FAQ: Giochi
- FAQ generali sui giochi
- Apparecchi da intrattenimento
- Enalotto
- Giochi online
- Lotto e lotterie
- Scommesse e giochi sportivi a totalizzatore
FAQ generali sui giochi
Quesito - Qual è la procedura di selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici?
Risposta:La documentazione relativa alla procedura per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies,del decreto legge 2 marzo 2012, n.16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44 è pubblicata sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) www.adm.gov.it
Quesito - Dove si possono trovare i dati per la raccolta giochi?
Risposta:I dati si possono trovare sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) www.adm.gov.it - Area Monopoli - Giochi - I dati sul gioco legale in Italia.
Quesito - Quali misure adotta per contrastare l’attività illegale?
Risposta: In Italia la regolamentazione del gioco distingue in maniera univoca i giochi non consentiti da quelli consentiti; per i primi viene fatto divieto assoluto di offerta da parte di chiunque ed in qualsiasi forma, per i secondi l’offerta è subordinata ad apposita concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio. In particolare, a tutela dell’ordine pubblico, dei giocatori, dei minori e degli operatori di gioco autorizzati, e al fine di contrastare i fenomeni di illegalità, quali ad esempio le truffe, L’Agenzia Dogane e Monopoli opera per una puntuale regolamentazione del settore, al fine di disciplinare l'offerta di nuove tipologie di intrattenimento sia negli esercizi pubblici che sul WEB e di contrastare efficacemente il gioco illegale in entrambi gli ambiti. La sua azione è rivolta all’individuazione di tutte le forme di possibili irregolarità nelle modalità di offerta autorizzata (ad esempio non conformità delle apparecchiature, irregolarità dei comportamenti, irregolarità nella gestione dei flussi finanziari, nel pagamento delle vincite e nell’entrata erariale) e al deciso contrasto a tutta l’offerta illegale, con controlli capillari e pesanti sanzioni. In particolare, riguardo la distribuzione on-line dei giochi con vincite in denaro, l’Agenzia sin dal 2007 procede all’inibizione di quei siti web privi delle autorizzazioni previste, un’esperienza che ha posto l’Amministrazione stessa all’avanguardia in Europa.
Quesito - L’Agenzia è competente per i concorsi e le manifestazioni a premio senza vincita in denaro?
Risposta: No, competente in materia di manifestazioni e concorsi a premio senza vincita in denaro è il Ministero dello Sviluppo Economico. L’Agenzia verifica esclusivamente che tali concorsi non siano elusivi del monopolio statale in materia di gioco pubblico.
Quesito - Quali azioni vengono svolte per tutelare la salute pubblica?
Risposta: L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) ha ideato e finanziato un progetto di ricerca, formazione e informazione affidando la sua realizzazione al Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con lo scopo di conoscere meglio i dati epidemiologici della popolazione italiana per fronteggiare le problematiche connesse al gioco d’azzardo, soprattutto nel suo possibile impatto sulla salute di soggetti vulnerabili. Inoltre è stato attivato un numero di Telefono Verde Nazionale 800558822 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 16.00, a sostegno delle persone in difficoltà.
Apparecchi da intrattenimento
Quesito - A chi devono rivolgersi i soggetti esteri per la richiesta di credenziali?
Risposta: Si ricorda che, come previsto dalla normativa vigente, in caso di operatori non dotati di codice fiscale italiano che intendono iscriversi o rinnovare la propria iscrizione all’elenco dei soggetti il rilascio delle credenziali di accesso all’area dedicata ad un proprio rappresentante viene gestito direttamente dalla sede di Roma dell’Ufficio Monopoli per il Lazio sia nel caso in cui il rappresentante della società estera fosse sprovvisto di proprio codice fiscale sia nel caso in cui ne fosse provvisto.
Quesito - Chi può utilizzare l’area dedicata alle dichiarazioni di subentro?
Risposta: Le voci presenti nel menù all’interno dell’area dedicata corrispondenti all’area Dichiarazioni di subentro sono disponibili esclusivamente a coloro i quali sono regolarmente iscritti all’Elenco in veste di esercente.
Quesito - Quali sono le modalità per chiedere le credenziali in caso di cambio di rappresentante legale?
