Procedura per la commercializzazione dei tabacchi lavorati
La commercializzazione sul territorio nazionale dei tabacchi lavorati è effettuata per il tramite dei depositari fiscali autorizzati dall'Agenzia, che riforniscono la rete ufficiale, costituita dalle rivendite di generi di monopolio (tabaccherie).
Le tabaccherie, che svolgono un vero e proprio servizio pubblico per conto dello Stato, esercitano l’attività di vendita al dettaglio sulla base di un'apposita concessione, o nel caso dei patentini di un’autorizzazione, rilasciata dall'Agenzia previa presentazione della relativa domanda e verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per la gestione di un punto vendita sul territorio.
I tabacchi lavorati, per essere commercializzati in Italia, devono essere preventivamente autorizzati dall’Agenzia Dogane e Monopoli, attraverso l’iscrizione nelle relative tariffe di vendita, o la registrazione nel caso dei tabacchi da inalazione senza combustione.
La domanda di iscrizione, o registrazione, deve essere presentata dal legale rappresentante del produttore o dell’importatore all’Ufficio accise sui tabacchi e imposta di consumo sui prodotti da inalazione della Direzione Tabacchi dell’Agenzia Dogane e Monopoli, Piazza Mastai n.12 – 00153 Roma, secondo un preciso iter procedurale.
La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi:
- indicazioni chiare del richiedente (se produttore, importatore o rappresentante);
- identificazione della tipologia di prodotto secondo le definizioni di cui agli articoli 39–bis e 39-ter del D.lgs. n.504/1995 (sigarette, sigari, sigaretti, tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, altro tabacco da fumo, tabacco da fiuto o da mastico), denominazione della marca che deve corrispondere a quella riportata sulla confezione di vendita al pubblico);
- codice EU-CEG, attribuito al prodotto da iscrivere, e rilasciato dal sistema comune di raccolta delle informazioni Common Entry Gate - <<EU-CEG>>;
- documentazione che certifichi la registrazione del marchio;
- indicazione di uno o più depositari fiscali incaricati della distribuzione dei prodotti;
- caratteristiche della confezione (numero di pezzi per confezione, se trattasi di sigarette, sigari, sigaretti o tabacco da inalazione, ovvero peso in grammi se trattasi di altra tipologia di tabacco lavorato);
- campioni di packaging, sotto forma di stesi grafici e confezioni;
- caratteristiche del prodotto (scheda tecnica contenente le relative specifiche):
- per le sigarette: livelli di emissioni di nicotina, catrame e monossido di carbonio, lunghezza totale, lunghezza carta bocchino, lunghezza filtro, calibro, peso della sigaretta e peso del trinciato, ecc..;
- per i sigari e i sigaretti: lunghezza totale, tipo, peso senza filtro o bocchino e massa con filtro o bocchino, tipologia di fascia esterna (naturale/ricostituito), tipologia dell’eventuale sottofascia. Per i sigari e i sigaretti con fascia esterna di tabacco ricostituito specificare anche la circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza;
- per il tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette, percentuale in peso delle particelle di tabacco con lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri (più del 25% in peso).
- prezzo di vendita al pubblico per unità minima di condizionamento destinata alla vendita al pubblico e per:
- chilogrammo convenzionale (pari a n. 1.000 sigarette, n. 200 sigari, n. 400 sigaretti e n. 1.000 pezzi per i tabacchi da inalazione senza combustione);
- grammi 1.000 in caso di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, altro tabacco da fumo, tabacco da fiuto o da mastico).
La ripartizione del prezzo di vendita al pubblico è fissata nelle tabelle A (sigarette), B (sigari), C (sigaretti), D (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), E (altri tabacchi da fumo) ed F (tabacchi da fiuto e da mastico), determinato con provvedimento dell’Agenzia Dogane e Monopoli e pubblicato su questo sito.
Per i prodotti provenienti dai Paesi extra-UE si applica il dazio nella misura fissata per il Paese di provenienza, pagato in dogana all’atto dell’importazione.
L’istanza è corredata anche da una campionatura del prodotto, per consentire lo svolgimento delle analisi di laboratorio previste dalla normativa vigente, variabile a seconda della categoria (quantomeno: grammi 800 per le sigarette, n. 5 pezzi per i sigari, n. 40 pezzi per i sigaretti, grammi 200 per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, e per gli altri tabacchi da fumo, da fiuto o da mastico).
I prodotti devono essere conformi alle disposizioni recate dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016), concernente l’attuazione della direttiva 2014/40/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco.
Si precisa che sono considerati tabacchi lavorati ai sensi dell’articolo 39-bis e 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), i seguenti prodotti:
- Sigarette
- Sigari
- Sigaretti
- Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette
- Tabacco da fiuto e da mastico
- Altri tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta: melassa per narghilè)
- Tabacchi da inalazione senza combustione
Ai fini della commercializzazione del prodotto, una volta iscritto nella relativa tariffa o registrato, nel caso dei tabacchi da inalazione senza combustione, l’Agenzia assegna a ciascun prodotto e a ogni tipo di condizionamento un apposito codice univoco.
Nelle more dell’entrata in vigore degli articoli 15 e 16 del predetto decreto legislativo 6/2016, al fine di assicurare in ogni momento l'identificazione e la rintracciabilità dei prodotti, su ogni loro confezione destinata alla vendita al pubblico deve essere obbligatoriamente riportato il numero del lotto o altro sistema di identificazione (che deve essere comunicato all'Agenzia) in qualsiasi forma appropriata che ne permetta l'individuazione della provenienza, della data di produzione, del macchinario, del turno di produzione, del mercato finale di destinazione nonché del primo acquirente.
Sull’unità minima di confezione, destinata alla vendita al pubblico, deve essere applicato il contrassegno di legittimazione della circolazione, di cui all’articolo 39 duodecies del citato decreto legislativo n. 504/1995, fornito, a richiesta, dall’Agenzia.
La circolazione dei tabacchi lavorati tra depositi fiscali deve essere garantita da una cauzione con validità in tutti gli Stati membri dell’UE, prestata dal titolare del deposito fiscale mittente, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario.
La cauzione può essere prestata:
- con polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica Italiana in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
- con fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito;
- effettuando un deposito di contanti o di titoli di Stato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.
La cauzione deve indicare quale beneficiario: Agenzia delle dogane e dei monopoli- Direzione Tabacchi.