Zona Paneuromediterranea
- l'Unione europea (UE) di 27 Stati membri;
- Turchia;
- l'Associazione europea di libero scambio (EFTA), comprendente Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera;
- le Isole Fær Øer;
- le Parti contraenti firmatarie della dichiarazione di Barcellona, ossia Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
- Cumulo bilaterale
- Cumulo diagonale
- Cumulo totale
- tra i partner dello Spazio economico europeo (UE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
- tra l'UE, il Marocco e la Tunisia;
- tra l'UE e l'Algeria.
- Illustrazione:
- certificato di circolazione EUR.1 vistato dalle autorità doganali del Parte contraente di esportazione o la dichiarazione su fattura rilasciata dall'esportatore stesso su un suo documento commerciale. (nota: se il valore della spedizione è superiore a 6.000 EUR, solo gli esportatori autorizzati possono rilasciare una dichiarazione su fattura);
- certificato di circolazione delle merci EUR-MED, vistato dalle autorità doganali della Parte contraente di esportazione, o dichiarazione su fattura rilasciata dall'esportatore stesso su un suo documento commerciale. (nota: se il valore della spedizione è superiore a 6.000 EUR, solo gli esportatori autorizzati possono rilasciare una dichiarazione su fattura);
- nelle relazioni bilaterali tra l'UE e il Maghreb (Algeria, Marocco, Tunisia), in applicazione delle norme sul cumulo totale e/o con l'applicazione della restituzione dei dazi doganali;
- nelle relazioni bilaterali tra l'UE e l'Egitto, l'UE/Giordania, l'UE/Israele, l'UE/Cisgiordania e la Striscia di Gaza, l'UE/Libano e l'UE/Siria, senza applicazione delle norme sul cumulo con una Parte contraente diversa dall'UE, e con l'applicazione della restituzione dei dazi;
- senza ricorso al cumulo, per l’impiego esclusivo di materiali non originari che sono stati oggetto di una trasformazione sufficiente, senza l'intenzione di riesportare il prodotto dalla Parte contraente di destinazione verso una Parte contraente firmataria della dichiarazione di Barcellona o nelle Isole Fær Øer;
- con il ricorso al cumulo, a meno che tale cumulo non coinvolga una Parte contraente firmataria della dichiarazione di Barcellona o le Isole Fær Øer.
- con ricorso al cumulo con una Parte contraente firmataria della dichiarazione di Barcellona o con le Isole Fær Øer;
- senza ricorrere al cumulo con una Parte contraente firmataria della dichiarazione di Barcellona o con le Isole Fær Øer, ma con l'intenzione di riesportare il prodotto dalla Parte contraente di destinazione verso una di queste Parti contraenti.
- "cumulation applied with... (nome della Parte contraente)";
- "no cumulation applied".
- un certificato di circolazione EUR.1;
- una dichiarazione rilasciata dall’esportatore (dichiarazione di origine) che descriva su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale, i prodotti in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.
Il cumulo paneuromediterraneo e la Convenzione PEM
La zona paneuromediterranea si basa su una rete di accordi di libero scambio i cui protocolli di origine contengono norme identiche, consentendo il ricorso al cumulo diagonale dell'origine. È attualmente in corso la graduale sostituzione di tali protocolli di origine con un riferimento alla Convenzione Regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM).
La Convenzione PEM integrerà meglio i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea nel sistema paneuromediterraneo di cumulo dell'origine, creando un'unica zona in cui può applicarsi il cumulo diagonale. Questo passaggio offre nuove opportunità commerciali. In particolare, consente l'applicazione del cumulo diagonale coinvolgendo contemporaneamente l'UE, gli Stati EFTA e i partecipanti al processo di Barcellona.
Convenzione PEM.
La convenzione regionale sulle norme di origine paneuromediterranee è stata pubblicata nella GU L54 del 26 febbraio 2013. Si tratta di un testo autonomo, separato dal contenuto degli accordi bilaterali di libero scambio e dedicato esclusivamente alle norme di origine. La convenzione apporta diverse modifiche alla zona paneuromediterranea, ma non ne altera il funzionamento.
Estensione della zona paneuromediterranea ad altre Parti contraenti.
L’estensione di tale zona facilita l'integrazione di nuovi partner commerciali. Pertanto, gradualmente a partire dal 2015, le Parti contraenti dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Kosovo) e quelli del partenariato orientale (Moldova, Georgia, Ucraina) hanno ratificato la convenzione.
La Convenzione PEM riveduta e le regole transitorie.
Le norme di origine della zona paneuromediterranea sono applicate da un gran numero di Parti contraenti. Attraverso il ricorso alla Convenzione, un ulteriore obiettivo della stessa, è quello di poter rivedere tali norme senza dover modificare tutti gli accordi bilaterali con le Parti contraenti della zona.
