il sistema di pesatura o di caricamento non consenta storni di merci verso circuiti chiusi od altre manipolazioni;
- che i termini previsti per la taratura degli impianti di pesatura non siano scaduti e che i sigilli siano intatti, ove si tratta di sistemi di pesatura chiusi;
- che le partite pesate siano state effettivamente caricate sul mezzo di trasporto previsto;
- che i dati indicati nei libretti di pesatura o negli attestati di pesatura corrispondano a quelli che figurano nei documenti di carico.
b) In casi eccezionali in cui per determinare la quantità delle merci alla rinfusa non si fa uso di un sistema di pesatura automatico tarato, l'ufficio doganale utilizza qualsiasi altro mezzo di controllo giudicato soddisfacente sul piano commerciale.
2. a) Se l'esportatore ha dichiarato merci per il cui condizionamento ha utilizzato impianti automatici d'insaccamento, d'inscatolamento, d'imbottigliamento, ecc., nonché impianti automatici tarati di pesatura o misurazione, oppure imballaggi o bottiglie ai sensi delle direttive del Consiglio 75/106/CEE (*), 75/107/CEE (**) e 76/211/CEE (***), in linea di massima occorre verificare integralmente il numero di sacchi, scatole, bottiglie, ecc., e l'ufficio doganale d'esportazione deve controllare la natura e le caratteristiche della merce con sondaggi rappresentativi.(Modificato dal Reg. Ce 1167/97)
(*) GU n° L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1.
(**) GU n° L 42 del 15. 2. 1975, pag. 14.
(***) GU n° L 46 del 21. 2. 1975, pag. 1.

La constatazione del peso o delle misure viene effettuata mediante sistemi di pesatura/misurazione automatici tarati o attraverso l'imballaggio o le bottiglie, ai sensi delle due direttive precitate. L'ufficio doganale d'esportazione può pesare o misurare un sacco, una scatola o un bottiglia.
Se l'impianto è provvisto di un contatore automatico tarato, si può tener conto delle constatazioni di quest'ultimo in sede di controllo fisico quantitativo.
Il punto 1, lettera a), secondo capoverso, si applica mutatis mutandis.
Se l'esportatore si è servito di palette che ha caricato di casse, scatole ecc., l'ufficio doganale d'esportazione sceglie alcune palette rappresentative, verifica se contengono il numero dichiarato di casse, scatole, ecc., preleva da queste palette un certo numero di casse, scatole, ecc. rappresentative e verifica se contengono il numero dichiarato di bottiglie, pezzi, ecc.
b) Se l'esportatore non ha utilizzato gli impianti di cui al primo e secondo capoverso, spetta all'ufficio doganale d'esportazione contare il numero di sacchi, scatole ecc. La natura, le caratteristiche, il peso o le misure vengono verificati con sondaggi rappresentativi. Il capoverso precedente si applica mutatis mutandis.
3. a) Per quanto riguarda le merci non comprese nell'allegato II:
- condizionate per la vendita al minuto o sottoposte a stampigliatura appropriata, recanti sull'imballaggio immediato l'indicazione del contenuto e del peso, e - conformi ai requisiti specificati all'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n° 1222/94 della Commissione (3), o per le quali si siano utilizzati quantitativi di prodotti identici a quelli precisati nell'allegato C di detto regolamento,
l'ufficio doganale d'esportazione può procedere come segue:
aa) anzitutto, verifica il peso e il contenuto della merce extra allegato II sistemata in imballaggio immediato, confrontando le indicazioni apposte su quest'ultimo. Può pesarne un esemplare senza imballaggio;
bb) successivamente controlla mediante conteggio e/o pesatura - in linea di massima - la quantità totale della merce extra allegato II contenuta nell'imballaggio immediato.
I punti 2. a) e 2. b) si applicano mutatis mutandis.
Può prelevare un campione per accertare che non vi sia stata sostituzione. L'articolo 5, paragrafo 4 del presente regolamento non si applica.
cc) aaa) L'ufficio doganale di esportazione può considerare esatta la composizione di tale merce extra allegato II, qualora la descrizione nonché l'indicazione del contenuto sull'imballaggio immediato coincidano con la dichiarazione d'esportazione e con il codice di identificazione sotto il quale è stata registrata la formula di fabbricazione già controllata dalle autorità competenti meno di un anno prima dell'esportazione.
In tal caso l'ufficio doganale d'esportazione provvede a che il controllore contabile designato dalle autorità competenti verifichi a posteriori quanto prima possibile se la merce prodotta e la merce esportata sono identiche. Dopo aver proceduto a tale verifica, il controllore informa del risultato l'ufficio doganale d'esportazione.
Se le autorità competenti non hanno ancora controllato la formula di fabbricazione, l'ufficio doganale d'esportazione provvede a che un controllo della formula di fabbricazione e dell'identità venga effettuato a posteriori quanto prima possibile dal controllore contabile designato dalle autorità competenti.
bbb) Per l'applicazione di codesto metodo di verifica della composizione di una merce extra allegato II, lo Stato membro interessato istituisce previamente una procedura in modo tale che:
- la composizione della merce extra allegato II possa essere verificata in base alla contabilità e ai documenti specifici riguardanti la fabbricazione della merce stessa;
- la corrispondenza tra la merce extra allegato II prodotta, la dichiarazione d'esportazione, la formula di fabbricazione e la merce da esportare possa essere verificata sulla scorta della documentazione dell'impresa produttrice;
- la corrispondenza tra la merce esportata, la dichiarazione d'esportazione, la formula di fabbricazione e la merce prodotta possa essere verificata a posteriori dal controllore contabile designato dalle autorità competenti.
b) I documenti specifici relativi alla produzione di una merce extra allegato II devono essere conservati dalle imprese per i tre anni successivi all'anno di esportazione.
c) Qualora non venga applicata la procedura di cui al punto 3. a) l'ufficio doganale d'esportazione deve prelevare dei campioni rappresentativi, ferme restando le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n° 1222/94.

Il regolamento (Ce) riportato in questa pagina web non ha contenuto legale, ma solo informativo e divulgativo.