Risposta: In caso di cambio del rappresentate legale, il nuovo rappresentate deve chiedere le credenziali a suo nome (come persona fisica o eventualmente come ditta individuale qualora il rappresentante legale sia dotato di partita iva). Dopo aver attivato le credenziali deve utilizzare la funzionalità “Aggiungi società” utilizzando il codice fiscale della società di cui è il rappresentante. Il sistema in automatico assegnerà la società indicata al nuovo rappresentante, togliendola dalla disponibilità del precedente. Qualora il precedente rappresentante avesse registrato un'istanza non inviata al sistema, deve preventivamente annullare la richiesta.
Quesito - Le Associazioni di categoria / Federazioni possono firmare digitalmente, in nome e per conto dei propri associati/federati richiedenti l’iscrizione/rinnovo all’elenco di cui all’art.1 comma 82 della legge n.220/2010, le relative domande?
Risposta: Ciascun soggetto richiedente l’iscrizione/rinnovo all’ elenco deve dotarsi di un dispositivo di firma, da richiedere ad uno dei soggetti autorizzati (Certificatori) inseriti in un elenco disponibile sul sito istituzionale www.agid.gov.it. Effettuato l’accesso alla propria area riservata, compila on line il previsto modulo RIES e sottoscrive digitalmente l’istanza, le dichiarazioni in autocertificazione, e il consenso informato al trattamento dei dati personali di cui al Decreto legislativo n.196/2003. Le Associazioni di categoria/Federazioni non possono firmare digitalmente - in qualità di procuratori speciali o di delegati alla sottoscrizione digitale di documenti in sostituzione dei propri associati/federati - il modulo Ries di iscrizione o rinnovo all’elenco per conto dei soggetti richiedenti, attesa la sussistenza di autocertificazioni. Possono eventualmente svolgere un ruolo attivo prestando assistenza ai propri associati/federati nell’ambito delle diverse fasi delle procedure stabilite in materia.
Dunque chi può firmare digitalmente le richieste? Le richieste possono essere firmate digitalmente da:
- la persona fisica che intende iscriversi all'elenco in prima persona
- dal titolare nel caso di iscrizione all'elenco di una ditta individuale
- dal rappresentante legale (cosi come risulta negli archivi dell'anagrafe tributaria) nel caso di iscrizione all'elenco di una società/circolo/associazione.
Quesito - I soggetti precedentemente iscritti all’elenco, ma che non hanno rinnovato l’iscrizione entro il termine indicato dalla norma, possono, presentando nuova domanda, essere “re-iscritti” all’elenco, in qualunque momento?
Risposta: I soggetti che risultino già iscritti negli anni precedenti, ma successivamente decaduti per mancato rinnovo, o che “decadranno” nel corso del 2018 per la mancata presentazione della domanda telematica di rinnovo dell’iscrizione all’elenco, non saranno più visualizzati nel nuovo elenco “aggiornato” del2018. Questi soggetti potranno “re-iscriversi” all’elenco in ogni momento dell’anno, presentando apposita istanza di iscrizione in modalità telematica o cartacea, rispettando tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente. Si evidenzia che i soggetti tenuti all’iscrizione non potranno svolgere alcuna attività funzionale alla raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, nel periodo in cui non risultino visualizzabili in elenco e sino alla conclusione della procedura di “re-iscrizione” che, qualora avvenga in modalità cartacea, comporta necessari tempi tecnici.
Enalotto
Quesito - Qual è la probabilità di vincita del SuperEnalotto?
Risposta: Le probabilità di vincita sono indicate sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) www.adm.gov.it
Categoria | Punti | Probabilità 1 su |
---|---|---|
1^ | 6 | 622.614.630 |
2^ | 5+1 | 103.769.105 |
3^ | 5 | 1.250.230 |
4^ | 4 | 11.907 |
5^ | 3 | 327 |
6^ | 2 | 22 |
Quesito - Quali sono le modalità; per giocare on line al SuperEnalotto e al SuperStar?
Risposta: Il giocatore, che deve essere maggiorenne e in possesso del codice fiscale, stipula un contratto per l'apertura di un conto di gioco con un punto vendita a distanza, che può; essere la società SISAL, concessionaria dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN), o un concessionario di altri giochi autorizzato alla raccolta a distanza dei GNTN .
