In questa tipologia rientra la normale tabaccheria, accessibile al pubblico, che espone il numero della concessione sull'apposita insegna a "T".

Condizioni per l’apertura di una rivendita ordinaria

Per istituire una rivendita ordinaria di tabacchi lavorati devono sussistere le seguenti condizioni minime relativamente al locale proposto:

Modalità d'apertura

Per dare impulso all’attività dell’Ufficio dell’Agenzia competente per Territorio occorre presentare una segnalazione:

Sulla base di tale segnalazione e delle altre che potranno essere presentate, il competente Ufficio Territoriale formulerà, per ogni semestre, un piano provvisorio delle istituzioni a valere sul semestre successivo.

Tale schema di piano sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e tutti ne potranno prendere visione in modo da consentire loro la formulazione di eventuali osservazioni entro un termine di venti giorni liberi dalla pubblicazione dello stesso.

Trascorso tale termine, il competente Ufficio Territoriale formulerà il piano definitivo anch’esso reso pubblico sul citato sito istituzionale.

Sulla base del piano definitivo approvato il competente Ufficio Territoriale provvederà, per ciascuna zona ritenuta idonea per la nuova istituzione, a pubblicare l’avviso per l’assegnazione della nuova rivendita che avverrà nei seguenti modi:

I relativi avvisi sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane, nonché nell’Albo pretorio del Comune dove si istituisce la nuova rivendita e presso l’albo dell’Ufficio Territoriale competente.

Qualora le suddette gare diano esito negativo, l’Agenzia può procedere all’assegnazione della rivendita a trattativa privata al miglior offerente sulla base della somma stabilita da apposita Commissione. Il relativo avviso sarà reso pubblico con le modalità più sopra descritte.

Il soggetto che risultasse assegnatario della rivendita dovrà frequentare un corso di formazione per tabaccai ai sensi dell’art. 55, comma 2 quinquies, D.L. 78/2010

  1. Distanza dalla più vicina rivendita:
    • Mt. 300 nei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
    • Mt. 250 nei Comuni con popolazione da 30.001 fino a 100.000 abitanti;
    • Mt. 200 nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

    in ogni caso, nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non è consentita l’istituzione di una nuova rivendita qualora sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio risulti distante oltre 600 mt.

    La misurazione della distanza intercorrente tra il locale proposto per la nuova istituzione e la rivendita più vicina deve essere effettuata seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (Codice della strada).

  2. Rapporto tra numero rivendite/popolazione: non è consentita l’istituzione di una nuova rivendita qualora nei comuni interessati sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che nei comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti che ne siano sprovvisti, qualora sussista un effettivo e concreto interesse del servizio e la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio in altro comune risulti distante oltre 600 metri. Per l’individuazione della popolazione comunale si fa riferimento, nelle more della completa accessibilità dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, ad apposita certificazione rilasciata dal Comune ovvero, in mancanza, ai dati dell’ultimo censimento pubblicato dall’ISTAT.
    • in carta semplice secondo il seguente schema di domanda da inoltrare in qualsiasi periodo dell'anno.
    • utilizzando il servizio per la trasmissione telematica disponibile per utenti in possesso di credenziali SPID – Accedi al servizio
    1. Nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti mediante un concorso riservato a particolari categorie di soggetti e nell’ordine:
      • profughi già intestata ridi analoga licenza nei territori di provenienza;
      • invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate.
      • decorati al valor militare, altri profughi riconosciuti tali, mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40%, vedove di caduti sul lavoro.

      A parità di titoli, viene preferito chi ha il maggior carico famigliare ed, in caso di ulteriore parità, chi ha proposto il locale riconosciuto più idoneo a insindacabile giudizio dell’Agenzia.

    2. Nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei Capoluoghi di Provincia mediante asta pubblica cui possono partecipare tutti indistintamente purché possano dimostrare di aver la disponibilità di un locale ricompreso nella zona di gara.