Non essendo stato possibile raggiungere un accordo in seno al Comitato misto PEM sull’adozione di regole semplificate e rivedute che avrebbero modificato la Convenzione PEM, tali regole di origine rivedute (“regole transitorie”) sono state gradualmente applicate a partire dal 1° settembre 2021 da diverse Parti contraenti, su base volontaria nei rispettivi accordi bilaterali. In questi territori gli operatori possono scegliere tra applicare le norme dell'attuale Convenzione PEM o le norme transitorie.
Le norme rivedute, semplificate e più adattate agli sviluppi economici, commerciali e tecnologici, sono state adottate il 7 dicembre 2023 tramite la Decisione 1/2023 del Comitato misto PEM ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2025. Tuttavia, le Parti che lo desiderano possono già applicare tali norme utilizzando le cosiddette “regole transitorie”. In questa fase, la convenzione PEM e i protocolli PEM riveduti continuano ad applicarsi in parallelo. Sono gli operatori a scegliere tra l'applicazione delle norme vigenti o l'applicazione delle regole transitorie.
Da un lato, diversi accordi bilaterali che hanno introdotto le regole transitorie a partire dal 1° settembre 2021 prevedono un “collegamento dinamico”, ovvero un semplice riferimento al testo della Convenzione PEM così come presente in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, che consentirà di volta in volta l’applicazione dell’ultima versione emendata e aggiornata della stessa.
Dall’altro, l’Unione Europea sta procedendo all’aggiornamento di tutti i rimanenti accordi bilaterali per includervi tale collegamento dinamico e di conseguenza evitare che vi siano intralci all’applicazione del cumulo, in presenza di una sola Convenzione PEM riveduta che diverrà applicabile a partire dal 1° gennaio 2025.
Per gli scambi commerciali con Parti contraenti che, in questa fase, non hanno ancora adottato le regole transitorie, si applicano solo le norme previste nei relativi accordi bilaterali.
L'elenco delle Parti contraenti che applicano le norme transitorie è regolarmente aggiornato sul sito web della Commissione europea, a cui si rimanda per qualsiasi altra informazione sul tema.
Per verificare se i partner della zona applichino tra loro le regole transitorie e possano quindi applicare il cumulo diagonale tra loro, si rimanda alla “Matrice”, pubblicata dalla Commissione europea nella serie C della Gazzetta Ufficiale: GU C/2024/1637 .
Obiettivi e descrizione della zona paneuromediterranea.
L’obiettivo della zona paneuromediterranea è quello di promuovere l'integrazione economica di tutte le Parti contraenti attraverso il commercio.
A tal fine, norme di origine e di cumulo identiche sono state progressivamente integrate negli accordi di libero scambio tra le Parti contraenti della zona.
Sono Parti contraenti della Zona paneuromediterranea:
Funzionamento delle norme di origine e del cumulo nella zona paneuromediterranea.
Nel contesto di una relazione preferenziale conclusa dall'UE, le merci possono acquisire l'origine preferenziale e quindi beneficiare di dazi doganali ridotti o nulli sulle importazioni, a condizione che siano conformi alle norme di origine applicabili in tale contesto e siano accompagnate da una prova di origine valida.
Negli scambi internazionali è possibile definire l’origine delle merci come la “nazionalità economica” delle stesse. Le norme per l'acquisizione dell'origine preferenziale sono specifiche per ciascuna relazione preferenziale.
Per determinare l'origine preferenziale delle merci è necessario prendere in considerazione la trasformazione effettuata nella Parte contraente in cui è stato ottenuto il prodotto finito. In particolare, i materiali non originari utilizzati nella loro fabbricazione devono soddisfare il criterio di trasformazione sufficiente stabilito nell’accordo.
Meccanismi di cumulo nella zona paneuromediterranea.
Il cumulo dell'origine è un sistema volto a semplificare il processo di acquisizione dell'origine preferenziale: esso consente di considerare originari della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione i componenti utilizzati originari di una Parte contraente partner a condizione che la lavorazione effettuata vada oltre alcune operazioni considerate come insufficienti.
Nella zona paneuromediterranea sono previsti tre tipi di cumulo:
Il cumulo bilaterale è incluso in tutti gli accordi preferenziali conclusi dall'UE e riguarda solo gli scambi tra due Parti contraenti che sono parti dell'accordo.
Nel contesto del cumulo bilaterale, i materiali originari della parte A e trasformati nella parte B sono considerati originari di tale parte quando il prodotto finito è destinato all'esportazione nella parte A. In altre parole, poiché tali materiali non sono più considerati materiali originari di una Parte contraente terza, non sono più soggetti all'obbligo di una trasformazione sufficiente. Tuttavia, tale cumulo richiede che l'operazione effettuata nell'ultima Parte contraente di trasformazione vada oltre la trasformazione insufficiente, come indicato nel protocollo sull'origine allegato all'accordo.