Per poter giocare a SuperEnalotto e SuperStar, l'utente ha a disposizione tre differenti canali: da desktop, da mobile oppure tramite l'App ufficiale, scaricabile dal sito www.superenalotto.it .
Quesito - Come si possono incassare le vincite effettuate tramite giocate fatte on line?
Risposta: Il punto vendita a distanza provvede ad accreditare le eventuali vincite on line non superiori a euro 5.200,00 direttamente sul conto di gioco.
Per richiedere le vincite superiori a euro 5.200,00 e fino a euro 52.000, il giocatore deve presentare un documento d'identità valido, il codice fiscale e la stampa del dettaglio della giocata vincente presso uno dei punti pagamento premi autorizzati dal concessionario , oppure presso uno dei due sportelli (uffici premi) del concessionario stesso, abilitati al pagamento:
- V ia Alessio di Tocqueville, 13 - 20154 - Milano;
- Viale Sacco e Vanzetti, 89 - 00155 - Roma.
Per le vincite superiori a euro 52.000,00 il giocatore deve presentare la suddetta documentazione solamente presso uno dei due suddetti sportelli (uffici premi) abilitati al pagamento.
Per le vincite superiori a euro 5.200,00, un'apposita Commissione istituita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, accertata l'esistenza e l'ammontare della vincita, verifica la corrispondenza tra i dati anagrafici e il codice fiscale del giocatore che ha chiesto la vincita con i dati del titolare del conto di gioco e, in caso positivo, autorizza il concessionario al pagamento.
Quesito - Qual è il termine massimo per incassare le vincite?
Risposta: Il termine massimo per la presentazione delle ricevute vincenti è di 90 giorni solari dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Bollettino ufficiale del concorso sul sito del concessionario.
Quesito - Quali sono i limiti di una giocata al SuperEnalotto?
Risposta: La giocata minima consiste in una combinazione di gioco al costo di 1,00 euro. E' possibile effettuare giocate sistemistiche fino a 27.132 combinazioni di gioco.
Quesito - Si può giocare anche all'estero?
Risposta: È consentito il gioco all'estero solo ai soggetti maggiorenni in possesso del codice fiscale rilasciato dallo Stato Italiano, purché le disposizioni dello Stato da cui proviene la giocata lo consentano.
Quesito - Come e quanto si vince con le vincite immediate?
Risposta: Le vincite immediate sono assegnate in modo casuale dal sistema del concessionario all'atto della convalida della giocata del SuperEnalotto.
Attualmente, le vincite immediate hanno una frequenza di un premio ogni 500 combinazioni convalidate, escluse le giocate a caratura, e sono di importo pari a euro 25,00.
L'esito delle vincite immediate è riportato direttamente sulla ricevuta di gioco, in una sezione dedicata denominata "Quadrato Magico". Se tutti e quattro i numeri del Quadrato Magico sono presenti tra i numeri delle giocate (escluso il SuperStar), il giocatore consegue una vincita immediata.
Giochi online
Quesito - Com’è regolato il rapporto concessionario / giocatore?
Risposta: Tale rapporto è disciplinato dallo “Schema di contratto di conto di gioco” per la partecipazione al gioco a distanza, disponibile in versione scaricabile, sui siti internet dei concessionari che offrono gioco on-line.
Quesito - Può il giocatore autoescludersi ?
Risposta: SI. Dal 12 febbraio 2018, è disponibile il “Registro Unico Autoesclusi”, che consente ai giocatori di autoescludersi da tutti i concessionari di gioco a distanza (trasversale). L’autoesclusione non va confusa dall’Autosospensione, funzionalità messa a disposizione da alcuni concessionari, che invece consente di sospendere il proprio conto di gioco con un singolo concessionario.
Quesito - Come funziona l’autoesclusione?
Risposta: Per far sì che l’esperienza di gioco sia svolta in modo responsabile è prevista la possibilità per il giocatore di autoescludersi dal gioco a distanza per un periodo prefissato (30, 60 o 90 giorni), oppure a tempo indeterminato.
Durante il periodo di autoesclusione il giocatore:
- Non può aprire nuovi conti di gioco a distanza con alcun concessionario;
- Non può effettuare scommesse o altri giochi a distanza sui propri conti di gioco aperti presso qualunque concessionario;
- Può prelevare vincite da tutti i suoi conti di gioco aperti presso tutti i concessionari;
- Può chiudere i suoi conti di gioco e prelevare il relativo saldo.
In caso di autoesclusione a tempo indeterminato, anche se effettuata per errore, il giocatore potrà chiedere la revoca solo dopo sei mesi, mentre, in caso di autoesclusione a tempo determinato (30, 0 o 90 giorni) la riattivazione sarà automatica allo scadere del termine fissato.
Per attivare l’autoesclusione o revocarla, il giocatore dovrà procedere secondo le seguenti modalità:
- Se dispone di SPID, il giocatore potrà accedere con le proprie credenziali al portale ADM e tramite il seguente link https://www.adm.gov.it/portale/loginspid, selezionare “SPID” e richiedere l’attivazione o la revoca dell’autoesclusione;
- Se non si dispone di SPID, l’istanza di revoca deve essere indirizzata al concessionario al quale è stata chiesta l’autoesclusione o a qualunque altro concessionario con cui si ha un conto di gioco, corredata da tutti i dati identificativi necessari, come nome, cognome, codice fiscale, nonché dalla copia di un documento di identità in corso di validità.
Quesito - Il concessionario ha facoltà di limitare l’attività di gioco ?
Risposta: SI, il Concessionario può, nel rispetto delle disposizioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) e senza obbligo di motivazione, limitare l’importo accettabile di ciascuna giocata, nonché il numero massimo e le tipologie delle giocate consentite ogniqualvolta ciò sia reso necessario per garantire l’affidamento dei giocatori, la sicurezza delle transazioni e il regolare andamento della gestione del sito.
Quesito - Come si fa ad aprire un sito internet che offra giochi on line?
Risposta: La materia del gioco a distanza (on line) è individuata e regolata dall’articolo 24, della legge n. 88 del 2009 (comunitaria 2008); in particolare, i commi da 12 a 26 recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:
- Scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi
- Concorsi a pronostici sportivi ed ippici
- Giochi di ippica nazionale
- Giochi di abilità
- Scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori
- Bingo
- Giochi numerici a totalizzatore nazionale
- Lotterie ad estrazione istantanea e differita.
Risposta: La materia del gioco a distanza rientra tra quelle su cui vi è una riserva dello Stato che ne consente l’esercizio esclusivamente ai soggetti in possesso di concessione, previa partecipazione ad una gara e verifica di numerosi requisiti.
Al di fuori di quanto sopra e con le modalità previste tassativamente dalla legge non è possibile esercitare giochi a distanza, leciti, che prevedano vincite in denaro.
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito dell’Agenzia, all’indirizzo: www.adm.gov.it accedendo all’area Monopoli - Giochi- Normativa.
Quesito - A chi devo rivolgermi se voglio organizzare un gioco con premi non in denaro?
Risposta: Per tutti i giochi che prevedono l’erogazione di premi non in denaro, occorre rivolgersi al Ministero dello Sviluppo Economico.
Quesito - Come faccio a sapere se un sito è legale?
Risposta: L’elenco dei canali autorizzati può essere consultato accedendo al sito dell’Agenzia, all’indirizzo: www.adm.gov.it - Monopoli – Per gli utenti - Gioco a distanza - Concessionari autorizzati al gioco a distanza e relativi canali di raccolta.
Lotto e lotterie
Quesito - Dove si possono consultare i biglietti vincenti della Lotteria Italia?
Risposta: Tutte le informazioni relative ai biglietti vincenti della Lotteria Italia possono essere consultate sul sito istituzionale dell’Agenzia www.adm.gov.it.
Quesito - Come si possono incassare le vincite effettuate tramite giocate fatte online?
Risposta: Le vincite effettuate alle Lotterie istantanee telematiche sono differenziate in funzione dell’importo della vincita, le modalità di pagamento prevedono l’accredito diretto sul conto di gioco per le vincite di importo fino a 10.000 euro; al di sopra di tale soglia, la vincita è certificata da un’apposita commissione presieduta dall’Agenzia e pagata al giocatore dall’Ufficio premi del concessionario Lotterie Nazionali S.r.l. secondo la modalità scelta dal giocatore.
Quesito - Come viene effettuato il controllo sulla distribuzione e vendita dei biglietti Gratta e Vinci?
Risposta: La distribuzione è demandata al concessionario dal servizio Lotterie Nazionali s.r.l., il quale distribuisce i pacchi secondo le richieste avanzate dai punti vendita, poiché l’inserimento dei premi dei biglietti, quindi nei pacchi, è effettuato dai sistemi di stampa in modo randomico e segreto e pertanto non è necessario verificare preventivamente la destinazione dei singoli pacchi.
Quesito - Quali sono le modalità e le tempistiche per riscuotere le vincite dei biglietti Gratta e Vinci?
Risposta: Sulla base della convenzione ADM/Lotterie Nazionali s.r.l. spetta al concessionario provvedere al pagamento dei biglietti vincenti, avvalendosi di uno o più istituti bancari, che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale, attualmente Intesa Sanpaolo.
Le modalità di pagamento dei premi sono le seguenti:
- per premi fino a 500 euro: presentazione e validazione del biglietto e pagamento presso un qualsiasi punto vendita autorizzato;
- per premi da 501 euro a 10.000 euro: presentazione e validazione del biglietto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. La validazione del biglietto attiva una procedura di prenotazione della vincita ed il conseguente pagamento secondo la modalità scelta dal vincitore (con assegno circolare presso un’Agenzia di Intesa San Paolo oppure attraverso bonifico bancario o postale);
- per premi superiori a 10.000 euro: presentando il biglietto o facendolo pervenire a rischio del possessore, presso l’Ufficio Premi del concessionario Lotterie Nazionali s.r.l. – Viale Campo Boario 56/D- 00153 Roma, al giocatore verrà rilasciata apposita ricevuta. In alternativa il biglietto può essere presentato presso uno sportello di Intesa San Paolo. In questo caso la Banca provvede al ritiro del biglietto, rilasciando apposita ricevuta, ed al suo inoltro al concessionario che provvederà al pagamento secondo la modalità scelta dal vincitore.
Risposta: Per tutte le fasce di premio il reclamo della vincita deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. dell’avviso di chiusura della lotteria.
Quesito - Fino a che importo è possibile riscuotere le vincite in ricevitoria?
Risposta: Le vincite di importo lordo non superiore a 543,48 euro possono essere pagate da qualsiasi ricevitoria del gioco del lotto, la quale provvede al ritiro dello scontrino e al pagamento della vincita al netto delle ritenute di legge, previo accertamento dell’integrità e completezza dello stesso nonché previa validazione da parte del concessionario tramite l’utilizzo del sistema di automazione.
Scommesse e giochi sportivi a totalizzatore
Quesito - Quando sussiste l’obbligo dell’identificazione e del divieto di pagamenti in contanti?
Risposta: Il decreto legislativo 21/11/2007, n.231, come modificato dal decreto legislativo 25/05/2017, n.90, dispone che distributori ed esercenti di gioco su rete fisica procedano all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente che richieda o effettui, presso il medesimo operatore, operazioni di gioco per un importo pari o superiore a euro 2.000,00. Per operazioni di gioco si intendono sia le giocate effettuate sia la riscossione delle vincite. Sempre il decreto legislativo 21/11/2007, n. 231, vieta il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a euro 3.000,00.
Quesito - Chi è tenuto al pagamento delle vincite?
Risposta: Il pagamento delle vincite è diretta responsabilità del concessionario presso cui è stata effettuata la giocata. La riscossione delle vincite si effettua presso la rete di vendita del concessionario.
Quesito - In caso di smarrimento della ricevuta di gioco come si può richiedere la vincita?
Risposta: Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 1 marzo 2006, n.111, definisce la ricevuta di partecipazione come l’unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite. Pertanto, in caso di smarrimento della ricevuta di gioco, non è possibile procedere alla riscossione della vincita.
Quesito - Chi effettua la refertazione degli esiti vincenti?
Risposta: La refertazione degli esiti vincenti delle scommesse è a cura e sotto la diretta responsabilità del concessionario.
Quesito - Su quali avvenimenti è possibile giocare?
Risposta: I concessionari di gioco redigono e pubblicano il palinsesto di gioco che contiene gli avvenimenti e le scommesse su cui è possibile effettuare le giocate
Quesito - Come si diventa concessionari?
Risposta: Le concessioni di gioco sono attribuite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) previa l’indizione di apposite procedure di selezione concorsuali.