Comportamenti, atti od omissioni verificatisi o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero verificarsi all’interno del contesto lavorativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione e che consistono in:
- violazioni di disposizioni normative nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali);
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea (UE) relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’UE.
Possono essere oggetto di segnalazione anche le condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate e le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.
Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione della norma le informazioni su violazioni commesse all’esterno dell’amministrazione in assenza di coinvolgimento di dipendenti o di collaboratori dell’Agenzia (es. segnalazioni relative a presunte frodi nelle quali non sia coinvolto personale ADM) nonché le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Si rammenta che resta ferma, in ogni caso, l’applicazione delle altre disposizioni di legge e, in particolare di quelle previste all’art. 331 del c.p.p. concernenti l’obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio.