La decisione doganale relativa alla determinazione semplificata del valore o Customs Value Authorisation (CVA) è prevista e disciplinata dall’ art. 73 del Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (CDU) e dall’ art. 71 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 (RD).

La CVA può riguardare sia il valore di transazione complessivamente considerato che i singoli elementi da aggiungere (art. 71 CDU) e da escludere da esso (art. 72 CDU).

L’ autorizzazione può essere rilasciata solo per il regime dell’importazione.

La Circolare 5/D 21 aprile 2017, concernente “Semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci - Art.73 CDU” e che ha modificato la Circolare 16/D del 6 novembre 2015, fornisce le regole procedurali per richiedere un’autorizzazione alla determinazione semplificata del valore.

La Circolare 1/D del 30 gennaio 2018, concernente “Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 - Sistema delle Decisioni Doganali (CDS)”, fornisce istruzioni di natura tecnica per l’utilizzo del sistema e la gestione dell’autorizzazione.

L’ istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla determinazione semplificata del valore deve infatti essere presentata tramite il Customs Decisions System (CDS), inserendo come destinatario l’Ufficio Origine e Valore (cod. 922105) della Direzione Dogane, responsabile del procedimento e deve contenere il corredo documentale descritto nella Circolare 5/D del 2017.

Il termine per l’accettazione dell’istanza è di 30 giorni (salvo l’eventuale sospensione per l’integrazione documentale – max 30 giorni) e, inoltre, deve soddisfare tutte le condizioni previste dall’art. 71 RD.

Il termine per l’adozione della decisione è 120 giorni dalla presentazione della domanda o dalla produzione dalla documentazione aggiuntiva, qualora sia intervenuta una richiesta di integrazione documentale.

Alla CVA si applicano le disposizioni comuni a tutte le decisioni doganali di cui agli artt. 22 e ss. CDU, nonché agli artt. 11-18 RD.