Per cumulo diagonale si intende che i materiali che hanno ottenuto il carattere originario in una delle Parti contraenti del sistema (Parte contraente fornitrice) possono essere trasformati in una seconda Parte contraente (Parte contraente di trasformazione) e acquisire l'origine preferenziale da tale seconda Parte contraente per l'esportazione in una terza Parte contraente (Parte contraente di destinazione), a condizione che la trasformazione nella seconda Parte contraente vada oltre un'operazione insufficiente come previsto nel relativo protocollo sull'origine. Il cumulo diagonale, pertanto, presuppone l’esistenza di almeno tre Parti contraenti interessate.
Nella zona paneuromediterranea, il cumulo diagonale è possibile solo tra Parti contraenti che applicano tra loro norme di origine identiche. Non tutte le Parti contraenti dell'area hanno ancora inserito nei loro accordi bilaterali un protocollo di origine paneuromediterraneo. Per verificare se i partner della zona applichino tra loro norme di origine identiche e possano quindi applicare il cumulo diagonale, è opportuno fare riferimento a una tabella, nota come "Matrice", pubblicata dalla Commissione europea nella serie C della GU (ultima versione: GU C/2024/3107 del 03 maggio 2024).
Grazie al cumulo totale, la regola dell'origine è soddisfatta se tutte le trasformazioni/lavorazioni cumulative, effettuate successivamente in due o più Parti contraenti in una zona, costituiscono una trasformazione sufficiente. L'operazione effettuata nell'ultima Parte contraente di trasformazione deve andare oltre le operazioni insufficienti previste dal protocollo sull'origine.
Nella zona paneuromediterranea è in vigore il cumulo integrale:
Evoluzione delle possibilità di cumulo con norme di origine identiche.
In questa fase, le norme sull'origine preferenziale stabilite nella convenzione sono identiche alle norme sull'origine preferenziale contenute nei protocolli bilaterali paneuromediterranei.
A seguito dell'estensione della zona paneuromediterranea a nuovi partner, l'applicazione della convenzione estende la possibilità di ricorso al cumulo diagonale.
Secondo la Matrice, il 1º febbraio 2015 le norme di origine della convenzione sono entrate in vigore tra l'UE e Montenegro, da un lato, e tra Svizzera e Montenegro, dall'altro. Dal 1º gennaio 2016 le norme di origine applicabili tra l'UE e la Svizzera sono quelle della Convenzione PEM.
Il cumulo diagonale UE-Svizzera-Montenegro può pertanto applicarsi poiché queste tre parti applicano le norme della Convenzione PEM e prevedono pertanto il cumulo tra gli stessi partner. Prima del 1º gennaio 2016 tale cumulo non funzionava in quanto le norme di origine applicabili tra l'UE e la Svizzera erano ancora quelle del protocollo bilaterale paneuromediterraneo, che non prevede la possibilità di cumulo con i Balcani.
Applicazione della clausola di divieto di restituzione dei dazi.
Come avviene in molti accordi di libero scambio, i protocolli paneuromediterranei sull'origine prevedono una clausola di "non restituzione dei dazi".
Tale clausola si applica ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito originario. Essi devono aver pagato i dazi doganali dovuti all'importazione nella Parte contraente in cui sono utilizzati. Non può esserci un "doppio vantaggio": l'operatore non può beneficiare (nella Parte contraente partner o nell'UE) della restituzione o dell'esenzione dai dazi doganali e dell'acquisizione agevolata dell'origine preferenziale.
Tuttavia, nel contesto degli scambi bilaterali tra l'UE e la Giordania, l'Egitto, l'UE/Marocco, l'UE/la Tunisia e l'UE/Algeria, la restituzione è consentita.
Al di fuori di questi quadri commerciali puramente bilaterali, si applica la clausola del divieto di restituzione.
Prove di origine nella zona paneuromediterranea.
Nel contesto della zona paneuromediterranea esistono due tipi di prove dell'origine:
Casi di utilizzo del certificato EUR.1 o di una dichiarazione su fattura
Tali documenti devono essere utilizzati in caso di acquisizione dell'origine:
Casi di utilizzo del certificato EUR-MED o di una dichiarazione su fattura
Tali documenti devono essere utilizzati in caso di acquisizione dell'origine:
La casella 7 del certificato EUR-MED e la dicitura della dichiarazione di origine EUR-MED specificano le condizioni per l'acquisizione dell'origine per quanto riguarda le norme sul cumulo paneuromediterraneo, apponendo una delle due seguenti diciture:
Le norme transitorie prevedono l’utilizzo di un unico tipo di prova d'origine (EUR.1 o dichiarazione di origine), anziché il doppio approccio EUR.1 / EUR.MED, come previsto dalla Convenzione PEM, semplificando sostanzialmente il sistema documentale per attestare il carattere originario delle merci. Tale semplificazione, da un lato, porterà ad una notevole diminuzione degli errori da parte degli operatori dovuti dalla complessità delle norme, e, dall’altro, facilita la gestione ed il controllo da parte delle autorità doganali non incidendo sulla capacità di verifica delle prove dell'origine, che rimane inalterata.
Pertanto, i prodotti originari di una delle parti possono beneficiare del trattamento tariffario preferenziale quando sono importati nell'altra parte, se è presentata una delle seguenti prove dell'origine: