L'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S. e il D. Dirett. 8 novembre 2005 n. 133/UDG - pdf (130.39 KB) individuano due categorie di apparecchi senza vincita in denaro , specificandone le caratteristiche:

  • Gli apparecchi di cui al comma 7, lettera a) come le gru, le pesche verticali o orizzontali di abilità, ecc... si caratterizzano per:
    • il funzionamento elettromeccanico ovvero con dispositivi meccanici attraverso i quali si possa specificamente esercitare l’abilità del giocatore;
    • l’assenza di monitor;
    • l’interazione con il giocatore, al fine di consentirgli di esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica, con esclusione di elementi di gioco basati specificamente su alea programmata;
    • l’erogazione del premio consistente in piccola oggettistica (di valore non superiore a venti volte il costo della partita: massimo 20 euro), direttamente da parte dell’apparecchio, immediatamente dopo la conclusione della partita, con esclusione della possibilità di conversione del premio stesso in denaro ovvero in altri premi di qualunque specie;
    • l’attivazione dell’apparecchio unicamente con l’introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad 1 euro;
  • Gli apparecchi di cui al comma 7, lettera c) generalmente noti come videogiochi si caratterizzano, invece, per:
    • l’assenza di qualsiasi vincita;
    • la variabilità della durata della partita, in funzione del livello di abilità espresso dal giocatore durante la partita;
    • l’interazione con il giocatore al fine di consentirgli di esprimere la sola abilità fisica, mentale o strategica e l’assenza di qualsiasi componente aleatoria;
    • il costo della singola partita, che può essere superiore a 50 centesimi di euro;

Tutti gli apparecchi di cui al comma 7 devono essere dotati di dispositivi che ne garantiscano la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e distribuzione dei premi, fino alla completa disattivazione nei casi di manomissione o di tentativo di accesso alla memoria, così come stabilito dal D. Dirett. 8 novembre 2005. - pdf (130.39 KB)

L'art. 14-bis, comma 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 individua, nell'ambito degli apparecchi senza vincita in denaro , l'ulteriore categoria degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, rinviando a decreti direttoriali per la determinazione forfetaria della relativa base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI).

Tali decreti in relazione alle differenti caratteristiche tecniche fanno riferimento a 6 sottocategorie di apparecchi attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:

  • biliardo e apparecchi similari;
  • elettrogrammofono e apparecchi similari;
  • calcio balilla, bigliardini e apparecchi similari;
  • flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari;
  • congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari;
  • gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari.