L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in applicazione del  d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, ha attivato un' applicazione informatica per l’acquisizione e la gestione delle segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing che garantisce, attraverso strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

 

N.B. la piattaforma informatica e la casella di posta elettronica dedicata devono essere utilizzate esclusivamente per segnalare le potenziali violazioni previste dal d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 e riportate nel paragrafo seguente “Cosa si può segnalare?”
Per l’invio di segnalazioni estranee alla fattispecie sopra indicata e/o quesiti relativi all’applicazione della normativa doganale, sulle accise, sui tabacchi e sui giochi è possibile utilizzare l’URP telematico Contatti - Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it) o rivolgersi direttamente alle strutture Centrali o Territoriali.

Comportamenti, atti od omissioni verificatisi o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero verificarsi all’interno del contesto lavorativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione e che consistono in:

  • violazioni di disposizioni normative nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali); 
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea (UE)  relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE; 
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno; 
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’UE.

Possono essere oggetto di segnalazione anche le condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate e le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.

Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione della norma le informazioni su violazioni commesse all’esterno dell’amministrazione in assenza di coinvolgimento di dipendenti o di collaboratori dell’Agenzia (es. segnalazioni relative a presunte frodi nelle quali non sia coinvolto personale ADM) nonché le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Si rammenta che resta ferma, in ogni caso, l’applicazione delle altre disposizioni di legge e, in particolare di quelle previste all’art. 331 del c.p.p. concernenti l’obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio.

Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato sospetto, supportato da elementi concreti, di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate siano vere e che possano concretizzare violazioni rientranti nell'ambito della normativa.

La segnalazione può essere effettuata da tutti i soggetti che, operando nel contesto lavorativo dell’Agenzia, vengono a conoscenza di condotte illecite e temono di poter subire ritorsioni in caso di segnalazione o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Autori della segnalazione possono, quindi, essere:

  • dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito “ADM”);
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa in ADM;
  • lavoratori e collaboratori di imprese private che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di ADM;
  • liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso ADM;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso ADM;
  • persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza nei confronti di ADM, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
  • soggetti partecipanti a processi di selezione gestiti da ADM, che abbiano acquisito informazioni sulle violazioni  durante tali processi o in altre fasi precontrattuali;
  • personale assunto da ADM durante il periodo di prova;
  • ex dipendenti o collaboratori che abbiano acquisito informazioni sulle violazioni nel corso del precedente rapporto con ADM
  • quando il rapporto giuridico è in corso;
  • durante il periodo di prova;
  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

La segnalazione va trasmessa attraverso i canali appositamente predisposti

La scelta del canale di segnalazione, tuttavia, non è rimessa alla discrezione del whistleblower, in quanto, in via prioritaria (cfr. art. 6 d.lgs. n. 24/2023), si devono utilizzare i canali interni attivati dall’Agenzia e gestiti dal Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.T.) con le modalità illustrate al punto successivo.

La segnalazione tramite il canale esterno (ANAC) può essere effettuata se:

  • il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge; 
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. 

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia delle misure di protezione previste dal legislatore se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. 

Le segnalazioni attraverso i canali di segnalazione interni ad ADM possono essere effettuate:

- in forma scritta, accedendo all’apposita applicazione informatica raggiungibile al sito web https://whistleblowing.adm.gov.it. L'utilizzo di un protocollo di crittografia garantisce la protezione dei dati identificativi dell’identità del segnalante, mentre il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione registrata su questo portale consente al segnalante di “dialogare” in modo anonimo e spersonalizzato e di verificare costantemente lo stato di lavorazione della segnalazione inviata. L'utilizzo di questo protocollo offre il massimo livello di riservatezza ed è pertanto fortemente raccomandato;

- in forma scritta, mediante trasmissione della segnalazione alla casella di posta elettronica adm.responsabile.anticorruzione@adm.gov.it cui ha accesso esclusivamente il R.P.C.T. e un ristretto numero di collaboratori dallo stesso espressamente autorizzati;

-  in forma scritta, attraverso il servizio postale. In tal caso, al fine di garantire le rigorose forme di tutela previste per il segnalante, la segnalazione dovrà essere contenuta preferibilmente in doppia busta, indirizzata al "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli" e contenere, in modo chiaro e leggibile, la dicitura "RISERVATA PERSONALE - WHISTLEBLOWING";

- in forma orale, tramite un apposito sistema di messaggistica vocale di prossima attivazione, ovvero richiedendo un incontro diretto, che sarà accordato nel termine di 10 giorni.

Per ulteriori informazioni sull’istituto, sulle tutele previste e sulle misure di sostegno previste per i segnalanti, si rimanda al sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Prima di procedere con la segnalazione, si prega di leggere con attenzione l’informativa sulla privacy.